Ordinanza n. 3385/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento: 1) del P.T.R.I. del Distretto sanitario n-OMISSIS- con cui sono state eliminate 2 ore di psicomotricità; 2) dei provvedimenti, di cui non si conoscono gli estremi e i contenuti, con i quali l'Asl ha deciso di eliminare dai P.T.R.I. le ore di psicomotricità; e per l'accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, del diritto del minore ad avere dal S.S.N., tramite l'ASL di Caserta, un trattamento riabilitativo comprensivo di 2 ore di psicomotricità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: P.T.R.I. del distretto sanitario recante l’eliminazione di due ore di psicomotricità e ulteriori provvedimenti dell’ASL aventi il medesimo contenuto
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato il P.T.R.I. relativo al minore, nella parte in cui sono state eliminate due ore di psicomotricità, nonché gli ulteriori provvedimenti, non individuati negli estremi e nei contenuti, con i quali l’ASL avrebbe disposto la soppressione delle ore di psicomotricità dai P.T.R.I. Ha inoltre chiesto, in sede di giurisdizione esclusiva, l’accertamento del diritto del minore a ricevere dal Servizio sanitario nazionale, tramite l’ASL, un trattamento riabilitativo comprensivo delle due ore settimanali di psicomotricità. Nel corso del giudizio era stata adottata una precedente ordinanza collegiale che aveva onerato l’amministrazione sanitaria del riesame del provvedimento impugnato. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha dichiarato di non avere ricevuto avviso dell’avvenuto adempimento e ha chiesto il rinvio per poter conoscere e valutare l’esito del riesame; l’ASL si è opposta, sostenendo che spettasse alla ricorrente verificare gli atti depositati nel fascicolo telematico.
La decisione
Il TAR ha disposto il rinvio della trattazione all’udienza pubblica del 3 novembre 2026, ritenendo necessario garantire alla parte ricorrente il rispetto dei termini a difesa. Il Collegio ha escluso che incomba sulla parte un obbligo di consultare il fascicolo processuale secondo cadenze temporali predeterminate, tali da far presumere la piena conoscenza degli atti eventualmente depositati. Ha inoltre ritenuto che non sussista, di regola, un obbligo della segreteria di comunicare l’inserimento di nuovi atti nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, salvo il caso di chiarimenti o documenti acquisiti in via istruttoria su iniziativa del presidente o del collegio, del cui esito deve essere data comunicazione alle parti. La causa non è stata definita nel merito e la Segreteria è stata incaricata di comunicare il rinvio alle parti. È stato altresì disposto l’oscuramento dei dati identificativi e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone citate nel provvedimento.
Norme richiamate
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento e alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in relazione alla protezione dei dati concernenti la salute.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo non grava sulla parte un obbligo di consultare periodicamente il fascicolo telematico secondo cadenze temporali predeterminate, dal cui decorso possa automaticamente presumersi la piena conoscenza degli atti depositati.
- La segreteria non è ordinariamente tenuta a comunicare alle parti ogni nuovo deposito o inserimento documentale nel fascicolo d’ufficio o di parte; tale comunicazione è invece necessaria per chiarimenti o documenti acquisiti in via istruttoria su iniziativa del presidente o del collegio, rispetto ai quali deve essere assicurata la conoscibilità dell’esito alle parti.
- Quando la mancata conoscenza di un atto acquisito nel giudizio possa incidere sull’effettivo esercizio del diritto di difesa, il giudice deve disporre il rinvio della trattazione per garantire il rispetto dei termini a difesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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