Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4660/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;

Giustizia amministrativa202515525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia di un titolo abilitante conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente abilitata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 28 giugno 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno. Ha dedotto il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spetti al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, e che, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, il provvedimento di riconoscimento debba essere adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la posizione della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell'esercizio del potere amministrativo, il Ministero dovrà valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite all'estero, verificare la durata, il livello e la qualità della formazione, valutare l'equipollenza del titolo e, ove necessario, disporre misure compensative proporzionate. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice, accertata l'illegittimità del silenzio, di ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento di un commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    l'autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, una volta presentata la documentazione completa, fonda l'accertamento del silenzio-inadempimento se inutilmente decorso.

  • d.lgs. 15/2016

    Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate nell'ambito della valutazione dell'equipollenza della formazione professionale conseguita in altro Stato membro.

  • art. 6 decreto-legge 173/2022, convertito in legge 604/2022

    Ha determinato l'attuale denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, competente per la conclusione del procedimento.

Massime di principio

  • Decorso inutilmente il termine di quattro mesi previsto dall'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 dalla presentazione della documentazione completa, il silenzio dell'autorità competente sul procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea costituisce silenzio-inadempimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l'autorità competente deve valutare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dall'interessato, verificando anche la durata, il livello e la qualità della formazione, senza limitarsi a un esame meramente formale del titolo.
  • La valutazione dell'equipollenza di una qualifica professionale estera deve comprendere, ove necessario, l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate.
  • L'autorità competente deve verificare se le conoscenze attestate dal diploma estero, le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato di origine, nonché l'eventuale esperienza maturata nello Stato di destinazione, soddisfino anche solo parzialmente le condizioni richieste per l'accesso all'attività professionale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.