Ordinanza n. 655/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento: - dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sant’Anastasia in data 29 giugno 2021, notificata il successivo 2 luglio 2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di un immobile e delle opere accessorie
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sant’Anastasia il 29 giugno 2021. Nel corso del giudizio, con precedente ordinanza, il TAR ha disposto una verificazione in contraddittorio per accertare lo stato dei procedimenti relativi alle istanze di sanatoria riguardanti l'immobile, l'epoca di realizzazione del box, della tettoia in legno e del sottotetto, nonché le caratteristiche strutturali e i materiali del patio e del gazebo. Il verificatore, ricevuto l'incarico soltanto con decreto dirigenziale del 6 ottobre 2025, ha chiesto una proroga del termine per il deposito della relazione.
La decisione
Il TAR ha concesso la proroga richiesta, ritenendo giustificato il ritardo nell'affidamento dell'incarico. Ha ribadito i termini per lo svolgimento della verificazione: quarantacinque giorni dalla notifica o comunicazione dell'ordinanza; trenta giorni per la trasmissione della bozza di relazione alle parti; quindici giorni per le osservazioni dei consulenti di parte; ulteriori trenta giorni per il deposito della relazione conclusiva, comprensiva delle controdeduzioni alle osservazioni, secondo le regole tecniche del processo amministrativo telematico. Ha inoltre autorizzato il verificatore all'uso del mezzo proprio e rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 22 luglio 2026. Non è stata definita la domanda di annullamento dell'ordinanza di demolizione.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Base normativa della verificazione disposta dal TAR in contraddittorio tra le parti.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili nel contesto dell'istruttoria.
Massime di principio
- Quando il verificatore dimostra di avere ricevuto formalmente l'incarico in un momento successivo alla sua designazione processuale, il giudice amministrativo può concedere una proroga del termine per la relazione, rideterminando i termini per lo svolgimento dell'accertamento, il contraddittorio sulla bozza e il deposito della relazione conclusiva.
- La verificazione disposta dal giudice amministrativo deve svolgersi in contraddittorio con le parti e la relazione conclusiva deve considerare le osservazioni formulate dai consulenti di parte entro il termine assegnato.
- Un'ordinanza istruttoria che concede una proroga e dispone il rinvio dell'udienza non definisce la domanda principale di annullamento, sicché l'esito del giudizio resta interlocutorio.
Come è indicizzato
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