Sentenza n. 1696/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento PER L'ANNULLAMENTO - della missiva raccomandata INPS.9200.02/02/2024.0031090 notificata in data 2 febbraio 2024, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Viterbo, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, nella medesima data del 2 febbraio 2024, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “(…) i relativi oneri ricadono, per la loro totalità, a carico del bilancio dello Stato e in ragione di ciò le indicazioni che INPS è tenuto a diramare alle proprie articolazioni territoriali, in tema di importi da liquidare, devono essere necessariamente avallate dai Ministeri vigilanti (…)”; - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Viterbo, Atto Rif. Prot. 30807 del 3 febbraio 2023, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ricalcolo del trattamento di fine servizio e prospetto di liquidazione privi dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già Appuntato Scelto della Guardia di Finanza, è stato collocato a riposo a domanda il 1° marzo 2023, dopo avere maturato 42 anni di servizio utile e 58 anni di età. Ha impugnato il diniego dell’INPS alla richiesta di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della l. n. 232/1990, chiedendo anche interessi e rivalutazione monetaria. L’INPS ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito, decorrente dalla cessazione dal servizio, e la decadenza dal beneficio per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di compimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale con riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di prescrizione, affermando che il termine decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla cessazione dal servizio. Nel merito ha accolto il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il beneficio dei sei scatti spetta agli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale e la sua inosservanza non comporta la perdita del beneficio. Il giudice ha inoltre ritenuto infondate le questioni di costituzionalità prospettate dall’INPS: il beneficio trova fondamento in una specifica disciplina normativa e non viola l’art. 81 Cost.; non sussiste neppure una manifesta irragionevole disparità di trattamento ai sensi dell’art. 3 Cost. L’INPS è stato condannato a rideterminare il trattamento di fine servizio includendo i sei scatti nella base di calcolo e a corrispondere i relativi importi, oltre agli interessi legali. È stata invece negata la rivalutazione monetaria, poiché il cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. L’INPS è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio
Il beneficio dei sei scatti, ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, si applica anche al personale che chieda il collocamento a riposo, quando abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non è decadenziale.
art. 21 l. n. 232/1990
Concorre, secondo il quadro normativo richiamato dal giudice, a fondare l’estensione del beneficio dei sei scatti al personale interessato.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Vieta il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute, sicché al ricorrente spettano gli interessi legali ma non anche la rivalutazione monetaria.
art. 3 Cost.
Non risulta violato, poiché la disciplina realizza un trattamento omogeneo tra categorie assimilabili del comparto sicurezza e non determina una manifesta irragionevole disparità di trattamento.
art. 81 Cost.
Non è pertinente quale parametro di illegittimità del beneficio, trattandosi di norma costituzionale rivolta al legislatore in materia di bilancio e non incompatibile con una disciplina specifica e limitata di benefici economici per ex appartenenti alle forze dell’ordine.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda che abbiano compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile, ai fini del calcolo della base pensionabile e del trattamento di fine servizio.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale; la sua inosservanza non comporta quindi la perdita del diritto ai sei scatti stipendiali, quando ricorrano i requisiti sostanziali di età e anzianità di servizio.
- La prescrizione del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio decorre dalla data dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e non dalla data di cessazione dal servizio.
- Il riconoscimento dei sei scatti stipendiali, fondato sul combinato disposto della disciplina normativa di settore, non viola gli artt. 3 e 81 Cost., quando sia limitato ai dipendenti in possesso dei requisiti legislativamente previsti e persegua l’omogeneizzazione del trattamento tra categorie assimilabili del comparto sicurezza.
- In materia di somme dovute a titolo di trattamento di fine servizio, il pagamento degli interessi legali esclude il cumulo con la rivalutazione monetaria nei casi disciplinati dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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