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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21683/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La vicenda origina da un'esecuzione presso terzi promossa sulla base di un titolo esecutivo giudiziale e dalla successiva opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice esecutata, accolta solo in parte in primo grado e definita in appello con declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta caducazione del titolo. Contro l'ordinanza di cassazione che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per mancata asseverazione autografa della copia analogica della sentenza impugnata e della relata telematica di notifica, la parte ricorrente propone ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. con due motivi: con il primo deduce errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. sostenendo che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto mancante l'asseverazione relativa alla notifica telematica, mentre il ricorso era stato notificato validamente a mezzo posta e la notifica telematica era solo aggiuntiva; con il secondo deduce sempre errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. assumendo che l'autentica della copia analogica della sentenza era invece presente, desumibile dalla sottoscrizione della nota di deposito e dall'elenco documenti. La ricorrente richiama inoltre, in via rescissoria, la questione delle spese del giudizio di opposizione all'esecuzione e la richiesta applicazione del criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, riconoscendo che l'ordinanza precedente era incorsa in un errore di fatto quanto alla ritenuta mancanza della attestazione della relata telematica di notifica, poiché dagli atti risultava che il ricorso era stato notificato per posta con raccomandata A/R e solo successivamente depositato. Tuttavia ha respinto il secondo motivo, affermando che la firma sulla nota di iscrizione a ruolo o le indicazioni ivi contenute non equivalgono a una separata e dedicata asseverazione di conformità della copia della sentenza, che deve risultare espressamente dagli atti; la verifica del fascicolo ha confermato che la copia della sentenza non era stata autenticata manualmente. Poiché l'ordinanza impugnata restava comunque sorretta da un'autonoma ratio decidendi non colpita dalla revocazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    norma posta a base del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore revocatorio è configurabile solo per errore di fatto risultante dagli atti e decisivo

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato per il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale modalità di deposito e controllo della documentazione in cancelleria

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al regime delle spese secondo soccombenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    prevede il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 369 c.p.c.

    richiamato nel contesto del deposito del ricorso e della documentazione allegata

  • art. 134 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il controllo della cancelleria sul plico depositato

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è configurabile solo se l'errore di percezione riguarda un fatto risultante dagli atti e se la correzione di tale errore è potenzialmente decisiva rispetto alla ratio della decisione impugnata.
  • La sottoscrizione della nota di deposito o della nota di iscrizione a ruolo non equivale, di per sé, a una specifica attestazione di autenticità o conformità della copia analogica della sentenza impugnata; l'asseverazione deve risultare in modo espresso e autonomo.
  • La dichiarazione contenuta nella nota di iscrizione a ruolo ha funzione meramente elencativa degli atti depositati e non può surrogare il requisito formale dell'autenticazione della copia del provvedimento impugnato.
  • Quando l'ordinanza o la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, la censura che colpisce solo una di esse non è sufficiente a ottenere la revocazione o l'annullamento del provvedimento.
  • Nel giudizio di legittimità, la mancanza della documentazione richiesta a pena di improcedibilità non può essere sanata mediante elementi che non integrino il requisito formale prescritto dalla legge o che non provino in modo diretto il contenuto effettivamente depositato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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