Cassazione Civile, Ordinanza n. 17716/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due contribuenti avevano impugnato un avviso di accertamento catastale relativo all'anno 2016, emesso in seguito a procedura DOCFA per la diversa distribuzione degli spazi interni dell'immobile, con cui l'Ufficio aveva modificato la rendita catastale lasciando invariata la classe A/10. Il giudice tributario di appello aveva accolto il ricorso ritenendo che, a fronte della sola variazione interna degli spazi, non vi fosse stato alcun mutamento di valore e che, inoltre, una precedente sentenza passata in giudicato avesse già ritenuto corretto il precedente classamento dell'immobile. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per difetto di esplicitazione delle ragioni per cui la modifica distributiva non avrebbe inciso sul valore; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il nuovo avviso non fosse sovrapponibile al precedente perché intervenuto dopo un frazionamento con soppressione di due subalterni e costituzione di nuovi subalterni, quindi in presenza di un quadro fattuale diverso e non coperto dal precedente giudicato.
La decisione
La Corte ha ritenuto congiuntamente fondati i due motivi. Ha affermato che la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente, perché apodittica nel ritenere irrilevante la variazione degli spazi interni e nel richiamare il giudicato senza confrontarsi con la diversa situazione di fatto dedotta dall'Ufficio. Ha inoltre rilevato che, dagli atti richiamati, emergeva una modificazione dell'immobile con frazionamento e creazione di nuovi subalterni, sicché il successivo accertamento catastale non poteva essere considerato sovrapponibile al precedente giudicato. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere esistente e intelligibile; la sua mancanza o apparenza comporta nullità della decisione.
art. 36 D.lgs. 546/92
Nelle sentenze tributarie è necessario un apparato motivazionale idoneo a rendere percepibile il fondamento del decisum.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La motivazione apparente integra un error in procedendo deducibile come nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione dell'art. 2909 c.c. è denunciabile come error di diritto quando il giudicato sia applicato a un rapporto o a presupposti fattuali non sovrapponibili.
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre il dedotto e il deducibile solo rispetto al medesimo rapporto e ai medesimi presupposti di fatto e di diritto.
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
Richiamato come base del precedente avviso di accertamento catastale emesso d'ufficio.
art. 12 preleggi
La riformulazione del vizio di motivazione va interpretata secondo i canoni ermeneutici ordinari e come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Richiamato quale base della procedura DOCFA attivata dal contribuente per la variazione catastale.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la motivazione è censurabile solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente un mero difetto di persuasività o completezza.
- Il giudicato sostanziale non può essere opposto a un successivo accertamento quando quest'ultimo sia fondato su una situazione di fatto sopravvenuta o comunque diversa, tale da rendere non sovrapponibili i presupposti dei due provvedimenti.
- In materia di classamento catastale, la variazione degli spazi interni e il frazionamento dell'immobile possono costituire un elemento fattuale idoneo a differenziare il nuovo accertamento dal precedente, con conseguente inoperatività del giudicato formatosi sul classamento antecedente.
- La motivazione che si limiti ad affermazioni apodittiche sulla irrilevanza delle modifiche dell'immobile, senza spiegare perché esse non incidano sul classamento o sul valore, è nulla per motivazione apparente.
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