Cassazione Penale, Sentenza n. 18152/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 632 c.p. (deviazione/ostruzione di corso d'acqua): (1) Marra ha dedotto l'insussistenza dell'elemento materiale (assenza di effettiva deviazione/alterazione idonea a cagionare pericolo/danno) e dell'elemento soggettivo, avendo agito per necessità di autotutela per evitare ripetuti allagamenti; ha inoltre censurato il rifiuto della Corte territoriale di ammettere una perizia sullo stato dei luoghi; (2) Repaci ha dedotto l'assenza di prove sul suo concorso morale o materiale nel fatto, denunciando che la condanna si fonda in via esclusiva sulla sua qualità di comproprietaria del fondo e non su specifici elementi probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha deciso in modo differenziato. Quanto a Marra Sebastiano, il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che il motivo fosse essenzialmente di fatto e aspecifico, richiedendo una rivalutazione probatoria non consentita in sede di legittimità; ha confermato la correttezza della valutazione dei giudici di merito sull'esistenza dell'alterazione significativa dello stato dei luoghi e del dolo specifico (finalità di profitto anche non patrimoniale). Per la richiesta di perizia (rinnovazione istruttoria) la Cassazione ha richiamato il carattere eccezionale dell'istituto e ha ritenuto che il quadro probatorio fosse già completo e univoco, con conseguente legittimità del diniego. Marra è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Quanto a Repaci Anna Maria, la Corte ha accolto il ricorso relativo al vizio di motivazione della Corte territoriale circa il suo concorso: l'appello si è limitato ad asserire la sua responsabilità sulla base della sola qualità di comproprietaria senza indicare elementi probatori specifici e un contributo causale; per tale ragione la condanna nei suoi confronti è stata annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto.
Norme richiamate
art. 632 cod. pen.
La fattispecie tutela l'integrità della proprietà e del possesso contro deviazioni di acque o immutazioni dello stato dei luoghi: non è necessario un mutamento radicale, è sufficiente una alterazione significativa idonea a cagionare pregiudizio; l'elemento psicologico si articola nella volontà di determinare la deviazione/immutazione e nella finalità di procurarsi un profitto ingiusto, non necessariamente patrimoniale (dolo specifico).
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato: la responsabilità concorrente richiede prova di un contributo causale, materiale o morale; la sola qualità di comproprietario non è di per sé indice sufficiente di partecipazione colpevole.
art. 603 cod. proc. pen.
La rinnovazione istruttoria (nuova perizia) è eccezionale: sussiste solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti; la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado impedisce richieste esplorative fondate su mere ipotesi difensive.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, il pagamento alla Cassa delle ammende: applicata qui per l'inammissibilità del ricorso di Marra.
Massime di principio
- Per il reato di cui all'art. 632 c.p. non è richiesta una modifica radicale dello stato dei luoghi: è sufficiente una alterazione apprezzabile idonea a produrre pregiudizio per la proprietà o il possesso altrui.
- Il dolo specifico può esserci anche quando l'agente persegue un "profitto" non necessariamente patrimoniale (es. tutela di un proprio interesse): tuttavia occorre che la finalità soggettiva emerga in modo logico dalle prove, non possa essere semplicisticamente esclusa o inventata in sede di legittimità.
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti e delle prove: i motivi che siano in realtà doglianze di merito o riformulazioni del giudizio probatorio sono inammissibili o aspecifici.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria (perizia) è ammissibile solo in presenza di carenza probatoria evidente; diniego è legittimo quando il quadro probatorio di primo grado risulti completo e univoco.
- La responsabilità per concorso richiede specifici elementi che dimostrino un contributo causale alla condotta delittuosa: la sola qualità di comproprietario o il possibile vantaggio non bastano per affermare la partecipazione penale.
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare effettivamente e autonomamente le proprie decisioni, non potendosi limitare ad adesioni formali alla motivazione di primo grado; motivazioni meramente apparenti possono determinare annullamento per insufficienza motivazionale.
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