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Circolare

Circolare numero 156 del 14-6-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare estende l’accreditamento della contribuzione figurativa ai periodi di servizio militare per i quali sia stata liquidata una pensione privilegiata "tabellare", alla luce della giurisprudenza che ne riconosce la funzione risarcitoria/indennitaria. Viene superata la precedente impostazione che collegava il beneficio alla sola natura obbligatoria del servizio militare, precisando che, in presenza di tale pensione, non assume rilievo la distinzione tra servizio obbligatorio e volontario. L’accreditamento deve essere effettuato quando non spetti la costituzione di posizione assicurativa ex leggi n. 322/1958 e n. 447/1964.

Accreditamento della contribuzione figurativa per periodi di servizio militare con pensione privilegiata "tabellare"

Accreditamento della contribuzione figurativa per servizio militare con pensione privilegiata tabellare

La circolare interviene sul riconoscimento della contribuzione figurativa per periodi di servizio militare, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale richiamata dall’Istituto. L’obiettivo è chiarire in quali casi i periodi di servizio possano essere valorizzati ai fini dell’AGO quando al militare sia stata liquidata una pensione privilegiata "tabellare".

Evoluzione del precedente orientamento

La circolare richiama innanzitutto la circolare n. 190 del 22 agosto 1989, con la quale era stata rimossa la preclusione assoluta alla riconoscibilità, ai fini dell’Assicurazione generale obbligatoria, dei periodi di servizio militare caratterizzati dalla liquidazione del trattamento privilegiato ordinario, in precedenza esclusi dalla circolare n. 666 RCV del 7 gennaio 1985.

Successivamente, venuto meno per effetto degli interventi della magistratura il convincimento della natura reddituale di tali trattamenti, il criterio guida per stabilire l’accreditabilità della contribuzione figurativa era stato individuato nella natura obbligatoria o volontaria del servizio militare. In tale quadro, il riconoscimento era stato ammesso per il servizio obbligatorio e negato per quello volontario.

Fondamento del nuovo ampliamento

La circolare evidenzia che, in base alla giurisprudenza costante della Suprema Corte, si rende necessario un ulteriore ampliamento dell’ambito di applicazione della contribuzione figurativa per i periodi di servizio militare che abbiano dato luogo alla liquidazione di una pensione privilegiata "tabellare".

Tale trattamento viene qualificato come avente funzione risarcitoria, o più precisamente indennitaria, poiché la sua concessione dipende esclusivamente dall’aver contratto un’infermità causata dalla prestazione del servizio. La liquidazione è quindi correlata alla gravità della menomazione della capacità del soggetto e non alla durata né alla qualità del servizio prestato.

La circolare precisa inoltre che, quando manca un collegamento della pensione con un’attività di lavoro e il titolo preminente è un complesso nosologico, il trattamento pensionistico derivato è da considerarsi indennitario, in quanto riconosciuto a titolo di solidarietà generale.

Irrilevanza della natura del servizio militare

Alla luce di tale qualificazione, la circolare afferma che la sola rilevanza decisiva è la funzione "risarcitoria" o "indennitaria" della pensione in questione. Ne consegue che è irrilevante distinguere tra servizio militare obbligatorio e volontario, perché in entrambi i casi risultano identiche la causa dell’erogazione, la natura del trattamento, la funzione, le modalità e la misura della liquidazione.

Il trattamento privilegiato "tabellare" viene quindi assimilato alle pensioni di guerra e, richiamando la giurisprudenza citata, non può essere considerato sostitutivo dell’"assicurazione generale obbligatoria".

Disposizione operativa per le Sedi

In applicazione di tali principi, le Sedi devono procedere all’accreditamento della contribuzione figurativa per i periodi di servizio militare per i quali sia stata liquidata la pensione privilegiata "tabellare" ai sensi dell’art. 67, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973.

L’accreditamento è disposto in tutti i casi in cui non sussista il diritto alla costituzione di posizione assicurativa previsto dalle leggi n. 322/1958 e n. 447/1964, come già richiamato dalla circolare n. 590 RCV/65 del 15 marzo 1982.

Esito applicativo

La circolare, quindi, amplia il riconoscimento della contribuzione figurativa rispetto al precedente orientamento, valorizzando la natura indennitaria della pensione privilegiata tabellare e superando la rilevanza discriminante della natura obbligatoria o volontaria del servizio militare.

Punti principali

Evoluzione del quadro interpretativo

La circolare richiama la precedente circolare n. 190 del 22 agosto 1989, che aveva già rimosso la preclusione assoluta alla riconoscibilità ai fini AGO dei periodi di servizio militare con trattamento privilegiato ordinario. Dopo il venir meno dell’idea della natura reddituale di tali trattamenti, il parametro per l’accreditamento figurativo era stato individuato nella natura obbligatoria o volontaria del servizio militare.

Nuovo orientamento giurisprudenziale

Sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, viene ora evidenziata la necessità di estendere ulteriormente la contribuzione figurativa ai periodi di servizio militare che abbiano comportato la liquidazione di una pensione privilegiata "tabellare". Tale pensione è qualificata come avente funzione risarcitoria o, più precisamente, indennitaria, poiché dipende dall’insorgere di un’infermità causata dal servizio e non dalla durata o dalla qualità del servizio prestato.

Irrilevanza della natura obbligatoria o volontaria del servizio

La circolare afferma che, ai fini dell’accreditamento, è irrilevante che il servizio militare fosse obbligatorio o volontario, perché in entrambi i casi la causa dell’erogazione, la natura, la funzione, le modalità e la misura della liquidazione della pensione sono identiche. Il trattamento privilegiato "tabellare" viene quindi assimilato alle pensioni di guerra e non è considerato sostitutivo dell’"assicurazione generale obbligatoria".

Disposizione operativa per le Sedi

Le Sedi devono procedere all’accreditamento della contribuzione figurativa per i periodi di servizio militare per i quali sia stata liquidata la pensione privilegiata "tabellare" ai sensi dell’art. 67, ultimo comma, del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, purché non sussista il diritto alla costituzione di posizione assicurativa previsto dalle leggi n. 322/1958 e n. 447/1964.

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