Cassazione Civile, Ordinanza n. 25530/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda la TARSU per gli anni d'imposta 2010 e 2011, richiesta dal Comune mediante ingiunzione di pagamento notificata nel 2015 per importi complessivi rilevanti, in relazione al possesso di un immobile della società nel territorio comunale. La CTR ha respinto l'appello della contribuente, qualificando l'atto come ingiunzione fiscale emessa direttamente dal Comune e ritenendo non maturata la prescrizione quinquennale. In cassazione la società ha articolato quattro censure: 1) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'ingiunzione non rientrerebbe tra gli atti impugnabili e che la CTR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione; 2) violazione dell'art. 72 d.lgs. 507/1993, assumendo che l'atto dovesse essere considerato nell'ambito della riscossione a mezzo ruolo e che fosse intervenuta decadenza per mancata formazione e consegna dei ruoli nel termine; 3) omessa motivazione, per asserita mancata giustificazione della giurisdizione tributaria e per la ritenuta possibilità dei Comuni di ricorrere alla riscossione diretta solo dal 2013; 4) violazione dell'art. 39, comma 13, l. 111/2011, sostenendo che la riscossione diretta comunale sarebbe stata ammessa solo dal 1° luglio 2017.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'ingiunzione fiscale emessa direttamente dal Comune è atto tipico impugnabile ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. i), d.lgs. 546/1992 e che, trattandosi di tributo, la controversia appartiene alla giurisdizione tributaria; ha inoltre richiamato il principio di interpretazione estensiva degli atti impugnabili in materia tributaria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, oltre che perché non erano stati indicati i canoni ermeneutici asseritamente violati nell'interpretazione dell'atto amministrativo. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché dedotto formalmente ex art. 360, n. 5, c.p.c. ma in realtà volto a censurare una pretesa insufficienza motivazionale, profilo non più deducibile in tali termini; la Corte ha comunque osservato che la natura tributaria della TARSU radicava la giurisdizione del giudice tributario. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha chiarito che già nel 2011 il sistema consentiva agli enti territoriali di procedere alla riscossione coattiva anche mediante ingiunzione fiscale, in un assetto dualistico alternativo al ruolo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'ingiunzione fiscale emessa direttamente dal Comune integra un atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, essendo ricompresa negli atti per i quali la legge prevede autonoma impugnabilità.
art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le controversie aventi ad oggetto tributi rientrano nella giurisdizione tributaria in termini omnicomprensivi.
art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
Non introduce una deroga alle regole ordinarie di giurisdizione; l'opposizione all'ingiunzione resta assoggettata alle regole vigenti nel sistema processuale.
art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
L'ingiunzione di pagamento emessa direttamente dal Comune va ricondotta alla disciplina dell'ingiunzione fiscale.
art. 72 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
È la norma invocata per la decadenza nella riscossione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché fondata su un erroneo presupposto qualificatorio dell'atto.
art. 39, comma 13, l. 15 luglio 2011, n. 111
La Corte esclude che la riscossione diretta comunale fosse ammessa solo dal 1° luglio 2017.
art. 2-bis d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
Non segna, secondo la Corte, l'inizio assoluto della possibilità per i Comuni di procedere alla riscossione diretta, già consentita in precedenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non può essere utilizzato per censurare una mera insufficienza motivazionale; occorre l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La doglianza sulla motivazione è stata dichiarata inammissibile perché non correttamente sussunta nel vizio dedotto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.
Richiamati come criteri ermeneutici applicabili anche agli atti amministrativi; la loro violazione deve essere specificamente dedotta in cassazione.
art. 24 Cost.
Richiamato per giustificare un'interpretazione estensiva delle norme sugli atti impugnabili in materia tributaria.
art. 53 Cost.
Richiamato, insieme all'art. 24 Cost., a sostegno dell'interpretazione estensiva delle disposizioni processuali tributarie.
art. 97 Cost.
Richiamato quale parametro di buon andamento che avalla l'interpretazione estensiva degli atti impugnabili.
Massime di principio
- In materia tributaria l'elencazione degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992 non è tassativa in senso rigido: è impugnabile anche l'atto con cui l'amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, purché ne espliciti le ragioni fattuali e giuridiche.
- L'ingiunzione fiscale emessa direttamente dall'ente locale per la riscossione di un tributo è un atto tipico autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, se riferita a materia tributaria devoluta alla sua giurisdizione.
- La giurisdizione non dipende dal mezzo di riscossione prescelto dall'ente; la scelta tra ruolo e ingiunzione è neutra rispetto al riparto di giurisdizione quando la pretesa ha natura tributaria.
- In cassazione, la censura contro l'interpretazione di un atto amministrativo è inammissibile se non indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e se non consente alla Corte di verificare, dal contenuto dell'atto, l'errore denunciato.
- Il motivo formulato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non può risolversi nella denuncia di una mera insufficienza motivazionale, ma deve investire l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il sistema della riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali è strutturato in termini alternativi, potendo l'ente procedere sia tramite gli agenti della riscossione sia direttamente, anche con l'ingiunzione fiscale, secondo la normativa già vigente prima delle riforme del 2016-2017.
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