Ordinanza n. 11602/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 27 marzo 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
La controversia
La ricorrente aveva originariamente proposto un’azione avverso il silenzio del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda del 27 marzo 2024 volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il ricorso era stato accolto con sentenza, che aveva ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e aveva nominato un Commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia. Successivamente, con istanza depositata il 7 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, in vista dell’iscrizione a percorsi formativi attivati dall’INDIRE, la cui iscrizione sarebbe stata subordinata alla rinuncia a ogni domanda di riconoscimento del titolo conseguito all’estero.
La decisione
Il Collegio ha ritenuto che l’istanza presentata dopo la definizione del giudizio con sentenza favorevole non costituisse una rinuncia al ricorso suscettibile di determinare una nuova statuizione processuale. Essa è stata qualificata più propriamente come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non necessitante di alcuna intermediazione giudiziale. Non essendo richiesta al giudice l’adozione di una statuizione giurisdizionale, il TAR ha dichiarato il non luogo a provvedere.
Massime di principio
- Dopo che un giudizio amministrativo è stato definito con una sentenza favorevole, la dichiarazione della parte vittoriosa di non voler più beneficiare degli effetti della decisione è qualificabile come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza, non come rinuncia al ricorso che richieda una pronuncia del giudice.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza amministrativa costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede intermediazione o recepimento giudiziale; in tale situazione il giudice dichiara il non luogo a provvedere.
Come è indicizzato
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