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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13349/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurato)

La controversia

La lite nasce da danni patrimoniali verificatisi nel corso di lavori di manutenzione affidati in subappalto. La società danneggiata ha chiesto il risarcimento nei confronti della persona fisica ritenuta responsabile ex art. 2049 c.c. Il convenuto ha chiamato in garanzia la propria assicurazione per responsabilità civile verso terzi. In primo grado la domanda risarcitoria è stata accolta e l'assicuratore è stato condannato, entro il massimale di polizza, a tenere indenne l'assicurato; tuttavia il Tribunale ha ritenuto che il danneggiato non fosse terzo ai sensi di una clausola contrattuale, limitando la manleva. In appello entrambe le parti principali hanno contestato la limitazione della copertura, sostenendo che la polizza dovesse operare fino al massimale generale di un milione di euro, senza applicazione dei limiti ridotti previsti da clausole integrative; l'assicuratore ha proposto appello incidentale per ottenere la restituzione di quanto pagato. In cassazione entrambi i ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, motivazione apparente/contraddittoria, omesso esame della clausola n. 3 delle condizioni integrative e omessa pronuncia sulla sua applicabilità, lamentando che la Corte d'appello avesse ritenuto il danneggiato terzo ma poi avesse comunque ridotto la copertura a 100.000 euro senza spiegare il rapporto tra le clausole di polizza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi, ravvisando un vizio di motivazione apparente e comunque radicalmente incomprensibile nella sentenza d'appello: la Corte territoriale aveva affermato la responsabilità ex art. 2049 c.c. e la qualità di terzo del danneggiato, ma aveva poi limitato l'operatività della polizza a 100.000 euro senza spiegare coerentemente perché le clausole assicurative richiamate dovessero prevalere o come si coordinassero tra loro; inoltre mancava una motivazione comprensibile sull'esclusione degli accessori. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    richiamato per la responsabilità del datore/committente per il fatto illecito del dipendente o preposto; nel caso concreto la responsabilità è stata affermata nei gradi di merito

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come titolo di responsabilità subordinato per il risarcimento del danno

  • art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    la sua violazione è stata prospettata per motivazione apparente o mancante della sentenza

  • art. 360 c.p.c., co. 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale motivo di ricorso per nullità della sentenza per vizio di motivazione

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti

  • artt. 112, 115 e 132, co. 2, n. 4, c.p.c.

    richiamati per omessa pronuncia, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e difetto di motivazione

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice formula enunciazioni grafiche ma non rende percepibile il percorso logico-giuridico che sorregge la decisione, lasciando all'interprete il compito di colmare congetturalmente le lacune.
  • Ricorre nullità della sentenza per difetto di motivazione anche quando le argomentazioni sono logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, purché il vizio emerga dal testo della sentenza senza necessità di confronto con gli atti di causa.
  • Quando una controversia dipende dall'interpretazione coordinata di più clausole contrattuali, il giudice deve esplicitare in modo coerente perché una clausola prevalga sull'altra e come ne derivi il concreto limite di copertura o di responsabilità; una mera affermazione apodittica non consente il controllo di legittimità.
  • Se il vizio di motivazione investe la struttura logico-giuridica della decisione su un punto decisivo, i motivi che presuppongono il riesame del merito interpretativo restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiContrattiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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