Cassazione Penale, Sentenza n. 42375/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado sulla condanna per furto in negozio. Con motivo unico, formulato come motivo aggiunto, ha censurato la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto aveva modesto disvalore penale (refurtiva di circa 200 euro), l'imputata era incensurata e la condotta non era abituale; inoltre ha rilevato che la causa di non punibilità può essere rilevata d'ufficio e che la Corte d'appello aveva errato nel fondare il rifiuto su argomentazioni relative alla violenza sui dispositivi antifurto e all'uso di mezzi fraudolenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'Appello aveva sbagliato nel considerare inammissibile il motivo aggiunto (poiché l'art. 131-bis può essere rilevato d'ufficio in appello e in cassazione se i presupposti sono immediatamente verificabili dagli atti), ma ha ritenuto corretta la valutazione di merito della Corte d'Appello che escluse l'applicabilità dell'art. 131-bis. La Cassazione ha confermato che la Corte territoriale ha motivatamente escluso la tenuità per la preordinazione del furto (modifica della biancheria per nascondere la refurtiva), per la violenza sui dispositivi antifurto e per la mancata restituzione spontanea della merce recuperata dall'addetta. In virtù di ciò il ricorso è stato dichiarato infondato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. Sentenza depositata il 27/06/2023.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
Si tratta della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte afferma che la sua applicazione richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (criteri di cui all'art. 133 c.p.) e che può essere rilevata d'ufficio in appello o in cassazione se i presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti.
art. 129 c.p.p.
Per analogia la Corte considera la causa di non punibilità come riconducibile alle ipotesi per le quali è prevista la declaratoria immediata in ogni stato e grado del processo, consentendo quindi la rilevazione d'ufficio in appello.
art. 133 c.p.
Indica i criteri che devono guidare la valutazione della tenuità: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno o del pericolo; la Corte lo utilizza come parametro per escludere la tenuità nel caso in cui emergano elementi di premeditazione, violenza o danno.
art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)
Norma processuale richiamata in ordine alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; citata nel procedimento ma non rilevante ai fini della questione sostanziale sulla tenuità.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. può essere rilevata d'ufficio in appello e in cassazione quando i presupposti sono immediatamente verificabili dagli atti e non richiedono ulteriori accertamenti di fatto.
- La valutazione della particolare tenuità è complessiva: occorre considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo (art. 133 c.p.). Fattori come premeditazione, alterazione di beni per nasconderli, uso di mezzi fraudolenti o violenza sui dispositivi antifurto e il mancato comportamento riparatorio spontaneo pesano contro l'applicazione della causa.
- Il basso valore economico della refurtiva e l'assenza di precedenti, pur favorendo l'applicazione della causa di non punibilità, non sono di per sé determinanti se sussistono elementi contrapposti che indicano maggiore disvalore o pericolosità della condotta.
- Un motivo aggiunto presentato in fase successiva non è automaticamente inammissibile: il giudice d'appello non può precludere la sua valutazione se la questione rientra tra quelle rilevabili d'ufficio ai sensi della giurisprudenza consolidata.
- Fattispecie con elementi oggettivi di preordinazione o di occultamento della refurtiva e con interventi sui sistemi antifurto dovrebbero essere valutate con cautela rispetto alla riconoscibilità della tenuità del fatto.
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