Circolare numero 154 del 13-6-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, ai fini del termine di 15 giorni per la domanda di integrazione salariale, più periodi di sospensione possono essere considerati separatamente se intervallati da riprese dell'attività, anche quando siano richiesti con un'unica domanda. Richiama inoltre i criteri applicativi dell'art. 16 della legge n. 457/1972 e ribadisce due adempimenti procedurali: annotare correttamente la data di trasmissione all'esame della Commissione provinciale sul mod. I.S. Agr. 1 e garantire una completa istruttoria delle domande prima della loro sottoposizione, per evitare ritardi e il rischio di non rispettare i termini di definizione.
Applicazione artt. 15 e 16 legge n. 457/1972 per integrazioni salariali agricole
Applicazione degli artt. 15 e 16 della legge n. 457/1972 per le integrazioni salariali agricole
La circolare interviene su alcuni profili operativi relativi alle domande di integrazione salariale in agricoltura, con particolare riguardo al rispetto del termine di presentazione di cui all'art. 15 e alla corretta gestione istruttoria e procedurale delle pratiche destinate alle Commissioni provinciali. Vengono inoltre richiamati i criteri già forniti in precedenza per l'applicazione dell'art. 16.
Termine di presentazione della domanda
La disciplina richiamata prevede che, per ottenere le integrazioni salariali, il datore di lavoro presenti apposita domanda entro 15 giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. La circolare ricorda tale regola come riferimento generale già oggetto di precedenti istruzioni.
Domande riferite a più periodi di sospensione
In sede di esame di alcuni ricorsi, il Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti ha chiarito che, quando l'azienda presenti con un'unica domanda la richiesta di integrazione per più periodi di sospensione, tali periodi possono essere trattati separatamente ai fini del termine di 15 giorni. Questa soluzione è però subordinata alla condizione che tra un periodo e l'altro vi sia stata una ripresa dell'attività lavorativa. La circolare precisa che l'impostazione è adottata per analogia con le prassi già seguite nei settori dell'industria e dell'edilizia.
Art. 16 della legge n. 457/1972 e richiami interpretativi
Per quanto riguarda l'art. 16 della legge 8 agosto 1972, n. 457, la circolare non introduce nuovi criteri, ma rinvia espressamente alla circolare n. 11 del 20 gennaio 1988, nella quale erano stati illustrati i criteri applicativi della disposizione.
Adempimenti formali sul mod. I.S. Agr. 1
La circolare segnala un problema riscontrato nella prassi: non sempre sui moduli di domanda I.S. Agr. 1 viene annotata la data di sottoposizione della domanda all'esame di merito della Commissione provinciale. Viene quindi ribadito che tale indicazione deve risultare da un apposito timbro apposto sul modulo e convalidato dalla firma dell'impiegato responsabile, secondo quanto già precisato dalla circolare n. 11 del 1988.
Completezza dell'istruttoria prima dell'esame della Commissione
Le Sedi sono infine invitate a curare con particolare attenzione la completa istruttoria delle domande prima della loro trasmissione alla Commissione provinciale. L'obiettivo è evitare che eventuali successivi accertamenti rallentino la decisione conclusiva e impediscano di definire le domande entro i termini ristretti previsti dall'art. 16 della legge n. 457/1972.
Punti principali
Termine per la presentazione della domanda ex art. 15
Per il conseguimento delle integrazioni salariali, la domanda del datore di lavoro deve essere presentata entro 15 giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa, secondo quanto già previsto dalle istruzioni richiamate dalla circolare.
Più periodi di sospensione in un'unica domanda
Il Comitato amministratore ha stabilito che, se l'azienda presenta un'unica domanda per più periodi di sospensione, tali periodi possono essere considerati autonomamente ai fini del rispetto del termine di 15 giorni, purché siano separati da un effettivo periodo di ripresa dell'attività lavorativa. La soluzione è adottata in analogia con quanto già previsto per i settori industria ed edilizia.
Richiamo ai criteri applicativi dell'art. 16
Per le disposizioni dell'art. 16 della legge n. 457/1972, la circolare rinvia ai criteri applicativi già illustrati con la circolare n. 11 del 20 gennaio 1988.
Annotazione della data di invio all'esame della Commissione provinciale
Si ricorda che sui moduli di domanda I.S. Agr. 1 deve risultare la data di sottoposizione all'esame di merito della Commissione provinciale. L'adempimento deve essere attestato da apposito timbro sul modulo, convalidato dalla firma dell'impiegato responsabile.
Obbligo di istruttoria completa prima della Commissione
Le Sedi sono richiamate a svolgere una completa istruttoria delle domande di integrazione salariale prima di inviarle alla Commissione provinciale. L'obiettivo è evitare successivi accertamenti che possano ritardare la decisione finale e compromettere la definizione delle domande nei ristretti termini previsti dall'art. 16 della legge n. 457/1972.
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