Cassazione Penale, Sentenza n. 5330/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per i reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e concorso nel tentativo di estorsione. Il ricorrente ha dedotto: 1) omessa autonoma e specifica motivazione sui gravi indizi di colpevolezza con indebito richiamo per relationem; 2) insufficienza e genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, assenza di riscontri esterni individualizzanti e travisamento della prova in ordine al capo a) (associazione mafiosa); 3) incertezza e scarsità dei riscontri probatori sul capo c) (tentativo di estorsione), con riconoscimenti fotografici non netti e assenza di elementi che comprovino modalità intimidatorie; 4) illegittima applicazione dell'aggravante mafiosa al capo c) per carenza di elementi che colleghino l'episodio al clan; 5) carenza delle esigenze cautelari e sproporzione della misura detentiva, invocando precedenti datati, mancanza di pendenze attuali, lo "stato di tempo silente" e l'assenza di elementi di pericolosità attuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato e in parte inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) l'eccezione sulla motivazione per relationem è generica e non supera la soglia di ammissibilità; b) le dichiarazioni dei collaboratori, valutate insieme ad altri riscontri (captazioni, conversazioni in carcere, convergenze di più fonti), formano una piattaforma indiziaria idonea a fondare la ritenuta partecipazione attiva del ricorrente al clan; c) il riconoscimento fotografico e le dichiarazioni della persona offesa, lette nel complesso delle indagini successive, sono sufficienti a sostenere il capo c); d) l'aggravante mafiosa è correttamente ravvisata alla luce del contesto territoriale, delle modalità intimidatorie e del collegamento con l'organizzazione; e) non sono emersi elementi idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista per i reati associativi: la custodia cautelare in carcere è stata dunque ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma sostanziale sull'associazione di tipo mafioso; la Corte l'ha invocata per qualificare il sodalizio e per applicare la presunzione di esigenze cautelari connessa ai reati associativi.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Previsione processuale che attribuisce una presunzione, per i delitti associativi, circa l'adeguatezza della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non sia stata superata dal ricorrente.
art. 192 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti e dei collaboratori; la Corte ha richiamato i criteri di specificità, coerenza, costanza e riscontro estrinseco come parametri per la valutazione.
art. 273 cod. proc. pen.
Regola sulla chiamata in correità e sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di indagati/coimputati; la Corte ha ricordato la necessità di riscontri individualizzanti quando tali dichiarazioni sono utilizzate come fonte indiziaria.
art. 292 cod. proc. pen.
Norma sulle motivazioni dei provvedimenti cautelari; la Corte ha precisato che l'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice del riesame non assume identico contenuto rispetto alla decisione del giudice che ha emesso la misura 'inaudita altera parte'.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto però le censure generiche e non idonee a far valere un vizio rilevante.
art. 110, 56, 629, 628 terzo comma nn. 1 e 3 cod. pen.
Norme penali relative al concorso di persone nel reato, al tentativo e all'estorsione; sono le disposizioni che inquadrano penalmente il capo c) oggetto dell'ordinanza cautelare.
art. 274 e 275 cod. proc. pen.
Previsioni sulle esigenze cautelari e sulle misure; la Corte ha applicato la giurisprudenza consolidata che limita la possibilità di superare la presunzione cautelare prevista per i reati associativi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla sintesi dei motivi di ricorso da depositare in Cassazione; utilizzata per inquadrare la trattazione dei motivi.
Massime di principio
- Le decisioni del giudice del riesame non richiedono sempre una completa 'autonoma' rinnovazione della motivazione presente nel provvedimento originario: le censure generiche sulla motivazione per relationem sono difficilmente accolte se la motivazione complessiva risulta logicamente coerente.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono fondare gravi indizi se valutate nel loro complesso e corroborate da riscontri esterni o da convergenze tra più fonti; la mancanza di singoli riscontri non esclude automaticamente la forza indiziaria dell'insieme.
- Per ritenere la partecipazione attiva a un'associazione mafiosa non è necessario dimostrare ex ante ogni singolo episodio: la reiterazione di condotte esecutive e la loro teleologica funzionalità agli scopi dell'associazione possono formare prova indiziaria di 'presa parte'.
- La presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari per i reati associativi (art. 275 c.p.p.) è difficile da superare; l'elemento capace di superarla è, di norma, il recesso dall'associazione o la prova oggettiva di esaurimento dell'attività associativa, mentre il semplice 'tempo silente' vale solo se rilevante e accompagnato da elementi sinallagmatici.
- Un riconoscimento fotografico incerto non è necessariamente decisivo se inserito in un quadro probatorio più ampio che comprende dichiarazioni di persone offese e altri riscontri investigativi.
- Nelle impugnazioni cautelari, contestare la metodologia delle indagini senza dimostrare un vizio motivazionale concreto è spesso inammissibile: è necessario indicare specifici errori logico-giuridici o di fatto nella valutazione degli elementi probatori.
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