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Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento - del provvedimento datato 27 settembre 2025, con cui l’ufficio Territoriale del Governo di Arezzo ha rigettato l’istanza prot, n. P-AR/L/Q/2025/100882 volta al conseguimento di un Nulla Osta per l’ingresso di un lavoratore subordinato nell’ambito delle quote per flussi di ingresso di cui alla programmazione 2023-2025 prevista dal DPCM 23 settembre 2023; provvedimento appreso per avviso a mezzo pec e comunicazione sul portale ALI; - nonché contro ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202503465

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del nulla osta per l’ingresso di un lavoratore subordinato extracomunitario nell’ambito delle quote per i flussi di ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il provvedimento con cui lo Sportello unico per l’immigrazione aveva rigettato l’istanza di nulla osta, deducendo anzitutto la contraddittorietà e il difetto di motivazione dell’atto, in violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Il provvedimento riproduceva le ragioni già indicate nel preavviso di diniego, ma contemporaneamente assegnava un nuovo termine di dieci giorni per l’integrazione documentale, prospettando un futuro rigetto automatico in caso di mancata integrazione. Il ricorrente deduceva inoltre che tale rinnovata richiesta fosse incompatibile con il contestuale rigetto, che l’integrazione non fosse più possibile per la chiusura della posizione sul portale ALI e che l’atto contenesse un incomprensibile riferimento al “riesame” dell’istanza. Venivano altresì dedotti l’omessa indicazione del responsabile del procedimento e della relativa firma e l’omessa valutazione della documentazione integrativa che il ricorrente affermava di avere trasmesso dopo il preavviso di diniego. L’Amministrazione sosteneva invece che nessuna integrazione documentale fosse stata inserita nel portale ALI dopo il preavviso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che l’atto era gravemente contraddittorio e inidoneo a rendere comprensibili sia le ragioni del rigetto sia l’effettiva adozione di una reiezione definitiva. L’Amministrazione aveva infatti apparentemente adottato un nuovo preavviso di diniego, assegnando il termine di dieci giorni previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990 e prospettando un successivo rigetto in caso di mancata integrazione, ma aveva contestualmente disposto il rigetto dell’istanza. L’equivocità dell’atto non consentiva al destinatario di individuarne il contenuto dispositivo e l’intento finale. Il giudice ha quindi disposto la riedizione del potere, imponendo allo Sportello unico di pronunciarsi nuovamente e definitivamente sull’istanza, tenendo conto della documentazione presente nel portale ALI e di quella prodotta nel giudizio. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento amministrativo deve consentire al destinatario di comprendere le ragioni della decisione e il contenuto dispositivo; un atto intrinsecamente contraddittorio ed equivoco è illegittimo per difetto di motivazione.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di diniego comporta l’assegnazione del termine per presentare osservazioni o integrazioni prima dell’adozione del provvedimento finale; non è compatibile con un contestuale rigetto definitivo che prospetti un futuro diniego allo spirare dello stesso termine.

Massime di principio

  • È illegittimo per violazione dell’obbligo di motivazione il provvedimento amministrativo che, nello stesso documento, dispone il rigetto definitivo dell’istanza e assegna al destinatario un nuovo termine per integrare la documentazione, prospettando un futuro rigetto in caso di mancata integrazione, poiché tale contraddittorietà impedisce di individuare il contenuto dispositivo e l’intento dell’amministrazione.
  • Quando l’amministrazione annulla o vede annullato un provvedimento equivoco e contraddittorio, la riedizione del potere deve consistere in una nuova pronuncia definitiva sull’istanza, preceduta dal corretto svolgimento del contraddittorio procedimentale ove necessario, con esame della documentazione disponibile nel procedimento e di quella prodotta nel giudizio nei limiti indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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