CCNL Credito - Abi (dal 01.10.99)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 23 nov 2023 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai quadri direttivi e al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, nonché ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria o strumentale ai sensi del d.lgs. n. 385/1993. Sono previste specifiche regolamentazioni per alcune attività e processi (tra cui intermediazione mobiliare, leasing, factoring, credito al consumo, carte e sistemi di pagamento, elaborazione dati, centri servizi, gestione amministrativa immobili d'uso).
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei quadri direttivi e del personale delle aree professionali del settore del credito ABI.
Ambito di applicazione
Si applica ai dipendenti delle imprese:
- creditizie;
- finanziarie;
- strumentali;
- nonché delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria o strumentale.
Sono inoltre previste regole specifiche per alcune attività, tra cui:
- intermediazione mobiliare;
- leasing e factoring;
- credito al consumo;
- gestione carte di credito/debito e sistemi di pagamento;
- centri servizi ed elaborazione dati;
- gestione amministrativa degli immobili d'uso.
Per le attività complementari e/o accessorie appaltabili le tabelle retributive sono ridotte del 20%.
Validità
- Decorrenza: 23/11/2023
- Scadenza: 31/12/2026
Il testo è quello del CCNL 23/11/2023, in stesura definitiva del 14/07/2025, come modificato dagli accordi del 21/03/2025, 14/07/2025, 24/11/2025, 31/03/2026 e 16/07/2026.
Va evidenziato che il testo originario riportava la scadenza al 31/03/2026, ma la sintesi consolidata e gli accordi successivi indicano la prosecuzione degli effetti fino al 31/12/2026, con sospensione dei termini negoziali disposta dall'accordo del 16/07/2026.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- ABI
Parte sindacale
- FABI
- FIRST-CISL
- FISAC-CGIL
- UILCA
- UNISIN Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
La retribuzione è articolata su 13 mensilità.
Le principali voci tabellari sono:
- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex ristrutturazione tabellare;
- eventuali indennità e assegni previsti dal contratto.
Minimi tabellari mensili
Importi mensili lordi per 13 mensilità.
| Livello | Dal 01/07/2023 | Dal 01/09/2024 | Dal 01/06/2025 | Dal 01/03/2026 | Scatto anzianità | Importo ex ristr. tabellare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri Direttivi Liv. 4 | 4.911,48 | 5.045,85 | 5.113,03 | 5.160,06 | 95,31 | 14,30 |
| Quadri Direttivi Liv. 3 | 4.180,89 | 4.297,64 | 4.356,02 | 4.396,88 | 95,31 | 14,30 |
| Quadri Direttivi Liv. 2 | 3.760,45 | 3.871,28 | 3.926,69 | 3.965,48 | 41,55 | 7,99 |
| Quadri Direttivi Liv. 1 | 3.547,80 | 3.653,43 | 3.706,24 | 3.743,21 | 41,55 | 7,99 |
| 3ª Area Liv. 4 | 3.156,90 | 3.256,90 | 3.306,90 | 3.341,90 | 41,55 | 7,99 |
| 3ª Area Liv. 3 | 2.899,88 | 2.986,15 | 3.029,29 | 3.059,49 | 41,55 | 7,99 |
| 3ª Area Liv. 2 | 2.739,63 | 2.821,13 | 2.861,88 | 2.890,41 | 41,55 | 7,99 |
| 3ª Area Liv. 1 | 2.599,29 | 2.676,62 | 2.715,28 | 2.742,34 | 41,55 | 7,99 |
| Area unificata (ex 1ª e 2ª area) | 2.350,10 | 2.420,02 | 2.454,98 | 2.479,45 | 29,07 | 5,59 |
Scatti di anzianità
- Aree professionali: massimo 8 scatti triennali.
- Quadri direttivi 1° e 2° livello: massimo 8 scatti.
- Quadri direttivi 3° e 4° livello: massimo 7 scatti.
- Il primo scatto decorre dopo 4 anni dall'assunzione; per i quadri direttivi 3° e 4° livello, dalla data di assunzione o nomina secondo le regole contrattuali.
