Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 809/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600348

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale del lavoro che riconosceva il beneficio della Carta elettronica del docente, inclusi gli accessori per il ritardato pagamento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente e alle stesse condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, rimasta inadempiente dopo la notificazione del titolo esecutivo del 14 maggio 2025 e anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la corresponsione degli accessori maturati sul capitale tardivamente attribuito, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Nel corso del giudizio il Ministero ha documentato l'accredito, effettuato il 13 aprile 2026, della quota capitale relativa agli anni scolastici indicati; la ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere limitatamente al capitale e la condanna dell'Amministrazione al pagamento degli interessi o della rivalutazione monetaria dovuti per il ritardo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla sorte capitale, poiché il Ministero aveva provveduto all'accredito successivamente alla proposizione del ricorso. Ha invece accolto la domanda di ottemperanza relativa agli accessori, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata il 14 maggio 2025, era passata in giudicato e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso prima dell'adempimento ministeriale e della proposizione del ricorso. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato, corrispondendo la maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi sulla somma tardivamente corrisposta, entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. È stata prevista, in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, la possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione e rende dovuti gli accessori sulla somma corrisposta tardivamente.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice sui capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, la materia del contendere cessa limitatamente alla prestazione ormai eseguita, mentre il giudice deve esaminare le ulteriori obbligazioni derivanti dal giudicato e non ancora adempiute.
  • Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente la proposizione dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale obbligata al pagamento.
  • La corresponsione tardiva della sorte capitale non esaurisce l'obbligo conformativo derivante dal giudicato quando quest'ultimo riconosca anche la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla concreta attribuzione; tali accessori devono essere liquidati ed erogati dall'Amministrazione.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo e individuando le attività necessarie all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.