Cassazione Civile, Ordinanza n. 19405/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione Unico 2004 relativa all'anno d'imposta 2003, per omessi e tardivi versamenti di IVA, IRAP e ritenute alla fonte. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento della cartella, ma la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo insussistente l'obbligo dell'avviso bonario e valida la notifica della cartella. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità dell'appello dell'Ufficio per difetto di sottoscrizione da parte di un funzionario legittimato; 2) violazione dell'art. 6, comma 5, L. 212/2000 e dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973 per mancato contraddittorio preventivo e omesso avviso bonario; 3) violazione delle norme sulla notifica della cartella per mancata redazione del referto di notifica; 4) omessa pronuncia e violazione delle norme sul ruolo per difetto di sottoscrizione del ruolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello dell'ufficio finanziario era validamente sottoscritto da un soggetto preposto al reparto competente o delegato, senza necessità di una specifica delega prodotta in giudizio, salvo prova contraria del contribuente circa l'assenza di legittimazione. Ha respinto il secondo motivo perché, in caso di controllo automatizzato fondato su dati dichiarati e su meri omessi versamenti, l'avviso bonario non è dovuto se non vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; la CTR aveva accertato l'assenza di tali incertezze. Ha respinto il terzo motivo perché la notifica della cartella mediante raccomandata diretta con avviso di ricevimento ex art. 26 d.P.R. 602/1973 è valida senza relazione di notifica né raccomandata informativa, e l'eventuale vizio è comunque sanabile per raggiungimento dello scopo. Ha respinto il quarto motivo perché l'art. 12 d.P.R. 602/1973 non prevede sanzione per l'omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana, superabile solo con prova specifica contraria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 18 e 53 d.lgs. 546/1992
sono richiamati dal ricorrente per contestare la sottoscrizione dell'atto di appello, ma la Corte ritiene che l'atto fosse validamente sottoscritto da soggetto legittimato secondo la disciplina del processo tributario
artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. 546/1992
attribuiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, rappresentato dal direttore o da altro preposto al reparto competente
art. 66 d.lgs. 300/1999
è richiamato quale base del regolamento di amministrazione che disciplina l'organizzazione periferica dell'Agenzia delle Entrate
art. 52, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato per distinguere il previgente assetto, nel quale era richiesto un preventivo avallo per l'appello dell'Amministrazione finanziaria
art. 6, comma 5, L. 212/2000
il contraddittorio preventivo è richiesto solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non in ogni controllo automatizzato
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
consente un controllo documentale e automatizzato sui dati dichiarati; se non vi sono incertezze rilevanti, non è necessario l'avviso bonario
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
norma analoga per il controllo automatizzato in materia IVA, applicata nel caso concreto
art. 26 d.P.R. 602/1973
La cartella è notificata ... anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
la notifica con raccomandata diretta è una modalità autonoma e semplificata, valida senza relazione di notifica né raccomandata informativa
artt. 148 e 156 c.p.c.
richiamati in relazione alla dedotta nullità della notifica; la Corte ribadisce che la nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo
art. 60 d.P.R. 600/1973
rinvia alle norme sulle notificazioni del codice di rito, rendendo applicabile il regime di sanatoria dei vizi notificatori
art. 156 c.p.c.
la nullità della notifica è sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, anche tramite tempestiva impugnazione
art. 160 c.p.c.
richiamato nel ragionamento sulla sanatoria dei vizi della notificazione
art. 12, comma 4, d.P.R. 602/1973
l'omessa sottoscrizione del ruolo non è assistita da una specifica sanzione di invalidità
art. 21-octies L. 241/1990
il principio di irrilevanza del vizio opera per atti vincolati privi di discrezionalità, come il ruolo d'imposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello dell'ufficio finanziario è validamente sottoscritto dal direttore o da altro soggetto preposto al reparto competente; la mancanza in atti di una specifica delega non comporta di per sé invalidità, salvo che il contribuente provi in concreto la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere di impugnare.
- Il contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente non è obbligatorio in ogni controllo automatizzato: esso è dovuto solo quando il controllo presenti incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se si tratta di mero riscontro cartolare di dati dichiarati e omessi versamenti, l'avviso bonario non è necessario.
- La notifica della cartella di pagamento effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 è valida come forma autonoma di notificazione e non richiede relazione di notifica né ulteriore avviso informativo; eventuali vizi formali sono comunque suscettibili di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
- Per i vizi formali del ruolo d'imposta, in mancanza di una specifica sanzione di invalidità prevista dalla legge, opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana; incombe sul contribuente l'onere di fornire allegazioni specifiche e concrete per dimostrare il difetto di provenienza o di potere.
- In relazione ad atti amministrativi vincolati, il vizio formale che non abbia inciso sulla funzione dell'atto o sul risultato sostanziale perseguito è irrilevante quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, secondo il principio generale di cui all'art. 156 c.p.c. e al correlato richiamo dell'art. 21-octies L. 241/1990.
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