Una tantum
Gli aumenti mensili relativi al periodo 01/07/2023 - 30/11/2023 sono stati riconosciuti come una tantum.
| Inquadramento | Importo una tantum |
|---|---|
| QD 4° livello | 1.679,60 |
| QD 3° livello | 1.459,40 |
| QD 2° livello | 1.385,35 |
| QD 1° livello | 1.320,35 |
| 3ª Area 4° livello | 1.250,00 |
| 3ª Area 3° livello | 1.078,40 |
| 3ª Area 2° livello | 1.018,75 |
| 3ª Area 1° livello | 966,60 |
| Area unificata | 873,95 |
Caratteristiche dell'una tantum:
- spetta ai lavoratori in servizio al 23/11/2023;
- è riproporzionata in base al minor servizio retribuito prestato nel periodo;
- è ridotta in caso di part-time;
- è sterilizzata ai fini degli istituti contrattuali, salvo TFR e trattamenti di quiescenza/previdenza aziendale.
Integrazione ex F.O.C. 2019
Per i lavoratori già destinatari del livello retributivo di inserimento professionale, in servizio al 19/12/2019, compete una integrazione per 13 mensilità pari a:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Integrazione ex F.O.C. 2019 ordinaria | 225,91 mensili |
| Apprendisti fino al 18° mese di servizio effettivo | 90,62 mensili |
Elemento di garanzia retributiva
Spetta un importo annuo di:
| Istituto | Importo |
|---|---|
| Elemento di garanzia retributiva | 258,00 annui |
È riconosciuto ai dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello.
Altri elementi economici
| Voce | Importo |
|---|---|
| Differenza ex mensa (annua, con 13ª, personale in servizio al 11/07/1999) | 9,92 |
| Indennità locali sotterranei | 45,99 mensili |
| Indennità orario giornaliero prolungato | 3,68 giornalieri |
| Indennità reperibilità per 24 ore | 30,68 |
| Minimo indennità reperibilità | 13,95 |
| Minimo compenso intervento (aree professionali) | 18,42 |
| Buono pasto | 4,00 al giorno |
Premio titolo di studio
Spetta una sola volta se il titolo viene conseguito durante il rapporto di lavoro.
| Titolo | Importo |
|---|---|
| Diploma | 85,22 |
| Laurea | 133,51 |
| Laurea magistrale | 136,35 |
Concorso spese tranviarie
Spetta per 12 mensilità a ciascun lavoratore, esclusi i quadri direttivi di 3° e 4° livello.
| Città | Euro mensili |
|---|---|
| Verona | 1,11 |
| Catania | 1,21 |
| Bari, Taranto | 1,24 |
| Venezia | 1,27 |
| Padova, Palermo | 1,34 |
| Trieste | 1,47 |
| Bologna | 1,50 |
| Messina, Napoli, Torino | 1,55 |
| Genova | 1,70 |
| Firenze | 2,01 |
| Roma | 2,32 |
| Milano | 2,92 |
Indennità di rischio
Spettano a cassieri, addetti allo sportello e ad altre figure con maneggio di valori, nelle misure seguenti.
| Mansione | Capoluoghi / centri con intenso movimento bancario | Altri centri |
|---|---|---|
| Cassieri con maneggio valori allo sportello contanti | 126,62 | 94,95 |
| Addetti allo sportello con esborsi/introiti valori | 126,62 | 94,95 |
| Cassieri con maneggio valori allo sportello non contanti | 90,24 | 67,67 |
| Cassieri con maneggio valori non allo sportello | 64,21 | 48,11 |
| Addetti incasso effetti, bollette e simili | 62,52 | 46,85 |
| Addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere | 55,06 | 41,31 |
| Addetti stanza compensazione con maneggio contanti/valori non allo sportello | 48,60 | 36,38 |
| Area unificata con maneggio contanti o valori non allo sportello | 36,38 | 27,23 |
Indennità di mansione per area unificata
| Mansione | Indennità mensile |
|---|---|
| Pernottamento | 18,42 |
| Vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno | 24,52 |
| Vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno | 14,71 |
| Commessi - custodia diurna di sabato | 49,04 |
Indennità di turno
| Tipologia | Importo |
|---|---|
| Turno diurno aree professionali | 4,30 giornalieri |
| Turno notturno quadri e aree professionali | 30,68 giornalieri |
| Turno notturno fino a 2 ore | 50% dell'importo |
Orario di lavoro
Durata normale
- Aree professionali: 37 ore e 30 minuti settimanali.
