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Sentenza

Sentenza del 13/07/2017 n. 17252 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2006, con cui erano state contestate alla società maggiori imposte IRAP e IVA e ai soci maggiori imposte IRPEF per reddito da partecipazione. L'accertamento traeva origine da un'indagine della Guardia di Finanza sulle fatture emesse dalla Si. s.r.l. per operazioni oggettivamente inesistenti. In Cassazione i contribuenti hanno sostenuto, da un lato, che gli avvisi fossero insufficientemente motivati perché i cosiddetti "scadenziari" extracontabili non erano stati allegati e, dall'altro, che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere di provare la fittizietà delle operazioni, anche considerando bolle di consegna e pagamenti effettuati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem degli avvisi, poiché il processo verbale di constatazione era stato previamente notificato alla società e riportava gli elementi essenziali degli scadenziari, comprese le fatture contestate, i clienti, gli importi e le somme da restituire. Ha inoltre giudicato adeguata la valutazione della CTR circa la sussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inesistenza delle operazioni, rilevando che le censure tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 6.500 euro, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    L'atto impositivo deve essere motivato e consentire al contribuente di comprendere gli elementi posti a fondamento della pretesa, anche mediante il richiamo ad altri atti conosciuti o previamente notificati.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 2 e 3

    È ammessa la motivazione per relationem dell'avviso di accertamento quando l'atto richiamato sia conosciuto dal contribuente oppure quando nell'avviso sia riprodotto il suo contenuto essenziale. Non è quindi sempre necessario allegare materialmente ogni documento richiamato.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56

    La motivazione degli accertamenti IVA deve rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, nel rispetto delle garanzie informative del contribuente.

  • Art. 2697 del codice civile

    L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa tributaria; una volta forniti elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente offrire elementi idonei a superarli.

  • Art. 360, numeri 3 e 5, del codice di procedura civile

    In Cassazione è possibile denunciare violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma non ottenere una nuova valutazione complessiva delle prove e del merito già esaminati dal giudice d'appello.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento può richiamare un processo verbale di constatazione senza allegarlo nuovamente, se il contribuente lo ha già ricevuto o se l'avviso ne espone gli elementi essenziali.
  • La mancata allegazione di un documento richiamato non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: occorre verificare se il contribuente abbia comunque potuto conoscere e contestare concretamente i fatti posti a base della pretesa.
  • Registri extracontabili, annotazioni interne e altri documenti acquisiti durante una verifica possono costituire elementi presuntivi rilevanti, soprattutto se coerenti con ulteriori circostanze dell'indagine.
  • Bolle di consegna e pagamenti formalmente regolari non dimostrano necessariamente, da soli, l'effettiva esistenza delle operazioni, quando emergano altri elementi contrari, come l'assenza di riscontri contabili o di magazzino.
  • Dopo che l'Amministrazione ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti, il contribuente deve produrre elementi specifici e convincenti per dimostrare la reale effettuazione delle operazioni.
  • In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione delle prove: il controllo riguarda principalmente la correttezza giuridica e la motivazione della decisione impugnata.

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