Ordinanza n. 368/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento - del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, prot. n. -OMISSIS- del 24-09-2025, comunicato in data 25-09-2025, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- riferiva essere state assegnate, per l’anno scolastico 2025/2026, all’alunno n. 25 ore di sostegno didattico, a fronte delle 35 ore, proposte dal GLO e prescritte nel PEI, per l’anno scolastico in corso; - dei provvedimenti ulteriori (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno, per l'anno scolastico 2025/2026, assegnando all’Istituto Scolastico sopra indicato un numero di insegnanti, insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità, iscritti presso tale scuola e, nel caso di specie, all’alunno -OMISSIS-; E PER L’ACCERTAMENTO - del diritto del minore a fruire del monte ore di sostegno e del relativo insegnante di sostegno, secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap, così come riconosciuti (35 ore – rapporto 1:1 – copertura oraria intera settimana scolastica); - dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PEI (piano educativo individuale) in favore del minore e, pertanto, assegnare al minore il numero di ore di sostegno prescritto nel PEI (n. 35 ore – rapporto 1:1 – copertura oraria intera settimana scolastica); E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVEDIMENTO CAUTELARE, dell’amministrazione scolastica alla piena ed effettiva attuazione del PEI per l’anno scolastico in corso 2025/2026, con l’attribuzione delle ore di sostegno ivi indicate in favore del minore -OMISSIS-, con conseguente assegnazione, allo stesso alunno, di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, per il numero di ore settimanali ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell’handicap riconosciuto (n. 35 ore);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione di 25 ore settimanali di sostegno scolastico per l’anno 2025/2026, a fronte delle 35 ore indicate nel PEI e proposte dal GLO, nonché atti di determinazione dell’organico di fatto dei posti di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno contestato l’assegnazione al minore di 25 ore settimanali di sostegno, anziché delle 35 ore corrispondenti all’intera frequenza scolastica e al rapporto 1:1 indicato nella verifica finale del PEI dell’anno scolastico 2024/2025 e nella proposta per l’anno successivo. Hanno chiesto l’annullamento dell’atto dirigenziale e degli ulteriori atti presupposti di determinazione dell’organico di sostegno, nonché l’accertamento del diritto del minore alla fruizione delle 35 ore e la condanna dell’amministrazione alla piena attuazione del PEI. Nel corso del giudizio, un decreto monocratico aveva ordinato il riesame dei provvedimenti e la formulazione del PEI per l’anno scolastico 2025/2026, con assegnazione delle ore necessarie alla piena integrazione scolastica. A seguito di ordinanza istruttoria, l’amministrazione non ha fornito i chiarimenti richiesti sull’esecuzione del decreto, ma ha depositato il PEI 2025/2026, nel quale una valutazione collegiale ha nuovamente determinato in 25 le ore di sostegno.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. Il PEI sopravvenuto per l’anno scolastico 2025/2026 è stato ritenuto lesivo, poiché costituisce una conferma sostanziale della precedente determinazione dirigenziale, ma è stato adottato all’esito di una diversa e più approfondita istruttoria. Poiché tale nuovo PEI non risultava impugnato e non era provato il momento della sua conoscenza da parte dei ricorrenti, il Collegio ha ritenuto configurabile una possibile improcedibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 35 c.p.a. È stata lasciata ferma la facoltà di proporre, ove ne ricorrano i presupposti processuali, domanda cautelare mediante eventuale ricorso per motivi aggiunti contro il PEI sopravvenuto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, respinta dal Collegio per l’assenza del fumus boni iuris.
art. 56 c.p.a.
Base normativa del decreto monocratico adottato nel corso del giudizio, con cui era stato ordinato il riesame dei provvedimenti e la formulazione del PEI.
art. 35 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della possibile improcedibilità del ricorso introduttivo, in ragione della sopravvenienza di un nuovo PEI lesivo non impugnato.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro l’assegnazione delle ore di sostegno, sopravviene un nuovo PEI che ridetermina il numero delle ore all’esito di una diversa e più approfondita istruttoria, tale atto può costituire una nuova determinazione lesiva e una conferma sostanziale di quella originariamente impugnata.
- La sopravvenienza di un nuovo atto lesivo non impugnato può integrare una possibile causa di improcedibilità del ricorso introduttivo, purché la questione sia valutata anche alla luce della prova relativa al momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto.
- La tutela cautelare contro una precedente determinazione di assegnazione delle ore di sostegno può essere negata per carenza del fumus boni iuris quando la sopravvenienza di un nuovo PEI non impugnato incide sulla persistenza dell’interesse e sull’effettiva individuazione dell’atto lesivo.
- La sopravvenienza di un nuovo atto amministrativo lesivo non preclude, ove ne ricorrano i presupposti processuali, la proposizione di motivi aggiunti e la formulazione di una domanda cautelare riferita al nuovo atto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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