Cassazione Civile, Ordinanza n. 17240/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'intimazione di pagamento e dalla relativa cartella per euro 387,09, riferite alla tassa automobilistica dell'anno 2010. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso in primo grado; l'appello dell'agente della riscossione era stato poi respinto dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Tuttavia, la CTR aveva compensato le spese del giudizio di appello, motivando la compensazione con la "evoluzione legislativa e giurisprudenziale" in tema di notificazione a mezzo posta privata. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere il giudice di appello disposto la compensazione in assenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata la censura. Ha affermato che, nel processo tributario, la compensazione delle spese è consentita solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate, da riferire a specifiche circostanze della controversia. Nel caso concreto, la CTR aveva richiamato un'evoluzione normativa e giurisprudenziale che però non era intervenuta nel corso del giudizio di appello, poiché la decisione di merito si era già fondata su un principio delle Sezioni Unite anteriore all'impugnazione. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
esprime il principio della soccombenza nella regolazione delle spese di lite, quale regola generale del processo civile richiamata come criterio di sistema.
art. 92 c.p.c.
consente la compensazione delle spese solo nei casi previsti dalla legge, non liberamente e senza adeguata motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge in materia di spese.
art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
«soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate»
nel processo tributario la compensazione, totale o parziale, delle spese è eccezionale e richiede o soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate.
art. 15, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
conferma la regola generale della condanna alle spese secondo soccombenza nel processo tributario.
art. 44 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato come disposizione che, insieme all'art. 15, mostra l'ispirazione del processo tributario al principio di responsabilità per le spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario la condanna alle spese secondo soccombenza costituisce la regola generale; la compensazione è eccezionale e va giustificata in modo espresso.
- Le "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a sorreggere la compensazione devono riferirsi a circostanze specifiche della controversia decisa, non a formule generiche o astratte.
- La compensazione delle spese è censurabile in cassazione quando la motivazione sia illogica, erronea o fondata su presupposti di fatto insussistenti, integrando violazione di legge.
- Non è legittimo fondare la compensazione su un supposto mutamento normativo o giurisprudenziale se tale mutamento non sia intervenuto nel corso del giudizio di appello o non abbia inciso concretamente sulla decisione.
- La regolazione delle spese ha natura servente rispetto alla tutela giurisdizionale e, salvo eccezioni, segue l'esito della lite a favore della parte vittoriosa.
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