Ordinanza n. 224/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del d-OMISSIS-del 10.4.2026 (notificato in data 15.4.2026), con il quale il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha disposto la “s-OMISSIS-”; b) ove e per quanto occorra, della-OMISSIS-del 15.4.2025, con la quale è stata formulata alla Regione Campania la proposta di sospensione/revoca dell’accreditamento; c) ove e per quanto occorra, della -OMISSIS-del 6.6.2025, con la quale la Regione Campania ha comunicato l’avvio del procedimento sanzionatorio; d) ove e per quanto occorra, del verbale di riunione tenutasi in data 31.7.2025; e) ove e per quanto occorra, della determina dirigenziale dell’A.S.L. Salerno n. 14583 del 19.3.2025, di avvio del procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di sospensione temporanea per due mesi dell'accreditamento istituzionale della struttura ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)
Prevale il privato
La controversia
La struttura sanitaria privata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del 10 aprile 2026 con cui il Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ha disposto la sospensione temporanea per due mesi dell'accreditamento istituzionale. Sono stati inoltre impugnati, ove occorrenti, gli atti presupposti: la proposta di sospensione o revoca dell'accreditamento, la comunicazione regionale di avvio del procedimento sanzionatorio, il verbale della riunione del 31 luglio 2025 e la determina dell'A.S.L. di Salerno di avvio del procedimento. Il testo dell'ordinanza non riporta analiticamente i motivi di legittimità dedotti, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate richiedono un approfondito esame nella sede di merito. Ai fini cautelari, la ricorrente ha allegato un danno grave e irreparabile derivante dalla sospensione dell'accreditamento, anche per le possibili ripercussioni sulle annualità successive.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del decreto regionale di sospensione dell'accreditamento. Il Collegio ha ritenuto che i motivi e le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione propria della fase cautelare, rinviandone l'esame alla sede di merito. Ha valorizzato, inoltre, la circostanza non contestata della permanenza dei requisiti strutturali necessari per l'accreditamento. È stato ravvisato il periculum in mora, poiché la sospensione biennale? dell'accreditamento per due mesi avrebbe potuto produrre pregiudizi difficilmente integralmente rimovibili, anche con ripercussioni sulle annualità successive. La comparazione degli interessi ha favorito la misura cautelare: in caso di rigetto del ricorso nel merito, la sospensione temporanea potrà comunque spiegare integralmente i propri effetti. È stata confermata la sospensione già disposta in via monocratica dal Presidente di Sezione, fissando l'udienza pubblica di merito al 9 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata esaminata alla luce dei presupposti cautelari e della comparazione degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e della denominazione della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando i motivi di ricorso e le questioni controverse richiedono un approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione, il giudice può riservarne l'esame alla sede di merito e decidere sulla sospensione sulla base della verifica del periculum in mora e della comparazione degli interessi.
- La sospensione cautelare di un provvedimento che interrompe temporaneamente l'accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria può essere disposta quando la misura rischia di arrecare pregiudizi difficilmente integralmente riparabili, comprese ripercussioni sulle annualità successive.
- Nella comparazione degli interessi cautelari, la sospensione dell'atto può essere giustificata quando, in caso di successivo rigetto del ricorso, gli effetti temporanei della misura amministrativa potranno comunque essere integralmente recuperati o fatti valere.
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