Sentenza del 10/03/2015 n. 1387 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Spese legali - Soccombenza - Compensazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente, escludendo la compensazione delle spese e liquidando in suo favore i compensi professionali relativi sia al giudizio di primo grado sia a quello di appello.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la decisione con cui, nonostante l'accoglimento del ricorso tributario, erano state compensate le spese di lite. Sosteneva che, in assenza di soccombenza reciproca, la compensazione fosse ammissibile soltanto in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nel caso concreto. La mancata costituzione dell'amministrazione, anziché giustificare la compensazione, evidenziava un comportamento processualmente negligente.
Norme richiamate
Art. 92, comma 2, codice di procedura civile
gravi ed eccezionali ragioni
La compensazione delle spese, quando non vi sia soccombenza reciproca, è consentita soltanto in presenza di ragioni effettivamente gravi ed eccezionali, che devono essere adeguatamente individuate e motivate.
Art. 45, comma 11, legge n. 69/2009
La disposizione ha modificato la formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., restringendo la possibilità di compensare le spese processuali e rendendo necessario un presupposto eccezionale.
Massime di principio
- Quando una parte è integralmente vittoriosa, la regola ordinaria è la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese.
- La compensazione non può essere disposta in modo automatico o generico: il giudice deve indicare specifiche gravi ed eccezionali ragioni.
- La mancata costituzione in giudizio della pubblica amministrazione non costituisce, di per sé, una ragione per compensare le spese; può anzi essere valutata come comportamento processualmente negligente.
- Il contribuente vittorioso può contestare autonomamente la compensazione delle spese anche se la decisione principale gli è favorevole.
- In una situazione analoga, è opportuno verificare sia l'assenza di soccombenza reciproca sia l'effettiva motivazione addotta dal giudice per la compensazione.
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