Sentenza n. 3347/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento A) quanto al ricorso introduttivo, - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - dell’Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019; - per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, non conosciuta; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali; nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 18 gennaio 2023 e depositato in data 19 gennaio 2023; per l’annullamento - della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative, avente ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015,2016,2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Bolzano; - delle determine del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute; - dell’Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022, avente ad oggetto “le tabelle di cui all'allegato A che quantificano gli importi per il ripiano (payback) per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - della documentazione della Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige relativa alla ricognizione sulle ripartizioni del fatturato dei dispositivi medici tra i singoli fornitori, non conosciuta; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa provinciale; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; C) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 24 gennaio 2023 e depositato in data 26 gennaio 2023, per l’annullamento - della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata il 12 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Regione e comunicata a mezzo pec il 15 dicembre 2022; - dell’Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto il “Ripiano sfondamento del tetto del 4,4% spesa per dispositivi medici annualità 2015,2016,2017,2018- Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”; - dell’Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto “Calcolo pay back dispositivi medici su fatturato 2015-2016-2017-2018”; - dell’Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto “Modalità di versamento – Riferimento bancario”; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché per la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex art. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; D) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 24 gennaio 2023 e depositato in data 26 gennaio 2023, per l’annullamento - del Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U) avente ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna e comunicata il 13 dicembre 2022 a mezzo pec; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l’acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Piacenza avente ad oggetto “Payback DM - indicazioni operative urgenti per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Certificazione dati azienda Usl di Piacenza”; n. 667 del 5 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; n. 334 del 20 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda USL di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 267 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Modena avente ad oggetto “Applicazione dell'art. 9-ter del D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito con modificazioni dalla L. n. 125 del 06/08/2015. Individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici riferiti agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 325 del 4 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Bologna avente ad oggetto “Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli an-ni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 189 del 6 settembre 2019 dell’Azienda Usl di Imola avente ad oggetto “Payback DM - applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara avente ad oggetto “UB / 311/2019 - certificazione fatturato annuo dispositivi medici payback DM -anni 2015 2016 2017 2018”; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni relative al payback sui dispositivi medici previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto -legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015. 2016, 2017 e 2018 - certificazione dati”; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma avente ad oggetto “Applicazione delle disposizioni previste dall'art.9-ter commi 8 e 9 del decreto- legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125 per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 – Certificazione dati”; n. 333 del 19 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia avente ad oggetto “Payback D.M. – Certificazione dei costi sostenuti dalla cessata Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016 e primo semestre 2017”; n. 137 del 5 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Modena avente ad oggetto “Payback dispositivi medici – certificazione dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per l'acquisto dei dispositivi medici negli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 212 del 04/09/2019 dell’Azienda Ospedaliera di Bologna avente ad oggetto “Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; n. 202 del 5 settembre 2019 dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara avente ad oggetto “Payback DM – deliberazione dei prospetti riepilogativi di individuazione del fatturato annuo per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati alle voci dei modelli CE ministeriali anni 2015, 2016, 2017 e 2018 – BA0220, BA0230 e BA0240”; n. 260 del 06/09/2019 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli avente ad oggetto “Payback DM - Indicazioni operative URGENTI per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 per gli an-ni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 c.p.a. e/o ex art. 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; E) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 24 gennaio 2023 e depositato in data 26 gennaio 2023, per l’annullamento - della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022; - della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva regionale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o ex art. 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; F) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 26 gennaio 2023, per l’annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; - dell’allegato A al decreto n. 29985/2022; - del decreto n. 634 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI); - del decreto n. 692 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - della nota prot. 18453/2019 dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - del decreto n. 441 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l’Area Bassa Friulana nell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l’Area Giuliano Isontina nell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU-GI); - del decreto n. 187 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC); - del decreto n. 145 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO); - del decreto n. 376 pubblicato all’albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall’I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO); - del decreto n. 149 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - del decreto n. 130 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - del decreto n. 101 pubblicato nell’albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall’I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo); - della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); - della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS); - della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; - della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; F) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 