Cassazione Penale, Sentenza n. 10961/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di assoluzione per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) pronunciata dal Giudice di pace di Pavia. Il Procuratore generale deduce vizi di motivazione e inosservanza di legge (art. 606, comma 1 c.p.p., e art. 192 c.p.p.), sostenendo che la motivazione fosse eccessivamente sintetica, priva dei criteri adottati nella valutazione delle prove e non abbia valutato adeguatamente la documentazione medica e la deposizione della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse totalmente versato in fatto e volto a sindacare il merito delle valutazioni del Giudice di pace, senza indicare una violazione di legge, un travisamento della prova o un vizio di logicità emergente dal testo della sentenza. Inoltre la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Giudice di pace: il filmato acquisito smentiva la versione della persona offesa e non mostrava che l'imputato avesse colpito con un pugno.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di lesioni personali, che costituiva il titolo di accusa a carico dell'imputato.
art. 192 cod. proc. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte osserva che non può essere utilizzato per superare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione in assenza di una sanzione espressa (inutilizzabilità/nullità) prevista dalla norma.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Categoria normativa invocata per formulare i motivi di ricorso (vizi di motivazione e inosservanza della legge penale); la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà deduzioni di merito non riconducibili ai vizî delineati dall'art. 606.
Cass. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 (Dessimone)
Giurisprudenza richiamata per il principio che la Corte di legittimità non può sindacare il merito delle valutazioni probatorie operate dal giudice di merito.
Cass. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017 (Patalano)
Richiamo a principio analogo: censure dirette a rimettere in discussione le valutazioni di merito sono inammissibili in sede di legittimità.
Cass. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)
Principio secondo cui i limiti all'ammissibilità delle doglianze sulla motivazione non possono essere aggirati tramite l'art. 192 c.p.p. se non è prevista una sanzione della relativa inosservanza.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a rimettere in discussione il giudizio di fatto o di credibilità reso dal giudice di merito: occorre indicare una violazione di legge, un travisamento della prova o un vizio di logica manifesto e desumibile dal testo della sentenza.
- La valutazione della credibilità delle testimonianze o della persona offesa è prerogativa del giudice di merito e non è sindacabile se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- La produzione di prove oggettive (es. registrazioni video) può legittimamente prevalere sulla deposizione contraddittoria della persona offesa e giustificare un'assoluzione; la Corte di legittimità verifica la correttezza formale della motivazione, non la riscostruzione fattuale.
- Richiamare norme procedurali (come l'art. 192 c.p.p.) non consente di superare i limiti di ammissibilità delle doglianze sulla motivazione in mancanza di una sanzione processuale espressa prevista per l'inosservanza.
- Per aumentare l'ammissibilità e la probabilità di accoglimento del ricorso, il ricorrente deve documentare in modo puntuale il vizio di legge o la contraddittorietà insanabile nella motivazione, indicando passaggi decisivi della sentenza viziati.
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