Cassazione Penale, Sentenza n. 07246/2026 del 23/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna (sentenza Tribunale di Chieti 17/11/2023, reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975 riqualificato ex art. 707 c.p.). Due motivi: 1) vizio di motivazione per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per diniego della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria (richiamando artt. 62-bis, 20-bis c.p. e norme della legge n. 689/1981, art. 56-quater e art. 58), lamentando che la Corte territoriale abbia motivato il diniego con richiamo generico ai precedenti penali senza valutare i parametri di cui all'art. 133 c.p.; 2) violazione delle norme sulla prescrizione (richiamo a artt. 157 c.p., 129 e 597 c.p.p.), deducendo che il reato era estinto per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo parzialmente fondato: ha dichiarato legittima la motivazione della Corte d'Appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (ritenuta adeguata la valutazione basata sui precedenti penali e sulla gravità della condotta), ma ha annullato la sentenza limitatamente al diniego della pena sostitutiva perché la Corte territoriale aveva motivato il rifiuto solo con il richiamo ai precedenti, senza valutare i limiti e le condizioni previste dalla normativa sulle pene sostitutive (art. 58 legge 689/1981 in combinato con art. 59). La sentenza è annullata per questo punto e rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio sul tema della sostituzione della pena. Il secondo motivo (prescrizione) è stato dichiarato inammissibile perché il termine di prescrizione è stato correttamente calcolato e sospeso ai sensi della legge n. 103/2017; il reato non è prescritto. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile e l'affermazione di responsabilità è resa irrevocabile.
Norme richiamate
legge n. 110/1975, art. 4
Norma incriminatrice richiamata nel capo di imputazione; il fatto è stato comunque riqualificato dalla Corte come contravvenzione ex art. 707 c.p.
art. 707 c.p.
Reato di possesso di strumenti atti allo scasso; la condotta dell'imputato è stata qualificata ai sensi di questa disposizione
art. 62-bis c.p.
Circostanze attenuanti generiche: la Corte d'Appello ha negato la loro concessione ritenendo decisivi i numerosi precedenti penali e la gravità della condotta; la Cassazione ha ritenuto la motivazione sul punto adeguata
art. 20-bis c.p.
Norma richiamata nella doglianza ma non determinante nella decisione principale; citata nell'ambito delle questioni relative alla valutazione della personalità dell'imputato
art. 56-quater legge n. 689/1981
Richiamata nella doglianza relativa alle pene sostitutive; inserita nel quadro normativo che regola l'applicabilità delle pene sostitutive
art. 58 legge n. 689/1981
Disciplina la sostituzione delle pene detentive brevi con pene alternative: la Cassazione ricorda che il rinvio all'art. 133 c.p. va letto insieme all'art. 59 della stessa legge e che il giudice non può escludere la sostituzione basandosi solo sui precedenti penali
art. 59 legge n. 689/1981
Individua le condizioni ostative alle pene sostitutive, che riguardano circostanze relative al reato oggetto di giudizio e non comprendono i precedenti penali; elemento chiave per annullare il diniego motivato solo sui precedenti
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena: va tenuto presente nella valutazione della concessione o del diniego delle attenuanti e nella valutazione dell'adeguatezza delle pene sostitutive
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1
Prevede la sospensione dei termini di prescrizione in determinati periodi processuali: la Corte ha applicato tali sospensioni nel calcolo del termine di prescrizione, con esito favorevole alla permanenza del reato nel tempo utile
art. 157 c.p.; art. 129 e art. 597, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate nella doglianza sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata dopo il computo dei termini e delle sospensioni, dichiarando il motivo inammissibile
Massime di principio
- Per negare le circostanze attenuanti generiche il giudice non è tenuto a elencare e valutare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma deve motivare riferendosi agli elementi ritenuti decisivi e rispondere alle censure rilevanti sollevate dalla difesa
- I precedenti penali non possono costituire da soli motivo sufficiente per escludere l'applicazione di pene sostitutive pecuniarie: il diniego deve essere motivato con riferimento alle condizioni specifiche previste dalla legge sulle pene sostitutive (in particolare art. 59 legge 689/1981)
- Nelle richieste di sostituzione di pene detentive brevi con pene pecuniarie il giudice deve valutare concretamente la prognosi di inadempimento e fondare il rifiuto su elementi attinenti al reato o alla concreta impossibilità di applicare la misura sostitutiva, non su un richiamo generico ai precedenti
- Il calcolo della prescrizione deve tenere conto delle sospensioni temporanee previste da disposizioni transitorie o ordinarie (es. legge n. 103/2017); occorre computare con attenzione tali periodi prima di ritenere estinto il reato
- La Cassazione può annullare la sentenza in modo parziale (ad es. limitatamente a un punto motivazionale sulla sostituzione della pena) e rinviare la questione per nuovo giudizio, lasciando intatta l'affermazione di responsabilità quando non colpita da vizi rilevanti
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