Cassazione Penale, Ordinanza n. 07204/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per una violazione del codice della strada, con pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000 di ammenda. In cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che non fosse stato riconosciuto il vincolo della continuazione con un diverso reato già giudicato con sentenza del 2021 e risultante dal casellario giudiziale. Sosteneva, in sostanza, che le due condotte dovessero essere ricondotte a un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello, che aveva escluso la continuazione per mancanza di indici concreti di una programmazione anticipata delle condotte e per la notevole distanza temporale tra i due episodi, commessi a oltre un anno di distanza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116 C.d.S.
È la disposizione incriminatrice richiamata per la condanna confermata in appello; dal testo non emergono ulteriori precisazioni sul contenuto della violazione contestata.
art. 81 c.p.
La decisione richiama il principio di diritto sulla continuazione: occorre un medesimo disegno criminoso, concepito anteriormente all'attività antigiuridica e rimasto fermo durante il suo svolgimento.
Massime di principio
- La continuazione è configurabile solo quando sia accertata in concreto l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, cioè di un programma unitario concepito prima della consumazione delle singole violazioni e mantenuto fermo nel tempo.
- Non è sufficiente, per integrare il vincolo della continuazione, una generica scelta di vita o una mera propensione alla reiterazione di condotte analoghe; occorre che le singole violazioni siano già almeno nelle loro caratteristiche essenziali parte di un unico programma deliberato.
- Ai fini dell'esclusione della continuazione, il giudice può valorizzare l'assenza di indici concreti di programmazione anticipata e la significativa distanza temporale tra i fatti.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in una censura non idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento della continuazione, il ricorso è dichiarato inammissibile con le conseguenti statuizioni economiche ex lege.
Come è indicizzato
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