- Dal 01/07/2024: 37 ore settimanali.
- Custodi, guardiani, attività complementari e insourcing: 40 ore (39 ore e 30 minuti dal 01/07/2024 nei casi previsti).
- 36 ore nei casi di particolari articolazioni (su 4 giorni, su 6 giorni, con sabato, domenica o turni).
Quadri direttivi
La prestazione è di massima correlata all'orario della 3ª area professionale, ma con:
- flessibilità temporale;
- autogestione individuale;
- orientamento a obiettivi e risultati.
Divisore giornaliero e orario
- Divisore giornaliero: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
- Divisore orario: retribuzione giornaliera divisa per 7,5.
- Dal 01/01/2026: divisore orario su 7,4.
In via transitoria, fino al 31/12/2025, per il calcolo della paga oraria del lavoro straordinario continua ad applicarsi il divisore 7,5.
Flessibilità, banca delle ore e straordinario
Banca delle ore
- Le prestazioni aggiuntive fino a 50 ore annue non costituiscono straordinario e confluiscono nella banca delle ore.
- Oltre tale soglia:
- le ulteriori prime 50 ore possono essere recuperate o retribuite, a scelta del lavoratore;
- le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per straordinario.
- Limite massimo di lavoro straordinario: 100 ore annue.
Flessibilità multiperiodale
Nei periodi di maggiore lavoro:
- massimo 9 ore e 30 minuti giornalieri;
- massimo 48 ore settimanali.
Nei periodi di minor lavoro:
- minimo 5 ore giornaliere;
- minimo 25 ore settimanali.
I periodi di maggior lavoro non possono superare 4 mesi annui.
Maggiorazioni straordinario
| Casistica | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario feriale | 25% |
| Straordinario di sabato (o lunedì nei casi previsti) | 30% |
| Straordinario notturno 22:00-6:00 | 55% |
| Straordinario notturno festivo o nel giorno di riposo | 65% |
| Semifestivi oltre 5 ore per custodia/guardiania/turnisti | 30% |
Lavoro festivo, domenicale e sabato
Lavoro festivo
- Quadri direttivi: riposo compensativo.
- Aree professionali: compenso per straordinario con maggiorazione del 30% oppure, a scelta, riposo compensativo.
Lavoro domenicale e nel giorno di riposo
- Se la prestazione avviene nel giorno di riposo settimanale: riposo compensativo + 25%.
- Se la domenica non coincide con il giorno di riposo: compenso del 20% della paga oraria.
- Per i commessi dell'area unificata adibiti alla vigilanza diurna nel giorno di riposo: riposo compensativo + 30% della paga oraria.
Lavoro di sabato
Per attività di promozione e consulenza al sabato spetta:
- 18,42 euro per ogni sabato di attività.
Missioni e trasferte
Diarie di trasferta
| Centri abitati | Quadri direttivi | 3ª Area professionale | Area unificata |
|---|---|---|---|
| Fino a 200.000 abitanti | 133,66 | 79,40 | 62,75 |
| Da 200.001 a 500.000 | 147,03 | 87,34 | 69,02 |
| Da 500.001 a 1.000.000 | 160,40 | 95,29 | 75,30 |
| Oltre 1.000.000 | 173,76 | 103,22 | 81,57 |
Regole principali:
- per meno di 6 giornate di missione nel mese: rimborso spese entro il limite della diaria;
- per almeno 6 giornate: opzione tra diaria e rimborso a piè di lista entro il tetto della diaria;
- per i quadri direttivi la diaria è esclusa per i primi 5 giorni di missione nel mese;
- riduzione diaria del 15%:
- dal 31° giorno per le aree professionali;
- dal 15° giorno nelle missioni oltre 45 giorni dei quadri direttivi;
- missione estera oltre 5 giorni nel mese: diaria non inferiore alla metà di quella prevista, oltre al rimborso spese.
