Cassazione Penale, Sentenza n. 9588/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva ridotto la pena per i reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) e falso (art. 479 c.p.). Il ricorso deduceva: 1) vizio di qualificazione e erronea interpretazione del regolamento comunitario n. 73/2009 sostenendo che la disponibilita' dei terreni rendeva legittimi i contributi; 2) la fattispecie avrebbe dovuto essere inquadrata nell'art. 316-ter c.p. (reato residuale) e non nel piu' grave art. 640-bis; 3) negazione delle attenuanti generiche; 4) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.7 c.p. (sostenendo che il riferimento doveva essere al valore di ciascuna operazione); 5) prescrizione per il periodo 2015-2016; 6) violazione del divieto di reformatio in pejus con riferimento alla confisca per equivalente e all'applicabilita' dell'art. 578-bis c.p.p. per fatti antecedenti.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile o infondato. In particolare: i primi due motivi (qualificazione del reato e rilievo del regolamento UE) sono stati ritenuti manifestamente infondati e inammissibili; la Corte ha confermato che, sussistendo artifici e raggiri e documentazione falsa idonea a trarre in errore l'ente erogatore, la corretta qualificazione e' art. 640-bis c.p.; la negazione delle attenuanti generiche e' stata giudicata corretta; il motivo sull'aggravante ex art. 61 n.7 c.p. e' inammissibile per non essere stato dedotto in appello e comunque infondato (si applica il criterio del danno complessivo nel reato continuato); il motivo sulla prescrizione e' generico e respinto (rileva il momento della lettura del dispositivo per il computo della prescrizione); il rilievo sulla confisca e sulla presunta violazione del divieto di reformatio in pejus e' respinto: la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione della misura ablativa in appello e ha escluso l'applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. al caso concreto. Conseguentemente il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Regolamento comunitario n. 73 del 2009
Il regolamento non esclude che l'uso di terreni possa essere requisito per l'erogazione dei premi, ma la Corte ha evidenziato che la sussistenza dei requisiti autocertificati deve essere effettivamente comprovata; la mera disponibilita' dichiarata puo' essere contrastata dalla prova della falsita' dei contratti presentati.
art. 640-bis c.p. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)
La norma e' considerata speciale rispetto all'art. 316-ter: se sussistono artifici e raggiri volti a ottenere erogazioni, e la falsa documentazione e' idonea ad indurre in errore, va applicato l'art. 640-bis, piu' grave.
art. 316-ter c.p.
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis
La disposizione e' residuale rispetto all'art. 640-bis: si applica solo quando non ricorrono i casi previsti dall'art. 640-bis; l'ambito di applicabilita' e' quindi molto limitato.
art. 479 c.p. (falso)
Il ricorso contestava la qualificazione per falso; la Corte ha ritenuto che la produzione di contratti falsi e la firma apocrifa integrino il reato di falso e, se idonei ad ingannare l'ente erogatore, concorrono con la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni.
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamata per i vizi di motivazione e deduzioni non adeguatamente specificate: la Corte ha dichiarato inammissibili e reiterative le doglianze che non rispettano i requisiti di specificita' e che ripropongono questioni gia esaminate dal giudice di merito.
art. 61 n.7 c.p.
In tema di reato continuato la valutazione dell'aggravante per danno di rilevante gravita' puo' essere svolta sul danno complessivo arrecato alla stessa persona offesa (non necessariamente separatamente per ciascuna operazione).
art. 161 c.p. (interruzione prescrizione)
Il ricorso non ha specificato la disciplina temporale applicabile; la Corte ha ribadito che va considerata la normativa pro tempore e che il computo della prescrizione ai fini dell'efficacia della sentenza di condanna rileva dal momento della lettura del dispositivo.
art. 578-bis c.p.p.
L'articolo, secondo la giurisprudenza, riguarda casi particolari di declaratoria di estinzione del reato in appello; la Corte ha ritenuto non applicabile la disposizione al caso concreto, non essendovi stata dichiarazione di prescrizione in appello per i fatti rilevanti.
art. 597 comma 3 c.p.p.
Richiamato nel contesto del divieto di reformatio in pejus; la Corte ha affermato che la diversa qualificazione giuridica di una misura ablativa in appello non viola il divieto se l'operazione rientra nelle attribuzioni del giudice e non peggiora la posizione dell'imputato in modo illegittimo.
art. 240 c.p. e art. 12-sexies d.l. n. 306/1992 conv. L. n.356/1992
Riferimenti alle diverse possibili qualificazioni della confisca (profitto del reato vs confisca obbligatoria/ per equivalente): la Corte ha ritenuto legittima la riqualificazione della misura ablativa in appello in relazione ai profitti illeciti complessivamente acquisiti.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilita' del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa del ricorso.
Massime di principio
- Quando si tratta di percezione indebita di erogazioni pubbliche, l'art. 640-bis prevale sull'art. 316-ter se sono presenti artifici, raggiri o documentazione falsa idonea ad indurre in errore l'ente erogatore.
- La mera dichiarazione di possesso o disponibilita' di terreni non esclude il controllo sulla veridicita' dei documenti: contratti falsi o disconosciuti dai proprietari possono integrare il reato di falso e la truffa aggravata per erogazioni pubbliche.
- In caso di reato continuato, per valutare l'aggravante di danno di rilevante gravita' e' legittimo considerare il danno complessivo arrecato alla stessa persona offesa, non solo il singolo importo per ogni violazione.
- Ai fini della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna per il computo della prescrizione e non il deposito della motivazione.
- La riqualificazione giuridica di una misura ablativa (es. confisca per equivalente) operata dal giudice di appello non costituisce automaticamente una violazione del divieto di reformatio in pejus se motivata e rientrante nelle competenze del giudice.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non reiterativi rispetto a questioni già esaminate dal giudice di merito; in difetto possono essere dichiarati inammissibili.
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