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Sentenza

Sentenza n. 305/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex artt. 56 e 55 c.p.a., - dell’esito della prova scritta, a risposta multipla, sostenuta dal ricorrente in data 22.10.2025, relativamente al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria» (profilo di interesse Codice 02: n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria), messo a disposizione dall’Amministrazione resistente in data 28.10.2025 accedendo con credenziali SPID nella propria area riservata della piattaforma “Concorsi Smart”, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante; - del punteggio numerico, pari a 20/30, assegnato a parte ricorrente, in quanto viziato dalla presenza di n. 2 quesiti erronei e/o fuorvianti; - del questionario somministrato in occasione dell’unica prova scritta, a risposta multipla, sostenuta da parte ricorrente, con particolare riferimento ai quesiti n. 33 e 23, nei quali la Commissione esaminatrice indica quali risposte corrette opzioni differenti rispetto a quelle scelte da parte ricorrente; - del provvedimento, se esistente, con il quale la prova scritta sostenuta dal ricorrente è stata ritenuta non superata e quest’ultimo, conseguentemente, è stato ritenuto non idoneo alla procedura concorsuale de qua; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando RIPAM relativo al «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria»; - di tutti gli atti connessi, consequenziali e/o presupposti agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati a parte ricorrente; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, ad attribuire al ricorrente il punteggio legittimamente spettante e, conseguentemente, (i) ritenere e dichiarare superata la prova di quest’ultimo, (ii) disporne l’inserimento nella redigenda graduatoria con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione.

Giustizia amministrativa202513895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta a risposta multipla, con punteggio di 20/30 e mancato superamento della prova nel concorso per 2.600 assistenti del Ministero della Giustizia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il punteggio di 20/30 conseguito nella prova scritta del concorso, inferiore alla soglia minima di 21/30, impugnando in particolare i quesiti n. 33 e n. 23. Quanto al quesito n. 33, relativo al sinonimo del verbo “inferire”, ha dedotto l’ambiguità della domanda, sostenendo che sia “arguire” sia “infliggere” potessero costituire risposte corrette in relazione ai diversi significati e contesti del verbo. Quanto al quesito n. 23, relativo alla necessità dell’intervento degli operatori di cancelleria nel procedimento penale telematico, ha denunciato la genericità e il carattere fuorviante dell’espressione “non normalmente”. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale RIPAM e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione, ritenendo il Ministero della Giustizia non estraneo alla procedura in quanto amministrazione presso la quale i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, e riconoscendo alla Commissione Interministeriale RIPAM competenze proprie in materia concorsuale ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lgs. 165/2001. Nel merito, ha ritenuto infondata la censura sul quesito n. 23, poiché l’art. 13-bis, comma 2, del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44 stabilisce che gli atti si intendono ricevuti senza intervento degli operatori di cancelleria, salvo anomalie bloccanti; pertanto, la risposta “non normalmente” era conforme alla disciplina normativa e la risposta “sì, occorre” era erronea. Ha invece accolto la censura relativa al quesito n. 33, rilevando, anche sulla base dei dizionari della lingua italiana, che entrambe le risposte “arguire” e “infliggere” potevano essere considerate corrette, rispettivamente come verbo intransitivo riferito al contesto astratto e logico e come verbo transitivo. La domanda era quindi ambigua e non contemplava un’unica risposta indubitabilmente esatta. Il TAR ha ordinato di eliminare la penalità di -0,25 punti e di attribuire il punteggio di +0,75 per la risposta corretta, con incremento complessivo di un punto e raggiungimento del punteggio minimo di 21/30. L’amministrazione dovrà valutare i titoli del ricorrente e inserirlo nella graduatoria con il punteggio complessivo risultante. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della questione e la reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti processuali e istruttori

    Il giudizio è stato definito con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti e verifica della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici

    La disposizione fonda la competenza e la legittimazione della Commissione Interministeriale RIPAM rispetto agli atti connessi alle procedure concorsuali.

  • art. 13-bis, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44

    Gli atti e i documenti di cui al comma 1, si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria, salvo il caso di anomalie bloccanti.

    Nel procedimento penale telematico l’intervento degli operatori di cancelleria non è normalmente necessario, essendo richiesto soltanto in presenza di anomalie bloccanti; ciò rende corretta la risposta “non normalmente” al quesito n. 23.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali a risposta multipla, ciascun quesito deve essere formulato in modo chiaro, completo e non ambiguo e deve prevedere una sola risposta obiettivamente e indubitabilmente corretta; non è legittimo sottoporre il candidato alla scelta tra risposte egualmente plausibili o soltanto “meno errate”.
  • La discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice nella predisposizione e valutazione dei quesiti è sindacabile dal giudice amministrativo quando la domanda sia ambigua, fuorviante o incompatibile con la riserva di scienza, anche mediante verifica dell’univocità della soluzione alla luce delle conoscenze scientifiche o linguistiche pertinenti.
  • Quando un quesito a risposta multipla ammette due risposte corrette, la penalità applicata alla risposta indicata dal candidato deve essere eliminata e deve essere attribuito il punteggio previsto per la risposta corretta; se tale ricalcolo consente di superare la soglia concorsuale, l’amministrazione deve procedere alla valutazione dei titoli e all’inserimento del candidato in graduatoria.
  • La legittimazione passiva del Ministero destinatario dei vincitori sussiste anche quando gli atti della procedura siano adottati da altri organi o amministrazioni, poiché il Ministero non è estraneo a una procedura finalizzata all’instaurazione del rapporto di servizio nei propri ruoli.
  • Nel deposito telematico degli atti nel procedimento penale, l’intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria non è normalmente necessario quando il sistema genera la ricevuta di accettazione; esso è richiesto soltanto in presenza di anomalie bloccanti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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