Ferie, permessi e festività
Ferie
| Anzianità | Aree professionali | Quadri direttivi |
|---|---|---|
| Anno di assunzione | 1 giorno per ciascun mese fino al 31/12 (max 20 gg) | 2 giorni per ciascun mese fino al 31/12 (max 20 gg) |
| Dall'anno successivo fino a 5 anni | 20 giorni | 26 giorni |
| Dall'anno successivo fino a 5 anni - 3ª area 4° livello | 22 giorni | - |
| Oltre 5 anni e fino a 10 anni | 22 giorni | 26 giorni |
| Oltre 10 anni | 25 giorni | 26 giorni |
Ex festività e riduzioni orario
- Spetta annualmente un numero di permessi pari alle ex festività cadenti in giorni lavorativi.
- ROL: 1 giornata annua.
- Con orario di 37h30/37h spetta una riduzione annua di 23 ore, riversata in banca ore.
- In via transitoria, tale riduzione è diminuita di 7 ore e 30 minuti, destinate al Fondo per l'occupazione.
- Per i quadri direttivi il numero di permessi per ex festività è ridotto di 1 giornata, anch'essa destinata al Fondo per l'occupazione.
Festività e semifestività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge. Sono semifestivi:
- Santo Patrono;
- sabato precedente la Pasqua;
- vigilia di Ferragosto;
- vigilia di Natale;
- 31 dicembre;
- altri previsti da consuetudini locali.
Assenze, malattia, infortunio, maternità
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto e malattia parenti
- 3 giorni lavorativi annui.
- Spettano anche in caso di ricovero di figlio, coniuge o genitore, limitatamente ai giorni di effettivo ricovero.
Malattia e infortunio - periodo di comporto
In riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza:
| Anni di servizio | Comporto secco (mesi) | Comporto per sommatoria (mesi) |
|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 6 | 8 |
| Oltre 5 e fino a 10 | 8 | 10 |
| Oltre 10 e fino a 15 | 12 | 14 |
| Oltre 15 e fino a 20 | 15 | 18 |
| Oltre 20 e fino a 25 | 18 | 22 |
| Oltre 25 anni | 22 | 24 |
Trattamento economico:
- malattia: conservazione dell'intero trattamento economico;
- infortunio: intero trattamento economico con deduzione delle somme a carico INAIL.
Maternità
Durante il congedo di maternità compete il trattamento economico pari alla retribuzione in godimento, anche per i periodi di interdizione anticipata.
Paternità
Il testo completo prevede 7 giorni di permesso retribuito fruibili fino al quinto mese dalla nascita, adozione o affidamento, assorbibili fino a concorrenza con eventuali previsioni di legge.
Lavoro a tempo parziale
Durata
- Quadri direttivi: si applica la disciplina della prestazione lavorativa prevista per il tempo pieno.
- Aree professionali: tra 15 ore e 32 ore e 30 minuti settimanali.
- Area unificata: anche inferiore a 15 ore.
- Nel part-time verticale o misto mensile/annuale, l'orario settimanale può arrivare ai limiti del tempo pieno, con massimo 9 ore giornaliere.
Trattamento
- economico e normativo riproporzionato;
- indennità di rischio proporzionata con minimo pari a 2/5 del valore giornaliero.
Lavoro supplementare
- massimo 2 ore al giorno e 50 ore annue;
- per le aree professionali retribuito come straordinario, con possibilità alternativa di recupero in banca ore.
Limiti numerici
- il numero dei rapporti part-time nelle assunzioni dall'esterno non può superare il 10% del personale complessivo in servizio rilevato al 31/12 dell'anno precedente.
Apprendistato professionalizzante
- Finalizzato ai profili della 3ª area professionale.
- Durata: 3 anni.
- Inquadramento al livello retributivo immediatamente inferiore a quello finale.
- Dopo i primi 18 mesi è attribuito il trattamento economico tabellare, tramite assegno temporaneo, corrispondente al livello di destinazione.
Somministrazione di lavoro
Il numero dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato non può superare:
- 5% del personale a tempo indeterminato;
- 8% per imprese fino a 1.500 dipendenti a tempo indeterminato.
Periodo di prova
| Personale | Durata |
|---|---|
| Area unificata addetta a pulizia, fatica, custodia, guardiania e personale operaio | 30 giorni |
| Restante personale | 3 mesi |
Risoluzione del rapporto e preavviso
Dimissioni
- 1 mese.
