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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18994/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi da un Comune per il "canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità" relativo all'anno 2016, riferito a plurimi impianti pubblicitari installati su suolo comunale. La società contribuente aveva contestato, nei gradi di merito, la pretesa del Comune sotto più profili: in particolare, l'illegittima applicazione per il 2016 della maggiorazione del 20% della tariffa ICP deliberata in passato, la ritenuta legittimità del canone per la locazione dei luoghi pubblici aggiunto all'imposta, la commisurazione del prelievo alla superficie pubblicitaria e non all'effettiva occupazione del suolo pubblico, nonché l'omessa considerazione di un giudicato amministrativo asseritamente formatosi su atti del Comune relativi all'istituzione del CIMP. In cassazione sono stati proposti sei motivi; la Corte dà conto soprattutto del quarto, del quinto e del sesto. Con il quarto motivo la società ha denunciato violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., lamentando che la CTR non avesse tenuto conto del giudicato esterno derivante da una sentenza del TAR Campania che, secondo la ricorrente, avrebbe accertato che il PGI era l'atto regolamentare con cui il Comune aveva sostituito l'ICP con il CIMP e che l'ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001 non era mera atto esecutivo. Con il quinto motivo ha censurato la sentenza per violazione della disciplina statale in tema di pubblicità e canoni locali, sostenendo che nel 2016 non fosse più applicabile la maggiorazione del 20% dell'ICP e che fosse illegittimo il calcolo del canone in base alla superficie pubblicitaria. Con il sesto motivo ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello che contestava un errore materiale degli avvisi quanto agli importi effettivamente versati dalla contribuente. I primi tre motivi, riguardanti tardività delle difese del Comune, violazione dell'onere della prova e riserva di legge tributaria, restano assorbiti.

La decisione

La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo, rigetta il quarto e dichiara assorbiti i primi tre. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte afferma che, per il 2016, non poteva applicarsi la maggiorazione del 20% dell'ICP deliberata dal Comune in base a una facoltà normativa ormai cessata al 31 dicembre 2012; ribadisce inoltre che la carenza del regolamento istitutivo del CIMP impediva l'operatività di tale canone, con conseguente ultrattività dell'ICP, e che il canone per l'occupazione di spazi pubblici doveva essere commisurato all'effettiva occupazione del suolo e non alla superficie pubblicitaria. Accoglie anche il vizio di omessa pronuncia sull'errore materiale relativo ai pagamenti, questione che richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia su una specifica censura di appello integra un vizio della sentenza; il motivo è accolto quando la questione risulta devoluta e non decisa dal giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno non può essere invocato per vincolare l'attività interpretativa di un diverso giudice su una diversa controversia; non si forma giudicato autonomo sull'interpretazione della norma se non nei limiti della domanda o del capo deciso.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    La Corte integra la motivazione della decisione di merito, pur respingendo il motivo sul giudicato esterno, chiarendo i limiti dell'efficacia del precedente amministrativo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri di censura utilizzati per denunciare violazioni di legge e nullità processuali, in particolare omessa pronuncia e errori di diritto.

  • art. 62 d.lgs. n. 446/1997

    La sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede l'imprescindibile adozione di un apposito regolamento conforme ai criteri di legge; il solo piano generale degli impianti non basta. In difetto di regolamento, continua ad applicarsi l'ICP.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. n. 507/1993

    L'imposta sulla pubblicità è cumulabile con il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o con canoni concessori commisurati alla effettiva occupazione del suolo pubblico, non alla superficie pubblicitaria.

  • art. 11, comma 10, d.lgs. n. 449/1997

    La facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'ICP è cessata di efficacia dal 31 dicembre 2012 per effetto dell'abrogazione successiva interpretata autenticamente.

  • art. 23, comma 7, d.l. n. 83/2012

    L'abrogazione dell'art. 11, comma 10, d.lgs. n. 449/1997 non ha effetto oltre il 31 dicembre 2012 per i Comuni che avevano già deliberato gli aumenti in precedenza; tuttavia, gli aumenti non possono essere applicati oltre il 2012.

  • art. 1, comma 739, L. n. 208/2015

    "L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83... si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7"

    La norma di interpretazione autentica viene letta, alla luce della Corte costituzionale, nel senso che gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012 restano efficaci solo fino al 31 dicembre 2012, non oltre.

  • art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000

    La deroga in materia di tariffe locali è condizionata sia all'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale sia all'adozione di una successiva deliberazione tariffaria; in mancanza, non opera automaticamente.

  • art. 23 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla riserva di legge in materia tributaria, ma il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 52 d.lgs. n. 446/1997

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione della riserva di legge tributaria, ma il motivo resta assorbito.

  • art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997

    La tariffa del CIMP è comprensiva di TOSAP/COSAP, ma ciò presuppone la valida istituzione del CIMP; nel caso concreto tale presupposto mancava.

  • art. 3 norme di attuazione del P.G.I.

    Il metodo di calcolo fondato sulla superficie pubblicitaria presuppone l'operatività del CIMP; non può essere applicato se il CIMP non è validamente entrato in vigore.

Massime di principio

  • La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari richiede un regolamento attuativo conforme alla legge: il piano generale degli impianti, da solo, non è sufficiente a istituire il nuovo canone.
  • Se il regolamento istitutivo del CIMP manca o la relativa tariffa è stata annullata dal giudice amministrativo, l'ICP continua ad applicarsi secondo le tariffe vigenti ratione temporis, con ultrattività della disciplina previgente.
  • Gli aumenti tariffari dell'ICP deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 non possono essere applicati oltre il 31 dicembre 2012; dal 1° gennaio 2013 torna il regime delle tariffe base.
  • Il canone per l'occupazione di spazi pubblici o il canone concessorio non tributario è cumulabile con l'ICP/CIMP quando ha un diverso presupposto, cioè l'effettiva sottrazione del suolo pubblico all'uso generale, e deve essere commisurato alla concreta occupazione del suolo, non alla sola superficie pubblicitaria.
  • Il giudicato formatosi su una sentenza amministrativa non vincola il diverso giudice tributario sull'attività di interpretazione delle norme, salvo l'efficacia caducatoria dell'atto amministrativo annullato; l'interpretazione giuridica non passa in giudicato autonomamente dal capo di decisione.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello specificamente dedotto integra nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio quando la questione richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImposte locali
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della provaNullità

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