Cassazione Civile, Ordinanza n. 33246/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla curatrice dell'eredità giacente avverso il decreto di liquidazione del compenso per l'attività svolta nell'amministrazione dell'asse ereditario. Il tribunale aveva inizialmente rigettato l'opposizione; la Corte di cassazione, in un precedente intervento, aveva già cassato con rinvio quel provvedimento per vizio di composizione del giudice, ritenendo che l'opposizione dovesse essere decisa dal giudice monocratico. Riassunto il giudizio, il tribunale ha nuovamente rigettato l'opposizione, escludendo l'applicabilità delle tariffe del curatore fallimentare e liquidando il compenso secondo il prudente apprezzamento ex art. 2233 c.c., con riferimento analogico ai parametri del D.M. n. 55/2014 per l'attività stragiudiziale di valore indeterminabile e di bassa complessità, reputando congrua la somma già liquidata. Ha inoltre affermato che, quanto all'attività di liquidazione di un immobile dell'asse, non essendo stati indicati criteri alternativi, non poteva procedersi a diversa determinazione del compenso. Con il nuovo ricorso per cassazione la curatrice ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e degli artt. 3 e 36 Cost. per avere il tribunale omesso di commisurare il compenso all'attività concretamente svolta e per avere usato in modo contraddittorio i parametri del D.M. n. 55/2014; nullità per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; nullità o insufficienza della motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.; motivazione apparente sulla parte relativa all'attività liquidatoria dell'immobile.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha confermato il principio per cui, nella liquidazione del compenso del curatore dell'eredità giacente, non si applicano né per analogia le tariffe del curatore fallimentare, né si può pretendere una automatica trasposizione di quelle regole. Ha però ritenuto corretta solo in parte la decisione del tribunale: per le attività di ordinaria amministrazione e di consulenza tributaria la motivazione è stata ritenuta adeguata, perché il giudice aveva utilizzato il proprio prudente apprezzamento e, come criterio orientativo, i parametri dell'attività stragiudiziale previsti dal D.M. n. 55/2014; invece, per l'attività di liquidazione e vendita dell'immobile ereditario, la Corte ha giudicato carente la motivazione, perché il tribunale si è limitato a rilevare l'assenza di criteri alternativi indicati dall'opponente, senza esercitare autonomamente il dovere di determinare il compenso secondo equità/proporzionalità e senza verificare se l'attività fosse assimilabile ad altra già tabellata o, in difetto, quale fosse il compenso congruo. L'ordinanza è stata quindi cassata nei limiti del vizio riscontrato, con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa persona, anche per le spese di tutte le fasi.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
non riportata integralmente nel testo
La disciplina dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice attribuisce la cognizione al giudice monocratico competente funzionalmente; la violazione della composizione del giudice determina nullità del provvedimento.
art. 15 d.lgs. n. 150/2011
non riportata integralmente nel testo
La norma, pur sopravvenuta rispetto alla disciplina previgente, è ritenuta sostanzialmente identica all'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 quanto all'attribuzione della cognizione dell'opposizione a un giudice monocratico.
art. 158 c.p.c.
non riportata integralmente nel testo
La decisione resa da un giudice privo della funzione decisoria attribuitagli dalla legge integra nullità per vizio di costituzione del giudice.
art. 161 c.p.c.
non riportata integralmente nel testo
È richiamato in relazione alle conseguenze della nullità del provvedimento per vizio di costituzione del giudice.
art. 112 c.p.c.
non riportata integralmente nel testo
È invocato come parametro del vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e come base della censura di omessa pronuncia o decisione non coerente con le richieste della parte.
art. 2233 c.c.
non riportata integralmente nel testo
In assenza di tariffe o usi specifici, il compenso del professionista o dell'incaricato va liquidato dal giudice secondo prudente apprezzamento, valutando natura, entità e risultati della prestazione e con eventuale riferimento orientativo a parametri analoghi; non è consentito limitarsi a negare la diversa liquidazione per carenza di indicazioni alternative della parte.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
non riportata integralmente nel testo
La motivazione deve superare il minimo costituzionale; è censurabile la motivazione meramente apparente o del tutto mancante.
art. 118 disp. att. c.p.c.
non riportata integralmente nel testo
È richiamato quale norma sulla motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 3 Cost.
non riportata integralmente nel testo
È invocato dalla ricorrente in relazione all'esigenza di trattamento non arbitrario nella liquidazione del compenso.
art. 36 Cost.
non riportata integralmente nel testo
È invocato dalla ricorrente a sostegno della necessità di un compenso adeguato e proporzionato all'attività svolta.
art. 1709 c.c.
non riportata integralmente nel testo
Richiamato in giurisprudenza come criterio per la determinazione equitativa del compenso in difetto di tariffe o usi, ispirato a proporzionalità rispetto a natura, quantità, qualità delle prestazioni e utilità conseguita.
art. 2225 c.c.
non riportata integralmente nel testo
Richiamato quale norma che consente la determinazione del corrispettivo con criterio equitativo in mancanza di determinazione convenzionale o di tariffe.
D.M. n. 55/2014
non riportata integralmente nel testo
Può essere utilizzato solo come parametro orientativo per attività analoghe, in particolare per prestazioni di natura stragiudiziale, non come tariffa vincolante per il curatore dell'eredità giacente.
D.M. n. 30/2012
non riportata integralmente nel testo
È richiamato dalla ricorrente come parametro invocato per analogia alla liquidazione dei compensi del curatore fallimentare, ma la Corte conferma che tale disciplina non è direttamente applicabile al curatore dell'eredità giacente.
D.M. n. 313/1999
non riportata integralmente nel testo
È menzionato solo come esempio di disciplina tariffaria utilizzabile in via analogica per attività specifiche, quale la vendita delegata.
D.M. n. 227/2015
non riportata integralmente nel testo
È menzionato solo come esempio di disciplina tariffaria successiva per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- La liquidazione del compenso del curatore dell'eredità giacente non può essere effettuata applicando, neppure in via analogica, la tariffa prevista per il curatore fallimentare, poiché le due funzioni sono strutturalmente diverse e diverse sono anche le prestazioni da remunerare.
- In mancanza di tariffe o usi specifici, il giudice deve liquidare il compenso secondo prudente apprezzamento, tenendo conto della natura, dell'entità e dei risultati dell'attività svolta, con motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso valutativo seguito.
- Il giudice può utilizzare parametri professionali o tabelle solo come criteri orientativi e solo se compatibili con la natura tecnica dell'attività concretamente espletata; non può trasformare il mancato richiamo di criteri alternativi da parte dell'istante in un automatismo di rigetto della domanda di maggiore compenso.
- Quando il tribunale esclude l'applicazione di una tariffa specifica, deve comunque procedere a una valutazione autonoma e completa della congruità del compenso; è illegittimo rigettare la domanda limitandosi a rilevare l'assenza, da parte del richiedente, di una proposta di calcolo alternativa.
- La motivazione sulla liquidazione del compenso è sufficiente solo se il giudice esplicita i criteri adottati e li collega concretamente alle attività svolte; per il segmento di attività non adeguatamente valutato la decisione è cassabile per motivazione apparente o per violazione dell'art. 2233 c.c.
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