gennaio 2023 e depositato in data 2 febbraio 2023; per l’annullamento - della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicata il 14 dicembre 2022 sul portale istituzionale della Provincia Autonoma di Trento; - della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; G) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 gennaio 2023 e depositato in data 8 febbraio 2023, per l’annullamento - della determinazione dirigenziale 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; - della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; - della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; - della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; - della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; - della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; - della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AL; - della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AT; - della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell’ASL BI; - della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell’ASL Città di Torino; - della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN1; - della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN2; - della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL NO; - della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO3; - della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO4; - della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO5; - della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL VC; - della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell’ASL VCO; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali ivi inclusa, per quanto occorrer possa, l’Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022 e l’Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 settembre 2022 rep. atti n. 213/CSR; - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; H) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 gennaio 2023 e depositato in data 8 febbraio 2023, per l’annullamento - del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022, avente ad oggetto “approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9- ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e comunicata a mezzo pec il 20 dicembre 2022; - delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell’AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell’AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell’AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell’AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell’ESTAR, non conosciute; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; I) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 3 febbraio 2023 e depositato in data 9 febbraio 2023, per l’annullamento - del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022 avente ad oggetto “Articolo 9 ter, comma 9-bis del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal supera-mento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022 n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 151 del 14 dicembre 2022, non comunicata all’esponente; - delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018 compresi”; Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 5 Polesana, avente ad oggetto “Aggiornamento della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi Medici) anni dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Di-rettore Generale dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad oggetto “Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, avente ad oggetto “Ricognizione delle fatture iscritte al conto ‘BA0210 – Dispositivi Medici’ dei conti economici 2015 – 2016 – 2017 per fornitore (Decreto Ministero della Salute 6/10/2022)”; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedale – Università Padova, avente ad oggetto “Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del valore del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e per singolo documento”; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell’Istituto Oncologico Veneto, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - in parte qua, del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo; J) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 24 febbraio 2023 e depositato in data 27 febbraio 2023, per l’annullamento - dell’Atto Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell’8 febbraio 2023 avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.- Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione l’8 febbraio 2023; - Delibera D.G. della ASL Brindisi n. 255 del 02 febbraio 2023; - Delibera C.S. della ASL Lecce n. 134 del 3 febbraio 2023 [non conosciuta]; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il precedente ricorso per motivi aggiunti; K) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14 settembre 2023 e depositato in data 15 settembre 2023, per l’annullamento - della nota della Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare prot. 15 giugno 2023 0582228U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”, comunicata all’esponente in pari data; - del decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20 luglio 2023, ed il relativo Allegato A, pubblicati sul sito istituzionale della Regione e non comunicato all’esponente; nonché per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale: - dell’art. 9-ter del D.-L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015; - dell’art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018; - dell’art. 18 del D.-L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022; per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41 42, 53, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U.; e per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, ex artt. 22 e ss. della legge n. 241/90, agli atti e documenti relativi alla quantificazione della spesa complessiva provinciale per dispositivi medici ed alla quantificazione degli oneri di ripiano determinati a carico della ricorrente, con conseguente ordine di esibizione della documentazione non rilasciata ex artt. 64 e/o 116 c.p.a.; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il precedente ricorso per motivi aggiunti; L) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 20 marzo 2025 e depositato in data 25 marzo 2025, per l’annullamento - della Determina n. 25860 del 27 novembre 2024, notificata ad ACILIA H.S. il 24 gennaio 2025 avente ad oggetto “Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018” e del relativo allegato (parte integrante); - della nota Prot. 24/01/2025.0073840.U. trasmessa a mezzo Pec in data 24.1.2025, con oggetto “Payback dispositivi medici – anni 2015-2018”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale; nonché per l’annullamento degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i precedenti ricorsi per motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, atti ministeriali e della Conferenza Stato-Regioni presupposti, nonché provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al payback e quantificazione degli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, l’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 sulle linee guida e, mediante numerosi motivi aggiunti, gli atti regionali e provinciali di attuazione del payback per gli anni 2015-2018, chiedendo anche l’accesso agli atti contabili e la rimessione alla Corte costituzionale delle norme istitutive del meccanismo. Sono stati dedotti, in sintesi: illegittimità costituzionale degli artt. 9-ter del d.l. n. 78/2015, 1, comma 557, l. n. 145/2018 e 18 del d.l. n. 115/2022, per violazione degli artt. 3, 9, 11, 32, 41, 42, 53 e 117 Cost., anche in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo CEDU; violazione dei principi di legittimo affidamento, irretroattività, proporzionalità, parità di trattamento, libertà d’impresa e concorrenza; disparità tra imprese operanti presso il SSN e imprese operanti presso strutture private o sistemi sanitari di altri Stati membri; difetto di istruttoria e motivazione per non avere considerato la diversa composizione pubblico-privata dell’offerta sanitaria regionale; violazione dell’art. 9-ter, comma 8, del d.l. n. 78/2015 per avere calcolato lo sforamento sulla base dei dati di costo dei modelli CE anziché sul fatturato lordo IVA; tardività e retroattività dell’Accordo del 2019; contestazioni degli atti regionali e provinciali di ricognizione del fatturato, individuazione dei fornitori e quantificazione del ripiano; domande di accesso ai documenti contabili. Nel corso del giudizio la ricorrente ha pagato il 25% degli importi dovuti nei confronti di Piemonte, Puglia e Sardegna, mentre non ha effettuato il pagamento integrale della quota ridotta dovuta alla Provincia autonoma di Bolzano.