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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24765/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla recidiva perché i precedenti penali considerati dalla Corte di appello erano effettivi e anteriori al fatto, come risultava dal casellario in atti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p. Sosteneva che l'aggravante della recidiva specifica infraquinquennale fosse stata fondata su condanne riportate successivamente alla data del fatto per cui si procede, indicata nel 13 marzo 2017. A sostegno della censura richiamava un certificato del casellario penale estratto il 17 marzo 2018, da cui risultavano solo pochi precedenti, per fatti non della stessa specie e in parte già oggetto di riabilitazione. Nella memoria successiva ribadiva le stesse doglianze. La Corte di cassazione ha però rilevato che i plurimi precedenti valorizzati dalla Corte di appello erano effettivamente anteriori alla condotta contestata e risultavano dal certificato del casellario estratto il 9 ottobre 2024 e presente in atti; perciò la motivazione sulla recidiva era completa, congrua e giuridicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    La recidiva specifica infraquinquennale può essere legittimamente applicata quando la motivazione del giudice di merito valorizzi precedenti penali effettivamente anteriori alla commissione del fatto; non è fondata la censura che assuma, senza riscontro, che il giudice abbia utilizzato condanne successive al fatto.

Massime di principio

  • In tema di recidiva, il giudice di merito può fondare l'aggravante solo su precedenti penali anteriori alla condotta oggetto del processo; l'utilizzo di condanne successive sarebbe erroneo.
  • La deduzione di illogicità della motivazione sulla recidiva è infondata quando dagli atti risulti che i precedenti considerati sono effettivi, anteriori al fatto e coerentemente richiamati nella decisione impugnata.
  • La mera allegazione di un diverso certificato del casellario non è sufficiente a scalfire la motivazione di merito se agli atti vi è documentazione aggiornata che conferma l'esistenza di precedenti rilevanti anteriori al fatto.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reato
RamiParte generale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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