Sentenza del 08/10/2020 n. 21699 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato i crediti d'imposta fruiti dalla (---) spa per investimenti nelle aree svantaggiate (L. n. 388/2000, art. 8) sostenendo che i due rimorchiatori acquistati agevolati non erano mai stati effettivamente a disposizione della società beneficiaria, essendo stati fin dall'origine concessi in noleggio/locazione a terzi che operavano al di fuori delle aree svantaggiate (Regioni del Nord e all'estero). Perciò l'Agenzia ha notificato atto di recupero per Euro 556.104 utilizzati in compensazione, con interessi e sanzione amministrativa del 200% del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza di appello che aveva accolto il gravame delle società e aveva annullato l'atto di recupero. Il giudice di merito aveva accertato che i rimorchiatori, pur dati in locazione, non erano stati dismessi: la (---) spa aveva stipulato contratti che le riservavano in via esclusiva l'assistenza tecnica e la manutenzione dei mezzi, e possedeva nel territorio svantaggiato una stabile organizzazione (uffici, officina, magazzini) che determinava un ritorno economico e occupazionale nell'area. Sulla base di ciò la Corte ha ritenuto che gli investimenti mantenevano la natura di beni strumentali inseriti nella struttura produttiva dell'area agevolata, e quindi il credito era legittimo; il secondo motivo relativo all'applicabilità delle sanzioni è stato reso irrilevante dall'accoglimento del primo motivo. L'Agenzia è stata condannata alle spese di giudizio.
Norme richiamate
L. n. 388 del 2000, articolo 8
Definisce i 'nuovi investimenti' agevolabili richiedendo che i beni siano strumentali all'attività d'impresa e inseriti nella struttura produttiva operante nelle aree svantaggiate. La corte ha interpretato che la mera locazione a terzi non esclude l'inserimento se il bene continua a svolgere funzione strumentale per il soggetto beneficiario (es. tramite assistenza/manutenzione e presenza di stabile organizzazione locale) con ritorni economici/occupazionali nell'area.
Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 27, comma 18 (e successive modifiche)
Richiamato nel motivo di impugnazione dall'Agenzia in relazione alla normativa sull'utilizzo e controllo dei benefici fiscali; la corte non ha ritenuto questo richiamo idoneo a sovvertire la valutazione di fatto sul carattere strumentale dei beni.
Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, articolo 7, comma 2 (conv. L. 9 aprile 2009, n. 33) e successive modifiche
Richiamato nel quadro normativo invocato dall'Agenzia; nessuna applicazione specifica diversa dalla valutazione complessiva della legittimità del credito emersa dalla giurisprudenza di merito.
Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, articolo 10, comma 1, lettera a) n. 8 (conv. L. 3 agosto 2009, n. 102)
Citato a corredo del quadro normativo sulle agevolazioni e controlli; la decisione di merito rimane determinante ai fini della legittimità del credito.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articoli 5 e 6 (commi indicati nel ricorso)
Norme richiamate in relazione all'applicazione delle sanzioni e alla responsabilità; la Corte ha ritenuto che, risultando fondato il riconoscimento del credito, la questione sanzionatoria diveniva irrilevante.
L. n. 212 del 2000, articolo 10
Richiamata in ordine a diritti e garanzie processuali; non ha modificato la valutazione di merito sul merito tecnico-contabile dell'investimento.
Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 14
Nel quadro fattuale l'Agenzia aveva notificato l'atto anche al cessionario di ramo d'azienda quale responsabile in solido; la pronuncia di cassazione conferma che l'atto di recupero non era legittimo nella sostanza e quindi non poteva trovare applicazione la pretesa di recupero.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater
Richiamato con riguardo al contributo unificato: la corte rileva che, essendo soccombente una parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo, non si applica il raddoppio del contributo.
D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a)
Norma richiamata solo per la regolarità della sottoscrizione del provvedimento in funzione dell'impedimento dell'estensore (formalità procedurale).
Massime di principio
- La mera concessione in locazione/noleggio di un bene acquistato con agevolazioni non esclude automaticamente che il bene sia considerato 'strumentale' e inserito nella struttura produttiva agevolata: bisogna valutare la sostanza economica e i rapporti contrattuali (assistenza, manutenzione, riserve contrattuali) che collegano l'uso del bene all'impresa beneficiaria.
- Occorre valutare l'esistenza di una stabile organizzazione e di ritorni economici e occupazionali nell'area svantaggiata (uffici, officina, magazzini, personale impiegato) per stabilire se l'investimento abbia effettivamente favorito lo sviluppo locale richiesto dalla normativa sulle agevolazioni.
- La valutazione della sussistenza dei requisiti per l'agevolazione è di merito e richiede un accertamento fattuale concreto: l'amministrazione finanziaria deve provare la dismissione effettiva del bene dalla struttura produttiva agevolata per legittimare il recupero.
- L'applicazione di sanzioni amministrative legate all'illegittimo utilizzo del credito può essere rilevante solo dopo una valutazione positiva dell'insussistenza del credito; se il credito viene ritenuto legittimo, la questione sanzionatoria è irrilevante.
- In caso di cessione di ramo d'azienda o passaggi societari, la responsabilità del cessionario può essere messa in discussione se dall'accertamento emerge che il credito era legittimo: la posizione di responsabilità solidale va valutata alla luce degli esiti dell'accertamento sostanziale.
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