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti relativi a Piemonte, Puglia e Sardegna, poiché la ricorrente aveva effettuato il pagamento delle somme ridotte, pur non essendosi perfezionate le condizioni per la cessazione della materia del contendere previste dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, mancando la comunicazione degli atti di accertamento da parte delle amministrazioni. Quanto a Bolzano, ha escluso sia la cessazione della materia del contendere sia l’improcedibilità, perché la ricorrente aveva versato soltanto euro 1.297,39 a fronte di euro 23.772,30, mentre l’integrale pagamento del 25% costituisce condizione necessaria per l’estinzione dell’obbligazione e per la definizione agevolata del contenzioso. Il ricorso introduttivo è stato respinto nel merito. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, ritenendo il payback un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, volto al contenimento della spesa sanitaria, non tributario e non lesivo della riserva di legge, della libertà d’impresa, dell’affidamento, della proprietà, della parità di trattamento o dei principi eurounitari. La disciplina non è stata ritenuta retroattiva: l’obbligo di ripiano e i suoi elementi essenziali erano conoscibili dal 2015, mentre gli atti successivi hanno reso operative procedure già previste. È stata ritenuta legittima la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4% per il quadriennio 2015-2018 e infondata la censura relativa alla mancata considerazione della composizione pubblico-privata dell’offerta sanitaria. Il calcolo fondato sui dati di costo della voce BA0210 del modello CE è stato ritenuto una modalità di determinazione del fatturato lordo IVA, non una base di calcolo diversa da quella prevista dalla legge. I motivi aggiunti sono stati respinti limitatamente alle censure rivolte contro gli atti statali. Sono stati invece dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione amministrativa, con giurisdizione del giudice ordinario e possibilità di riassunzione ex art. 11 c.p.a., i motivi aggiunti rivolti contro gli atti regionali e provinciali di ricognizione del fatturato, inserimento negli elenchi e quantificazione degli importi. Secondo il TAR tali atti hanno natura meramente tecnico-contabile e vincolata, non implicano esercizio di potere autoritativo e incidono su un rapporto obbligatorio e su un diritto soggettivo patrimoniale. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
quota di ripiano a carico delle aziende fornitrici pari al 40% per il 2015, al 45% per il 2016 e al 50% per il 2017 e successivi; concorso proporzionato all’incidenza del fatturato sul totale della spesa regionale
La disciplina primaria individua soggetti obbligati, oggetto della prestazione, quote di ripiano e criteri essenziali di calcolo; gli atti regionali e provinciali hanno funzione attuativo-esecutiva e vincolata.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
il superamento del tetto è rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA
Il riferimento ai dati di costo della voce BA0210 del modello CE costituisce una modalità di calcolo del fatturato lordo IVA e non una base di calcolo alternativa.
art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022
introduzione del comma 9-bis nell’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015
Attribuisce a Regioni e Province autonome il compito di individuare le aziende soggette al ripiano, verificare la documentazione contabile e imporre il pagamento sulla base di presupposti e percentuali già stabiliti.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
gli obblighi si intendono assolti con il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali
L’integrale pagamento del 25% è condizione necessaria per l’estinzione dell’obbligazione e per la cessazione della materia del contendere; il pagamento parziale non è sufficiente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse
Il pagamento eseguito dalla ricorrente può giustificare la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono tutte le condizioni speciali per la cessazione della materia del contendere.
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di sessanta giorni per l’azione di annullamento
Le censure nuove rivolte contro atti già conosciuti e non tempestivamente impugnati sono tardive, anche se il giudice ne ha esaminato comunque l’infondatezza.
art. 11 c.p.a.
riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione
La controversia dichiarata estranea alla giurisdizione amministrativa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini e limiti previsti dalla norma.
art. 133 c.p.a.
Il riparto di giurisdizione è stato valutato escludendo una fattispecie di giurisdizione esclusiva e applicando il criterio del petitum sostanziale.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 costituisce una misura solidaristica di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria, ragionevole e proporzionata, nonostante l’incidenza patrimoniale sulle imprese fornitrici.
- La successiva determinazione nel 2019 dei tetti regionali e la quantificazione nel 2022 degli importi dovuti non rendono retroattiva la disciplina del payback quando l’obbligo di ripiano, i soggetti obbligati, le percentuali e i criteri essenziali di calcolo erano già previsti e conoscibili dal 2015.
- Gli atti regionali e provinciali che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, si limitano a ricognire il fatturato, approvare gli elenchi dei fornitori e quantificare matematicamente le quote di ripiano costituiscono attività vincolata, meramente tecnico-contabile, priva di esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie contro gli atti regionali e provinciali di quantificazione del payback, quando riguardano il corretto calcolo di un’obbligazione patrimoniale predeterminata dalla legge, attengono a un diritto soggettivo e spettano alla giurisdizione ordinaria, non a quella amministrativa.
- Il riferimento ai costi contabilizzati nella voce BA0210 del modello CE consolidato regionale può costituire una modalità di ricostruzione del fatturato dei fornitori al lordo dell’IVA e non viola, di per sé, il criterio legislativo basato sul fatturato.
- Ai fini della definizione agevolata dei contenziosi prevista dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, il pagamento integrale della quota ridotta è condizione necessaria: il pagamento parziale non determina né l’estinzione dell’obbligazione né la cessazione della materia del contendere.
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