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Sentenza

Sentenza del 30/07/2018 n. 20105 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale e a un precedente avviso di rettifica, contestando, con sei motivi, tra l'altro, la nullità della sentenza per mancata corrispondenza tra domanda e decisione, la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, la possibilità di impugnare tali atti insieme all'intimazione, la tardività della notifica della cartella e dell'avviso di accertamento, nonché l'omessa indicazione del responsabile del procedimento. In particolare, la CTR aveva deciso facendo riferimento a un'intimazione, a una cartella e a un avviso di rettifica diversi da quelli effettivamente oggetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la sentenza della CTR per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: la motivazione riguardava atti diversi da quelli impugnati e non consentiva di comprendere che la decisione avesse effettivamente esaminato la controversia proposta dal contribuente. Gli altri cinque motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza. Nel caso concreto, la nullità è stata riconosciuta perché la decisione non corrispondeva all'oggetto effettivo della domanda.

  • Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

    Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda effettivamente proposta e sugli atti realmente impugnati. Il riferimento a un diverso atto tributario rende la motivazione inconferente e determina la nullità della sentenza.

  • Art. 137 c.p.c. e legge n. 890 del 1992

    Disciplinano le modalità delle notificazioni. Le relative contestazioni non sono state esaminate nel merito perché la sentenza è stata cassata per il vizio preliminare di corrispondenza tra domanda e decisione.

  • Art. 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992

    Riguarda gli atti impugnabili nel processo tributario e la possibilità di contestare gli atti prodromici insieme all'atto successivo quando non siano stati validamente notificati. Anche questo motivo è rimasto assorbito.

  • Artt. 25 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973

    Riguardano termini e modalità relativi alla notificazione e alla riscossione delle cartelle e delle intimazioni di pagamento. La Corte non ha deciso tali questioni nel merito.

  • Artt. 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e art. 6 della legge n. 212 del 2000

    Sono stati richiamati in relazione ai termini di notifica e agli obblighi dell'amministrazione nell'attività di accertamento. Le relative censure dovranno eventualmente essere riesaminate dal giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Una sentenza tributaria deve identificare correttamente l'atto impugnato e confrontarsi con le domande e le contestazioni effettivamente proposte; il riferimento a un atto diverso può comportare la nullità della decisione.
  • Quando la sentenza contiene errori su numero, natura o contenuto degli atti tributari, occorre verificare se si tratti di un semplice errore materiale oppure di un errore che rende incerta o estranea la motivazione rispetto alla controversia. Nel secondo caso può configurarsi violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La cassazione per un vizio processuale preliminare può rendere inutilmente esaminabili, in quella fase, le contestazioni sostanziali sulle notifiche, sui termini di decadenza e sulla validità degli atti prodromici; tali questioni vengono normalmente rimesse al giudice del rinvio.
  • Se gli atti precedenti non sono stati validamente notificati, il contribuente può, in linea generale, contestarne i vizi insieme all'atto successivo della riscossione, secondo le regole del processo tributario.
  • Nel giudizio di rinvio il contribuente dovrà verificare che il giudice esamini esattamente l'intimazione, la cartella e l'avviso di accertamento oggetto della controversia, oltre a produrre e contestare in modo puntuale la documentazione relativa alle notifiche e ai termini.

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