Sentenza n. 70/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione conseguito in Romania
Esito
Favorevole al resistente (richiedente riconoscimento)
Prevale l’amministrazione
La controversia
In primo grado la ricorrente aveva impugnato il diniego ministeriale del riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Romania. Il diniego era motivato dall’assenza, nella documentazione prodotta, dell’Adeverinta ministeriale indicante la disciplina insegnabile e la fascia di età degli alunni, di un’autodichiarazione sulla durata legale della formazione Nivel I e Nivel II, della documentazione sull’assenza di incompatibilità tra il servizio di docenza e la frequenza dei corsi e dell’apostille o di altra forma di legalizzazione. Il TAR aveva ritenuto che l’Adeverinta ministeriale fosse un elemento istruttorio utile ma non indispensabile e che la sua mancanza non potesse determinare automaticamente il rigetto dell’istanza, imponendo invece una valutazione concreta e individuale dei titoli, anche mediante comparazione dei percorsi formativi e, se necessario, l’adozione di misure compensative. Il Ministero ha appellato la sentenza sostenendo l’erroneità di tale impostazione e il carattere essenziale dell’attestazione del Ministero rumeno ai fini dell’esame della domanda, chiedendo la riforma della sentenza e il rigetto del ricorso originario.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi d’appello. Ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Ministero, dopo avere proposto l’appello, ha infatti adottato e depositato un nuovo provvedimento con cui ha concluso il procedimento di riconoscimento sulla base di una comparazione concreta del percorso formativo estero, disponendo anche misure compensative. Tale condotta ha fatto venir meno l’interesse attuale del Ministero alla decisione sull’appello, poiché ha smentito in concreto l’assunto posto a fondamento del gravame, secondo cui l’assenza dell’Adeverinta ministeriale avrebbe impedito in ogni caso il riconoscimento del titolo, anche tramite misure compensative. Il Collegio ha precisato che il nuovo provvedimento non risultava adottato in esecuzione della sentenza appellata, non contenendo riferimenti a quest’ultima, ma richiamando soltanto l’ordinanza cautelare del TAR. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l’appellata non si è costituita; il contributo unificato dell’appello è stato posto definitivamente a carico del Ministero.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso o l’appello quando, per una sopravvenienza, viene meno l’interesse attuale alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
comportamento [...] incompatibile, radicalmente, con il persistente interesse alla coltivazione dell’appello
La condotta processuale o sostanziale della parte, incompatibile con la volontà di ottenere una decisione sulla domanda, può determinare il sopravvenuto difetto di interesse e l’improcedibilità.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato in relazione all’accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l’avviso alle parti della possibile improcedibilità dell’appello prima della decisione.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000
Richiamati nel contenuto del diniego ministeriale in relazione alla richiesta di autodichiarazione sulla durata legale della formazione.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
Richiamata nel diniego con riguardo alla necessità dell’apostille o di altra forma di legalizzazione della documentazione.
Massime di principio
- L’interesse alla decisione dell’appello deve sussistere in modo attuale fino alla definizione del giudizio; quando una sopravvenienza rende non più utile la pronuncia richiesta, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L’adozione, da parte dell’amministrazione appellante, di un nuovo provvedimento che definisce concretamente il procedimento amministrativo e riconosce la possibilità di valutare il titolo estero anche mediante misure compensative può essere incompatibile con il persistente interesse a ottenere la riforma della sentenza che imponeva proprio una valutazione concreta e individuale.
- La sopravvenuta attività amministrativa determina il venir meno dell’interesse all’appello anche quando il nuovo provvedimento non sia formalmente adottato in esecuzione della sentenza impugnata, purché renda comunque non utile la decisione richiesta nel gravame.
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di formazione estero, l’attestazione ministeriale ulteriore può costituire un elemento istruttorio utile, ma la sua mancanza non impedisce necessariamente ogni valutazione del titolo, ove l’amministrazione proceda comunque a una comparazione concreta del percorso formativo e possa applicare misure compensative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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