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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8858/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la condanna per violazione di sigilli (art. 349 c.p.) sostenendo che al momento della contestata rimozione dei sigilli il vincolo era già cessato in conseguenza della sentenza del Tribunale di Locri che aveva disposto il dissequestro (sentenza 22/09/2022, eseguito il 13/10/2022). In secondo luogo deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131‑bis c.p., nonostante gli fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la prosecuzione dei lavori in violazione dei sigilli fosse avvenuta prima della pronuncia di dissequestro e che, al momento dell'accesso dei Carabinieri per eseguire il dissequestro (13/10/2022), perduravano gli effetti materiali del sequestro e l'efficacia dei sigilli; quindi sussisteva il reato di violazione di sigilli come accertato dal Tribunale di Locri. Sul secondo motivo ha confermato l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p., valutando non applicabile la tenuità per l'entità dell'opera realizzata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 349 cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che il reato di violazione di sigilli si configura quando, mentre persiste materialmente l'efficacia del vincolo cautelare, si riprende l'attività vietata; l'esistenza della violazione si valuta in base al momento in cui l'attività è effettivamente ripresa, non soltanto in base a successive pronunce giudiziarie.

  • art. 81 comma 2 cod. pen.

    Richiamata per la concorso di persone nel delitto; il concorso è stato ritenuto tra i custodi dell'immobile (Strangio e Pelle) che hanno commesso l'illecito in concorso.

  • art. 110 cod. pen.

    Applicata per la disciplina del concorso di persone nell'esecuzione del reato, confermando la responsabilità di chi concorre nella violazione dei sigilli.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valutando l'entità dell'opera realizzata incompatibile con la particolare tenuità richiesta dalla norma.

Massime di principio

  • La rilevanza penale della 'rimozione dei sigilli' va valutata rispetto al momento materiale in cui l'attività vietata è stata ripresa: se la prosecuzione dei lavori è avvenuta prima dell'effettiva cessazione materiale del sequestro, integra il reato di violazione di sigilli anche se successivamente è intervenuta una pronuncia di dissequestro.
  • La pronuncia giudiziale che dispone il dissequestro non produce effetti penali automatici antecedenti alla sua esecuzione materiale: l'autorità giudiziaria e le parti devono considerare che fino alla concreta rimozione dei sigilli dagli organi esecutivi il vincolo può mantenere efficacia materiale rilevante ai fini penali.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto: le questioni di fatto accertate dal giudice di merito (quali le date di ripresa dei lavori e lo stato di completamento dell'opera) sono difficilmente sindacabili se fondate su motivazione congrua.
  • Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) è necessario che il fatto, anche in relazione alla sua offensività e alle modalità esecutive, sia effettivamente di scarsa gravità: opere edilizie di entità significativa non rientrano normalmente in questa fattispecie.
  • Chi è custode di un bene sottoposto a sequestro deve astenersi da qualunque intervento che modifichi lo stato dell'immobile fino alla effettiva revoca e rimozione dei sigilli: l'affidamento in custodia comporta responsabilità penale in caso di ripresa dei lavori.

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