Cassazione Penale, Sentenza n. 29078/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bolzano che, accogliendo parzialmente l'appello dell'indagato, aveva annullato la misura interdittiva di sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio. Il ricorso per cassazione deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, sostenendo che quest'ultimo aveva ritenuto inattendibili le dichiarazioni dell'indagato quanto alla gravità indiziaria ma le aveva al contempo ritenute attendibili rispetto alle esigenze cautelari; inoltre rilevava che, pur riconoscendo a Gardin il mantenimento dello status di ufficiale superiore con poteri di attestazione e gestione del memoriale di servizio, il Tribunale aveva comunque escluso il pericolo di reiterazione, quando le esigenze cautelari di prevenzione speciale (art. 274, lett. c) cod. proc. pen.) richiedono concretezza e attualità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo proposto dal Procuratore fosse generico e privo della necessaria specificità richiesta dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non criticava aspetti concreti e specifici della motivazione impugnata. Quanto al merito della censura sulla presunta illogicità, la Corte osserva che la motivazione del Tribunale non è manifestamente illogica: il Tribunale aveva valutato il nuovo contesto lavorativo di Gardin (trasferimento all'Ufficio logistico dal giugno 2022, funzioni d'ufficio, monitoraggio costante e relazione quotidiana al superiore), e da ciò aveva tratto la conclusione che il pericolo di reiterazione non fosse attuale e probabile. Poiché il ricorso non ha affrontato in termini specifici questi passaggi motivazionali, esso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma richiamata in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; utilizzata per procedere con il contraddittorio scritto previsto dal decreto
art. 581, lett. c), cod. proc. pen.
Richiesta di specificità dei motivi di ricorso in Cassazione anche in materia cautelare; la mancata indicazione puntuale delle ragioni di fatto e di diritto determina l'inammissibilità del ricorso
art. 274, lett. c), cod. proc. pen.
Criterio delle esigenze cautelari di prevenzione speciale: devono essere concrete e attuali; il Tribunale ha valutato che, alla luce del nuovo incarico e del vigilanza sul posto di lavoro, tali esigenze non sussistessero più
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e puntuali (art. 581 c.p.p.); censure generiche o di carattere solo teorico portano all'inammissibilità
- Per contestare la motivazione di merito (es. presunta illogicità) è necessario confrontarsi con passaggi motivazionali concreti e offrire argomentazioni circostanziate: rimandi generici alla "contraddittorietà" non sono sufficienti
- Le esigenze cautelari di prevenzione speciale (art. 274, lett. c) richiedono valutazione della concretezza e dell'attualità del pericolo di reiterazione; il mutamento delle mansioni e il controllo gerarchico possono ridurre o escludere tale rischio
- Nel valutare la necessità di misure interdittive il giudice tiene conto delle circostanze di fatto attuali (trasferimenti, supervisione, riduzione di competenze operative) e non solo dello status formale ricoperto dall'indagato
- Chi impugna deve documentare e mettere in luce elementi fattuali che smentiscano le valutazioni del giudice di merito; senza ciò la censura motivazionale difficilmente sarà accolta
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