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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40237/2024 del 31/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d\'Appello di Napoli dell\'08/05/2024 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado (abbreviato), aveva condannato Breglia a 1 anno, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per fatti commessi il 15/10/2023 a Sessa Aurunca, riuniti per continuazione: 1) violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con divieto di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 6/9/2011, n. 159) per essersi allontanato dall\'abitazione fuori dall\'orario previsto e non aver rispettato obblighi di firma e di vita onesta; 2) resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) per aver opposto violenza/ostruzione ai Carabinieri tentando di evitare controllo e rifiutando di accompagnarli in caserma; 3) guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso (artt. 186, comma 2, e 189 d.lgs. 30/04/1992, n. 286) per essersi messo alla guida in evidente stato di ebbrezza, aver causato un incidente con lesioni guaribili in 10 giorni e essersi allontanato senza prestare soccorso. Il ricorrente articolava tre motivi: (i) l\'allontanamento dall\'abitazione sarebbe stato causato dall\'essere coinvolto in un incidente, quindi giustificato; (ii) le urla e il rifiuto di seguire i militari non integrerebbero il reato di resistenza; (iii) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: affermato che per il reato ex art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011 è sufficiente il dolo generico (consapevolezza degli obblighi e volontà di inadempimento) e che dagli atti emergeva che l\'imputato era stato visto guidare in modo pericoloso prima dell\'incidente, quindi non sussisteva giustificazione per l\'uscita dall\'abitazione; la sentenza di merito ha motivato adeguatamente. Sul secondo motivo: confermato che l\'imputato ha usato violenza/forza nei confronti dei Carabinieri costringendoli ad ammanettarlo; per il reato di resistenza è sufficiente violenza o minaccia anche se non abbia impedito concretamente l\'azione del pubblico ufficiale. Sul terzo motivo: la mancata concessione delle attenuanti generiche è adeguatamente motivata in relazione ai precedenti penali e alla pericolosità della condotta (violazione della misura di prevenzione, guida in stato di ebbrezza, incidente con ferito e fuga). Conseguenze: ricorso inammissibile; il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Per integrare il reato è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale e la volontà cosciente di non osservarli; qualsiasi inosservanza, anche di modesta entità, può integrare il reato se non giustificata

  • art. 337 cod. pen.

    La resistenza a pubblico ufficiale si concreta con l\'uso di violenza o minaccia per opporsi all\'azione di un pubblico ufficiale; non è necessario che la libertà di azione del pubblico ufficiale sia effettivamente impedita

  • art. 186, comma 2, e art. 189, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 286

    Guidare in stato di ebbrezza e omettere soccorso dopo un incidente sono condotte autonome di rilevanza penale; la gravità della condotta (lesioni alla vittima e fuga) aggrava la valutazione complessiva

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse dal giudice di merito; la decisione di non concederle è legittima se adeguatamente motivata con riferimento a precedenti e modalità esecutive della condotta

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l\'imposizione delle spese processuali e di un versamento alla Cassa delle ammende per ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato tale previsione disponendo il pagamento di euro 3.000,00

Massime di principio

  • In caso di misura di prevenzione (sorveglianza speciale) il reato per inosservanza si realizza anche con assenze dall\'abitazione di modesta entità se non giustificate: il dolo richiesto è generico (consapevolezza e volontà di inadempimento).
  • Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente l\'uso di violenza o minaccia per opporsi all\'azione degli agenti, indipendentemente dall\'esito pratico dell\'azione stessa; quindi anche comportamenti che costringono gli operatori a misure coercitive (es. ammanettamento) possono integrare il reato.
  • La guida in stato di ebbrezza unita alla fuga dopo un incidente con lesioni è valutata molto gravemente e giustifica la negazione delle attenuanti generiche quando ricorrono precedenti penali e modalità particolarmente pericolose della condotta.
  • In Cassazione il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con le parti decisive della motivazione di merito; censure generiche o che non affrontano i passaggi argomentativi specifici rendono il ricorso inammissibile.
  • La decisione di merito circa la concessione o negazione delle attenuanti generiche ha ampia discrezionalità e si ritiene insindacabile in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica.

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