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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5524/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Grosseto che ha revocato la sospensione condizionale della pena. Il ricorrente deduceva un'unica censura per violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179 e 666, comma 3, c.p.p., sostenendo che l'avviso di fissazione dell'udienza ex art. 666 c.p.p. era carente perché non indicava chiaramente l'oggetto del procedimento (la revoca della sospensione condizionale), con conseguente violazione del diritto di difesa e mancata informazione del tema dell'udienza camerale

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'avviso, pur sintetico, fosse sufficientemente chiaro perché richiamava espressamente la sentenza di annullamento della Suprema Corte, consentendo così di identificare il procedimento consequenziale riguardante la revoca della sospensione condizionale. La Corte ha altresì osservato che il ricorrente non ha prodotto elementi da cui emergesse l'esistenza di altre pronunce concorrenti della Cassazione che potessero generare confusione. Per questi motivi non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Norma richiamata in relazione agli obblighi di comunicazione/atto. La Corte ha inteso che l'avviso di fissazione, pur non esaustivo, soddisfaceva la finalità informativa prevista, perché richiamava la sentenza della Cassazione da cui scaturiva il procedimento di esecuzione

  • art. 179 c.p.p.

    Norma collegata alle forme della comunicazione degli atti processuali; la decisione evidenzia che la comunicazione è valutata nel suo contenuto sostanziale e nella capacità di informare il destinatario sul tema dell'udienza

  • art. 666, comma 3 c.p.p.

    Dispositivo riguardante l'avviso di udienza camerale ex art. 666: la Corte ha ritenuto che l'avviso, con il richiamo alla sentenza di annullamento della Cassazione, fosse idoneo a far conoscere l'oggetto (revoca della sospensione condizionale)

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in Cassazione: applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese dopo il rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Un avviso d'udienza ex art. 666 c.p.p. può essere ritenuto sufficientemente informativo anche se sintetico, se contiene riferimenti che permettono di individuare l'origine e l'oggetto del procedimento (es. richiamo a una sentenza di annullamento della Cassazione)
  • Chi contesta l'insufficienza di un avviso deve fornire elementi concreti che dimostrino la possibile confusione o il pregiudizio, ad esempio l'esistenza di altre pronunce concorrenti che rendano non univoco l'oggetto dell'udienza
  • La valutazione della regolarità della comunicazione deve guardare alla sua efficacia sostanziale nel mettere il destinatario in condizione di esercitare il diritto di difesa, non solo alla forma
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare sempre il rapporto costo/beneficio prima di proporre impugnazioni
  • Per far valere un vizio procedurale relativo alla notifica occorre dimostrare il concreto pregiudizio difensivo, non la mera carenza formale dell'avviso

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