Cassazione Penale, Sentenza n. 22022/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che ha confermato l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni, per presunta illegittima valutazione della "pericolosità sociale attuale". Il ricorrente censura violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p. e degli artt. 1, 4, 6, 8 e 10 del d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la pericolosità sarebbe stata fondata su fatti non definitivamente accertati (procedimenti penali ancora pendenti), su misure cautelari e su precedenti vecchi (risalenti al 1976), e che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la prova del ravvedimento (attività lavorativa e dichiarazioni dei redditi regolari negli ultimi cinque anni).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondati i motivi della Corte territoriale che aveva accertato la pericolosità qualificata ai sensi dell'art. 4, lett. b) e c), d.lgs. n. 159/2011, valorizzando precedenti penali, carichi pendenti per reati aggravati dal metodo mafioso, due misure cautelari custodiali con conseguente rinvio a giudizio (con ruolo apicale contestato), e reati connessi (estorsione, armi, intestazione fittizia, usura, rapine aggravate). La Cassazione ha sottolineato la separazione e autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione: il giudice di prevenzione può autonomamente valutare elementi probatori anche tratti da procedimenti penali non definiti e ritenere attuale la pericolosità quando risulti una partecipazione stabile e protratta al sodalizio fino a tempi recenti (qui 2018-2024). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il vizio dedotto in relazione a questa norma è stato ritenuto non fondato: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice territoriale e che l'assenza di definitività dei procedimenti penali non impedisce l'utilizzo degli elementi probatori nel procedimento di prevenzione.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1
Norma introduttiva del codice delle misure di prevenzione, richiamata nel contesto della disciplina complessiva delle misure applicabili a soggetti pericolosi.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 4, lett. b) e c)
Interpretate come criterio per la configurazione della pericolosità qualificata: si può ritenere sussistente anche in presenza di indizi e provvedimenti cautelari che indicano il ruolo apicale e la partecipazione stabile al sodalizio mafioso, senza necessità di condanna definitiva.
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 6, 8, 10
Riferimenti alla disciplina delle misure di prevenzione (criteri di applicazione e misure accessorie); la loro valutazione è stata considerata corretta dalla Corte territoriale nella scelta e nella durata della misura.
cod. proc. pen., art. 51, comma 3-bis
Richiamato per indicare i reati che caratterizzano i soggetti 'indiziati' ai fini della misura: la norma supporta l'uso di indizi e misure cautelari come elementi probatori nel procedimento di prevenzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la mancanza di una condanna penale definitiva non impedisce al giudice di valutare e utilizzare elementi probatori tratti da procedimenti penali pendenti; l'autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione è principio consolidato.
- Le misure cautelari e il rinvio a giudizio per reati di tipo mafioso, specie se documentano un ruolo apicale e una partecipazione protratta nel tempo, costituiscono indizi rilevanti per ritenere la pericolosità sociale attuale.
- La prova del ravvedimento o della 'resa' del proposto (es. attività lavorativa regolare, dichiarazioni dei redditi) deve essere concreta e specifica per recidere il convincimento del giudice di prevenzione; elementi generici o antecendenti non sono necessariamente sufficienti a escludere la pericolosità.
- La temporalità dei fatti è importante: una partecipazione stabile e recente al sodalizio (anche fino a pochi anni prima del provvedimento) può fondare l'attualità della pericolosità, mentre l'interruzione delle condotte criminali causata dalla detenzione non prova automaticamente il cambiamento di inclinazioni criminali.
- In casi di associazione di tipo mafioso, il ruolo apicale e la commissione di reati aggravati dal metodo mafioso pesano significativamente nella valutazione della misura di prevenzione; il giudice valuta il complesso degli elementi, non solo la singola fattispecie penale.
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