Cassazione Civile, Ordinanza n. 04952/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due proprietarie di immobili avevano chiesto il risarcimento dei danni derivati da due esondazioni e dall'allagamento di un'area agricola/di valle, assumendo che l'evento fosse causato dall'omessa o inadeguata manutenzione di un canale di bonifica e delle opere idrauliche connesse. Il Tribunale adito aveva prima declinato la competenza territoriale a favore di altro tribunale ordinario, poi il giudice di rinvio aveva sollevato d'ufficio regolamento di competenza ritenendo invece la controversia devoluta al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, perché il petitum risarcitorio si fondava sulla gestione e manutenzione di un'opera idraulica. In sede di regolamento davanti alla Cassazione, nessuna parte si è costituita; il Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche. La questione processuale riguardava quindi se una domanda risarcitoria per danni da esondazione, imputati alla mancata manutenzione di canali di bonifica, rientrasse nella competenza specializzata del giudice delle acque.
La decisione
La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, affermando che la domanda risarcitoria era astrattamente fondata sull'omessa manutenzione e bonifica di opere idrauliche e quindi rientrava nella competenza speciale prevista per i danni causati dal modo in cui l'opera idraulica è stata realizzata, gestita o mantenuta. La causa dovrà essere riassunta davanti a quel giudice nei termini di legge. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, perché il regolamento era stato sollevato d'ufficio e le parti private non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 25 c.p.c.
Il Tribunale aveva inizialmente declinato la competenza territoriale a favore del Tribunale di Campobasso in ragione della presenza di una pubblica amministrazione nella lite.
art. 140, lettera e), r.d. n. 1775 del 1933
La disposizione va interpretata nel senso che appartengono alla competenza del Tribunale regionale delle acque tutte le domande, comunque motivate, rivolte contro il proprietario o gestore di un'opera idraulica e dirette al risarcimento del danno causato dal modo in cui l'opera è stata realizzata, gestita o mantenuta.
Massime di principio
- La competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche si radica quando il danno sia causalmente prospettato come derivante da un'opera idraulica, senza che rilevino la forma della condotta dedotta (commissiva o omissiva), l'esistenza di un previo provvedimento amministrativo o la connessione con l'attività istituzionale della pubblica amministrazione.
- Ai fini della competenza speciale in materia di acque, è decisivo il fatto che la domanda risarcitoria investa il modo di realizzazione, gestione o manutenzione dell'opera idraulica; non occorre un sindacato sulle scelte amministrative in senso stretto.
- Quando la domanda attrice alleghi che l'allagamento o l'esondazione sia derivato da omessa manutenzione di canali, scoli o altre opere idrauliche, la controversia va devoluta al giudice specializzato delle acque anche se la domanda è formulata in termini generali di responsabilità risarcitoria.
Come è indicizzato
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