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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32832/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato, dipendente di una società operante nel settore dell'abbigliamento, era stato condannato per avere sottratto numerosi capi di abbigliamento appartenenti al datore di lavoro, con applicazione delle circostanze aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della minorata difesa, oltre alla circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, come indicato nel capo di imputazione richiamato dalla sentenza. La Corte d'appello aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la nullità del decreto di irreperibilità, dell'avviso di conclusione delle indagini, del decreto di citazione a giudizio e delle sentenze, sostenendo che le ricerche presso la residenza fossero insufficienti e che non fossero state eseguite ulteriori ricerche presso il luogo di lavoro, il luogo di nascita o precedenti residenze. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione delle prove testimoniali, rilevando che nessun testimone aveva assistito direttamente alla sottrazione della merce e negando che le dichiarazioni testimoniali costituissero valido riscontro alla responsabilità. Con il terzo motivo ha contestato la configurabilità dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, sostenendo che il collegamento tra il numero dei capi mancanti e il danno fosse fondato su presunzioni e che anche il danno derivante dalla rottura degli stock non fosse provato. Con il quarto motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando l'incensuratezza e il comportamento processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alla dedotta nullità, ha rilevato che il decreto di citazione diretta a giudizio era stato notificato a mani proprie, con valida instaurazione del rapporto processuale e piena possibilità di esercitare il diritto di difesa; la giurisprudenza sulle ricerche cumulative necessarie per il decreto di irreperibilità riguardava invece casi in cui la citazione fosse stata notificata al difensore ai sensi dell'art. 159 c.p.p. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché sollecitava una rivalutazione del merito e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. La responsabilità era stata ritenuta provata sulla base delle deposizioni, dei dati degli inventari, del rinvenimento di merce presso il punto vendita della moglie dell'imputato e delle modalità di prelievo e successiva vendita della merce, anche senza emissione dello scontrino. È stato ritenuto incontestato l'ammanco di 2.393 capi e il collegamento con la merce venduta presso il predetto punto vendita. Anche il terzo motivo è stato ritenuto reiterativo e volto a una rivalutazione di merito: la Corte territoriale aveva adeguatamente valorizzato il numero dei capi, il danno emergente di 33.000 euro, il lucro cessante di 120.000 euro e gli ulteriori pregiudizi connessi alla rottura degli stock e alla non rivendibilità degli assortimenti incompleti. Il quarto motivo è stato ritenuto privo di specificità: il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con l'entità del danno, mentre l'incensuratezza e il comportamento processuale, genericamente richiamati, non imponevano la concessione. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in 4.520 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 7 c.p.

    La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere desunta dalla complessiva entità del pregiudizio, considerando il valore della merce sottratta, il lucro cessante e gli ulteriori danni conseguenti alla sottrazione, quali la rottura degli stock e la non rivendibilità degli assortimenti incompleti.

  • art. 61 n. 11 c.p.

    La norma è richiamata quale circostanza aggravante contestata nel furto commesso dall'imputato nella qualità di dipendente della società offesa; la sentenza non sviluppa una specifica motivazione autonoma sulla sua configurabilità.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La norma è richiamata nel titolo dell'imputazione quale circostanza relativa al danno di particolare tenuità; la sentenza non sviluppa una specifica motivazione autonoma sulla sua applicazione.

  • art. 62-bis c.p.

    La concessione delle attenuanti generiche non è automatica per l'incensuratezza o il comportamento processuale; il diniego è adeguatamente motivato mediante il richiamo all'entità del danno, in assenza di elementi positivi decisivi specificamente indicati dalla difesa.

  • art. 157 c.p.p.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente con riferimento alla procedura di notificazione mediante deposito presso la Casa comunale e invio della seconda raccomandata; la Corte non ritiene tale censura decisiva, poiché la citazione è stata notificata a mani proprie.

  • art. 159 c.p.p.

    Le ricerche cumulative nei luoghi indicati dalla norma sono necessarie quando la citazione dell'imputato avvenga mediante notificazione del decreto di irreperibilità al difensore; tale principio non determina nullità nel caso in cui la citazione sia stata successivamente notificata a mani proprie.

  • art. 415-bis c.p.p.

    La contestazione relativa all'omessa valida notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini non comporta conseguenze invalidanti quando il rapporto processuale sia stato validamente instaurato mediante notifica personale della citazione e l'imputato abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.

  • art. 192 c.p.p.

    La sentenza richiama implicitamente i criteri di valutazione del compendio probatorio, ritenendo idonea una prova indiziaria e documentale convergente anche in assenza di testimoni oculari della sottrazione.

Massime di principio

  • Quando il decreto di citazione diretta a giudizio è notificato a mani proprie all'imputato, il rapporto processuale è validamente instaurato e le eventuali censure relative all'originario decreto di irreperibilità non determinano, di per sé, la nullità degli atti successivi, purché l'imputato abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa.
  • La responsabilità per sottrazione di beni può essere affermata sulla base di un compendio probatorio convergente costituito da deposizioni testimoniali, dati inventariali, rinvenimento della merce e ricostruzione delle modalità operative, anche quando nessun testimone abbia assistito direttamente all'atto materiale della sottrazione.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie mediante la contrapposizione di una diversa ricostruzione dei fatti a quella logicamente e non contraddittoriamente adottata dal giudice di merito.
  • L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere desunta dalla valutazione complessiva del pregiudizio, comprendendo il valore della merce, il lucro cessante e i danni ulteriori derivanti dalla rottura degli stock e dalla perdita di commerciabilità degli assortimenti incompleti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice valorizzi l'entità del danno e la difesa si limiti a richiamare genericamente l'incensuratezza o il comportamento processuale senza indicare elementi positivi decisivi specificamente trascurati.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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