Preavviso per licenziamento per giustificato motivo
| Qualifica | Anzianità | Preavviso |
|---|---|---|
| Quadri direttivi | fino a 5 anni | 5 mensilità |
| Quadri direttivi | da 5 a 10 anni | 6 mensilità |
| Quadri direttivi | da 10 a 15 anni | 7 mensilità |
| Quadri direttivi | oltre 15 anni | 8 mensilità |
| 3ª area professionale | fino a 5 anni | 3 mensilità |
| 3ª area professionale | da 5 a 10 anni | 4 mensilità |
| 3ª area professionale | da 10 a 15 anni | 5 mensilità |
| 3ª area professionale | oltre 15 anni | 6 mensilità |
| Area unificata | fino a 5 anni | 2 mensilità |
| Area unificata | da 5 a 10 anni | 2,25 mensilità |
| Area unificata | da 10 a 15 anni | 3 mensilità |
| Area unificata | oltre 15 anni | 4 mensilità |
Preavviso in caso di morte
| Qualifica | Con previdenza migliorativa | Senza previdenza migliorativa |
|---|---|---|
| Quadri direttivi | 5 mesi | 5 mensilità + 1/2 mensilità per ogni anno successivo con max altre 5 |
| 3ª area professionale | 3 mesi | 2 / 3 / 4 mensilità a seconda dell'anzianità |
| Area unificata | 2 mesi e 1/2 | 1 / 2 / 3 mensilità a seconda dell'anzianità |
Preavviso per superamento del comporto / invalidità permanente
| Qualifica | Con previdenza migliorativa | Senza previdenza migliorativa |
|---|---|---|
| Quadri direttivi | 4 mesi | 5 mensilità con anzianità fino a 6 anni + 1/2 mese per anno successivo, max altri 5 mesi |
| 3ª area professionale | 2 mesi | 1/2 mensilità per anno, minimo 2 massimo 8 |
| Area unificata | 45 giorni | 1/3 di mensilità per anno, minimo 1,5 massimo 6 |
TFR
Il trattamento di fine rapporto è quello previsto dalla legge n. 297/1982.
Base di calcolo
Per le aree professionali rientrano, tra le altre voci:
- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex ristrutturazione tabellare;
- assegno temporaneo apprendisti;
- assegno per inquadramento superiore;
- indennità di rischio;
- indennità locali sotterranei;
- concorso spese tranviarie;
- indennità di prolungamento orario;
- indennità di turno diurno;
- assegni per automatismi;
- eventuale ex premio di rendimento aziendale.
Per i quadri direttivi:
- stipendio;
- tutti gli emolumenti continuativi del trattamento economico, anche se a corresponsione periodica, compresa l'indennità di rischio se spettante.
Sono esclusi:
- emolumenti eccezionali;
- rimborsi spese;
- trattamenti per trasferte e missioni.
Nel periodo 01/01/2019 - 30/06/2023 il TFR è stato calcolato esclusivamente su stipendio, scatti di anzianità e importo ex ristrutturazione tabellare.
Relazioni sindacali e altri istituti di rilievo
Il contratto disciplina in modo articolato:
- sistema di relazioni sindacali nazionali, di gruppo e aziendali;
- procedure su ristrutturazioni, riorganizzazioni e appalti;
- lavoro agile e telelavoro;
- politiche commerciali e organizzazione del lavoro;
- pari opportunità, inclusione e contrasto a molestie e violenza di genere;
- banca del tempo;
- welfare di settore, assistenza sanitaria e long term care;
- Fondo per l'occupazione e Fondo di solidarietà.
Tra gli istituti di maggiore interesse:
- lavoro agile su base volontaria, con disciplina di gruppo/aziendale e limite ordinario di 10 giornate mensili, salvo diverse intese;
- disconnessione fuori dall'orario di lavoro e nei periodi di assenza, salvo esigenze eccezionali;
- congedo per donne vittime di violenza di genere e ulteriori misure di tutela rafforzate dagli accordi successivi;
- Fondo per l'occupazione (F.O.C.) con interventi a sostegno di nuova occupazione, stabilizzazioni, ricollocazione e riqualificazione.
Accordi e rinnovi
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