Cassazione Civile, Ordinanza n. 20366/2021 del 16/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una precedente sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso avverso un decreto della Corte d'appello di Roma. Il motivo deduceva un errore di fatto della sentenza revocanda: la Corte avrebbe erroneamente ritenuto tardiva la memoria depositata il 7 dicembre 2018, considerandola oltre il termine di cinque giorni prima dell'udienza del 12 dicembre 2018. Secondo il ricorrente, tale memoria avrebbe dovuto essere considerata tempestiva e il suo mancato esame avrebbe impedito alla Corte di rilevare la natura sostanzialmente penale delle sanzioni irrogate da Banca d'Italia ai sensi degli artt. 144 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificati dal d.lgs. n. 72 del 2015, nonché di esaminare l'eccezione di incostituzionalità formulata nella memoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l'errore dedotto non integrava un errore di fatto revocatorio, ma investiva una valutazione giuridica e un errore di giudizio: l'omesso esame della memoria non riguardava una svista percettiva su un dato fattuale decisivo, bensì la contestazione della qualificazione giuridica delle sanzioni e della disciplina applicabile. La Corte ha anche osservato che le questioni relative allo ius superveniens e alla legittimità costituzionale sono rilevabili d'ufficio e dunque il loro mancato esame tramite memoria non può costituire errore di fatto revocatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di revocazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza; non consente di rimettere in discussione valutazioni giuridiche o errori di giudizio.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, risultante dagli atti; non può consistere nell'omesso esame di argomentazioni giuridiche, nella errata valutazione dei motivi di ricorso o in errori di giudizio.
art. 378 c.p.c.
La memoria ex art. 378 c.p.c. ha funzione meramente illustrativa e confutativa dei motivi di ricorso già proposti e non può introdurre nuove censure o questioni nuove, salvo quelle rilevabili d'ufficio.
art. 155, comma 1, c.p.c.
Il termine di cinque giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria non è un termine libero e si computa escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale.
artt. 144 e ss. d.lgs. n. 385 del 1993
Richiamati dal ricorrente per sostenere la natura delle sanzioni amministrative di Banca d'Italia, ma la Corte non accoglie tale impostazione nel giudizio di revocazione.
d.lgs. n. 72 del 2015
Indicato dal ricorrente come fonte delle modifiche normative rilevanti sulla disciplina sanzionatoria bancaria.
art. 6 CEDU
La Corte richiama il precedente orientamento secondo cui le sanzioni pecuniarie di Banca d'Italia ex art. 144 TUB non hanno natura sostanzialmente penale e non pongono problemi di compatibilità con le garanzie del processo penale.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando l'errore sia meramente percettivo, immediatamente desumibile dagli atti e decisivo; non è consentito usare il rimedio per contestare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
- L'omesso esame di una memoria depositata ex art. 378 c.p.c. integra errore di fatto revocatorio soltanto se la parte dimostra che la mancata lettura abbia determinato una svista su un fatto decisivo, tale da rendere logicamente incongrua la decisione; se invece la memoria contiene solo argomentazioni giuridiche, il rimedio è inammissibile.
- Le memorie depositate nel giudizio di cassazione hanno funzione esclusivamente illustrativa o confutativa dei motivi già dedotti e non possono introdurre nuove questioni o ampliare i motivi originari.
- Le questioni di applicazione dello ius superveniens e di legittimità costituzionale sono rilevabili d'ufficio e, pertanto, la loro mancata considerazione a seguito dell'omesso esame di una memoria non configura errore di fatto revocatorio.
- Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia per carenze organizzative e nei controlli interni non sono equiparabili, per tipologia e severità, alle sanzioni della CONSOB in materia di manipolazione del mercato e non assumono natura sostanzialmente penale ai fini dell'art. 6 CEDU.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20321/2021 del 16/07/2021
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20322/2021 del 16/07/2021
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20324/2021 del 16/07/2021
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20325/2021 del 16/07/2021
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20330/2021 del 16/07/2021
- ordinanza_civile · 16 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20331/2021 del 16/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →