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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23878/2020 del 29/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Equitalia impugnava un atto di invito al pagamento del contributo unificato relativo a procedura di riscossione (R.G.A. n. 3826/12), sostenendo di avere diritto alla "prenotazione a debito" del contributo unificato (ossia all'annotazione a debito e al recupero successivo) in virtù della propria attività di riscossione per conto dell'Amministrazione finanziaria e richiamando norme quali art. 48 d.P.R. n. 602/1973, artt. 157-158 d.P.R. n. 115/2002 e l'art. 12 comma 5 d.l. 16/2012. Il Ministero (resistente) eccepiva la mancanza di legittimazione di Equitalia a beneficiare della prenotazione a debito, sostenendo che tale misura si applica solo alle amministrazioni pubbliche espressamente ammesse e non ai concessionari privati della riscossione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza favorevole a Equitalia emessa dalla CTR Campania, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito a rigetto dell'originario ricorso proposto da Equitalia. La Corte ha ritenuto che la prenotazione a debito del contributo unificato prevista dagli artt. 157 e 158 del d.P.R. n. 115/2002 opera solo quando nel processo è parte un'amministrazione pubblica ammessa a tale facoltà dalla legge (definita dall'art. 3 lett. q) del medesimo d.P.R.). Il concessionario per la riscossione (Equitalia), essendo una società privatistica e non essendo stata espressamente ammessa dalla legge alla prenotazione a debito, non può avvalersi di tale istituto: pertanto deve assolvere al contributo unificato. La Corte ha inoltre dichiarato applicabile l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (conseguente raddoppio del contributo unificato) e ha compensato per intero le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 48

    Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta' e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

    La Corte ha ricordato che l'art. 48 è riferito specificamente al recupero di tasse/diritti negli schemi di riscossione coattiva delle imposte e non costituisce una deroga generale che esoneri il concessionario dal versamento del contributo unificato; va letto con riferimento al suo ambito applicativo specifico.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 157

    In applicazione dell'articolo 48... per la procedura esecutiva relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo, il concessionario annota come prenotati a debito il contributo unificato, le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio e i diritti di copia.

    La norma regola la prenotazione a debito nell'ambito della procedura esecutiva 'relativa a tutte le entrate iscritte a ruolo' ponendo espressamente l'obbligo di annotazione a carico del concessionario; la Corte ha sottolineato che la disciplina è riferita a precise fattispecie e non estendibile per via analogica alle ipotesi in cui il concessionario non sia qualificabile come amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 158

    Nel processo in cui e' parte l'amministrazione pubblica, sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo; ... Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate dall'amministrazione ... in caso di condanna dell'altra parte.

    La Corte ha interpretato l'art. 158 come condizionato alla qualità soggettiva della parte processuale: la prenotazione a debito si applica solo quando è parte un'amministrazione pubblica espressamente ammessa.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 3, lett. q)

    amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e' l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico; ...

    La definizione soggettiva contenuta in questo articolo è centrale: senza un intervento normativo che ammetta espressamente un soggetto alla prenotazione a debito, quest'ultima non può essere riconosciuta. Equitalia, società privatistica, non è ricompresa salvo norma speciale.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 11

    Il contributo unificato e' prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge ...

    Conferma il principio che la prenotazione a debito del contributo unificato è subordinata alla qualifica soggettiva e alla previsione normativa specifica.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    comma relativo al raddoppio del contributo unificato in caso di integrale infondatezza o inammissibilità dell'impugnazione (applicabile ratione temporis)

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione di questa norma e ha disposto l'addebito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte che aveva proposto l'originario ricorso (Equitalia).

Massime di principio

  • La prenotazione a debito del contributo unificato prevista dagli artt. 157-158 d.P.R. 115/2002 opera solo nei processi in cui e' parte un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito dalla legge; un concessionario privato della riscossione non ne beneficia automaticamente.
  • Per riconoscere l'esenzione o la prenotazione a debito a soggetti diversi dallo Stato o dalle amministrazioni pubbliche, è necessario un intervento legislativo espresso: interpretazioni estensive o analogiche non sono giustificabili dalla Corte.
  • L'impugnazione di una cartella di pagamento è atto prodromico alla procedura esecutiva, ma il carattere prodromico non basta a trasformare soggettivamente il concessionario in "amministrazione pubblica" ai fini della prenotazione a debito.
  • Quando il concessionario agisce in giudizio per difendere una pretesa impositiva (anziché per ottenere l'esecuzione forzata), assume una posizione analoga a qualsiasi altro soggetto che agisce in causa e non gode automaticamente dei benefici previsti per l'amministrazione pubblica.
  • In caso di soccombenza o di integrale infondatezza dell'impugnazione promossa da chi pretende di non dover pagare il contributo unificato, il giudice può applicare le sanzioni/integrazioni previste dall'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002 (raddoppio del contributo), se ricorrono le condizioni temporali e sostanziali.
  • Tra agente della riscossione e ente impositore possono esistere rapporti di manleva e regolazioni interne: la presenza di vizi imputabili all'ente impositore può influire sui rapporti tra le parti, ma non esonera automaticamente il concessionario verso il pagamento del contributo unificato senza una base normativa.

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