Cassazione Penale, Sentenza n. 17134/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di convalida dei decreti del Questore che imponevano il divieto di accesso agli impianti sportivi e l'obbligo di presentarsi in Commissariato durante le partite. Hanno dedotto: 1) vizio motivazionale per assenza di un vaglio autonomo e critico del Gip, lamentando che i video non erano prodotti e che i fotogrammi non ritraevano i ricorrenti né provavano una responsabilità individuale (contestazione della responsabilità collettiva); 2) violazione del diritto di difesa per mancata menzione e valutazione della memoria difensiva trasmessa al GIP.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul merito ha respinto i motivi: ha richiamato l'istituto del "DASPO di gruppo" introdotto dal d.l. 22/08/2014 n.119 (conv. L. 17/10/2014 n.146) e l'art. 6 L. 401/1989, e ha ritenuto che la convalida fosse adeguatamente motivata. Il Gip aveva descritto modalità intimidatorie (corteo, volto parzialmente coperto, armi/mazze, accensione di bombe carta e fumogeni) e l'identificazione individuale degli odierni ricorrenti tramite esibizione del tagliando nominativo per il settore ospiti e documenti d'identità, come richiamato nella CNR. La Corte ha inoltre rilevato che la memoria difensiva era stata letta e confutata analiticamente. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.l. 22/08/2014, n. 119 (conv. nella L. 17/10/2014, n. 146)
Ha introdotto il c.d. "DASPO di gruppo", ampliando la disciplina preventiva per i comportamenti violenti collegati a manifestazioni sportive e consentendo misure anche nei confronti dei partecipanti a condotte collettive intimidatorie/violente
art. 6 L. 401/1989
"condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico"
La norma prevede il DASPO per condotte singole o di gruppo finalizzate a violenza/minaccia/intimidazione; richiede valutazione della "partecipazione attiva" del singolo nell'azione collettiva, escludendo la sanzione basata sulla mera presenza o connivenza quando non emergano contributi attivi
Massime di principio
- Il "DASPO di gruppo" può essere applicato quando partecipanti a un'azione collettiva esplicano una funzione intimidatoria: è necessario valutare la partecipazione attiva di ciascun soggetto, non bastando la mera presenza occasionale
- L'assenza di un video non invalida automaticamente il provvedimento se vi sono altri elementi probatori idonei (descrizioni, fotogrammi pertinenti, identificazione tramite tagliando/ID, CNR degli agenti) che consentono il fumus dell'attribuibilità
- Per contrastare efficacemente un DASPO di gruppo in sede di impugnazione bisogna dimostrare l'assenza di elementi che colleghino individualmente l'interessato all'azione violenta o l'inesistenza di contributi attivi alla condotta collettiva
- Il giudice deve menzionare e valutare le memorie difensive: se il provvedimento contiene riferimenti e confutazioni analitiche, la censura sulla mancata considerazione della difesa sarà infondata
- In Cassazione le censure puramente critiche sui fatti sono difficilmente idonee: occorre evidenziare vizi di diritto o di motivazione tali da superare il sindacato di ammissibilità
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