Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35328/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: vizio di motivazione per la mancata applicazione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudizio di appello si sarebbe definito mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p. con conseguente rinuncia ai motivi di impugnazione. La Corte ha rilevato che, dagli atti di appello e dal verbale d'udienza, non risultava alcuna richiesta di concordato né alcuna rinuncia ai motivi. Ha inoltre rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone la sottoscrizione del ricorso, a pena di inammissibilità, da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione munito di specifico mandato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'art. 129 c.p.p. perché dagli atti non emergeva alcun concordato in appello né rinuncia ai motivi. In ogni caso, è stato evidenziato il difetto di legittimazione processuale del ricorrente per la proposizione personale del ricorso, in contrasto con l'art. 613, comma 1, c.p.p. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna impugnata; il testo non specifica la variante applicata.

  • art. 129 c.p.p.

    La causa di proscioglimento può essere rilevata solo in presenza dei relativi presupposti; nel caso concreto non risultavano elementi per la definizione del giudizio in tal senso.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello richiede una specifica richiesta e la rinuncia ai motivi; nel caso esaminato non risultava né l'una né l'altra.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato; la mancanza della sottoscrizione del difensore abilitato determina l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è infondata quando dagli atti non emerga alcun presupposto processuale o sostanziale che la giustifichi, come la definizione del giudizio tramite concordato in appello o la rinuncia ai motivi.
  • Il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. non può ritenersi intervenuto in assenza di una richiesta espressa e della rinuncia ai motivi di appello; la mera allegazione della parte non basta se smentita o non supportata dagli atti.
  • Il ricorso per cassazione, i motivi nuovi e le memorie devono essere sottoscritti da un difensore cassazionista munito di specifico mandato; la proposizione personale dell'impugnazione dall'imputato integra una causa di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.