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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10088/2020 del 28/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente territoriale)

La controversia

Gli eredi della proprietaria di un terreno avevano chiesto al Libero Consorzio comunale il risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione di una strada provinciale che aveva attraversato e diviso la proprietà. La domanda era fondata sull’asserita occupazione sine titulo, anche per l’occupazione di una superficie superiore a quella prevista dal progetto, e sulla conseguente trasformazione del fondo. Il Tribunale regionale delle acque pubbliche per la Sicilia aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza del 3 agosto 2018, aveva respinto l’impugnazione. In Cassazione l’erede ha proposto quattro motivi: 1) omessa motivazione sull’asserita inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità e sulla mancata produzione del progetto e degli atti del procedimento espropriativo; 2) violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere il TSAP, secondo il ricorrente, erroneamente delimitato l’effetto devolutivo dell’appello e omesso di riconoscere la competenza del TRAP, in ragione dell’asserita alterazione del regime delle acque causata dallo sconfinamento; 3) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 133, lett. g), del codice del processo amministrativo; 4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 29 della legge regionale siciliana n. 4 del 1965, contestando la ritenuta esistenza della dichiarazione di pubblica utilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi. Il primo non era formulato secondo il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo richiesto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile; la censura non poteva essere convertita in tale vizio, perché riguardava aspetti della ricostruzione e valutazione della vicenda, non l’omesso esame di un fatto storico. Il secondo non si confrontava con la ratio della sentenza impugnata: il finanziamento regionale dei lavori era stato ritenuto incontestato e l’opera ricondotta alla legge regionale n. 4 del 1965, che prevedeva la dichiarazione di pubblica utilità; inoltre il TSAP aveva escluso che la controversia riguardasse il governo delle acque, mentre il ricorso muoveva da una premessa fattuale di alterazione del regime delle acque. Il terzo era inammissibile perché l’omessa pronuncia del TSAP deve essere fatta valere con ricorso per rettificazione allo stesso Tribunale, ai sensi dell’art. 204 del R.D. n. 1775 del 1933, e non con ricorso per cassazione. Il quarto si risolveva in una richiesta di riesame del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del controricorrente: euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Rileva, ora, l’omesso esame di un fatto decisivo che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria).

    Il vizio previsto dal testo novellato riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per l’esito della controversia; non consente di censurare la mancata trattazione di un punto giuridico o di singoli aspetti della ricostruzione fattuale.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve identificare l’errore denunciato e criticare specificamente le ragioni che sorreggono la decisione impugnata; se non si confronta con tali ragioni, è inammissibile.

  • artt. 112 e 342 c.p.c.

    Anche il secondo mezzo d’impugnazione è inammissibile perchè non si confronta con la ratio decidendi a fondamento della sentenza impugnata che ha ritenuto incontestato in giudizio e, dunque, incontroverso, il finanziamento dei lavori da parte dell’Assessorato regionale agricoltura e foreste, con la conseguente riconducibilità dell’opera nella previsione della L.R. n. 4 del 1965, alla stregua della quale le opere sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai sensi e per gli effetti della L. n. 2359 del 1865, art. 71 e ss. (L. n. 4 cit., art. 29, comma 1) e, con particolare riferimento al dedotto sconfinamento, ha escluso la prospettazione di vicende relative al governo delle acque, nei profili di competenza rispettivamente del G.O. e del TRAP (come delineati da Cass., Sez.U., n. 1616 del 2016).

    La Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa all’effetto devolutivo dell’appello perché non attaccava la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il passaggio applica le norme processuali invocate esigendo che la doglianza individui e contesti la ragione effettiva della decisione.

  • art. 204 R.D. n. 1775 del 1933

    Avverso l’omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche il rimedio esperibile non è il ricorso per cassazione, bensì lo specifico rimedio del ricorso per rettificazione al medesimo Tribunale superiore, come disposto dal R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 (t.u. delle acque), recante un rinvio recettizio ai casi previsti dall’art. 517 del codice di rito del 1865 (ovvero alle seguenti ipotesi: se la sentenza abbia pronunciato “su cosa non domandata”, “se abbia aggiudicato più di quello che era domandato”, “se abbia omesso di pronunciare sopra alcuno dei capi della domanda” e “se contenga disposizioni contraddittorie”).

    L’omessa pronuncia del TSAP deve essere contestata con il ricorso per rettificazione previsto dall’art. 204 del testo unico delle acque, non con ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, che sia stato oggetto di discussione e decisivo; non ricorre per la mancata considerazione di un profilo giuridico o di singoli elementi della ricostruzione e valutazione del fatto.
  • Un motivo di impugnazione deve confrontarsi in modo specifico con la ratio decidendi della pronuncia contestata e indicare le ragioni concrete per cui essa sarebbe errata; la censura che muove da premesse incompatibili con gli accertamenti posti a fondamento della decisione costituisce un “non motivo” ed è inammissibile.
  • L’omessa pronuncia del Tribunale superiore delle acque pubbliche è censurabile mediante il ricorso per rettificazione previsto dall’art. 204 del R.D. n. 1775 del 1933, non mediante ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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