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Sentenza

Sentenza n. 446/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento a) della deliberazione n. 737 resa nella seduta del 15 luglio 2024, con cui il “Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti CIG Industria” respingeva il ricorso n. 752424340 del 4 giugno 2024, identificativo n. 0922028508 con cui venivano impugnati i provvedimenti di rigetto delle domande di Cassa Integrazione Guadagni, inviate in data 18 marzo 2024, relative al periodo 4 marzo 2024 - 5 maggio 2024; b) del provvedimento di reiezione n. 090090339750 del 22 aprile 2024 della domanda di CIG ordinaria protocollata al n. INPS.0900.18/03/2024.02228909; c) del provvedimento di reiezione n. 090090339751 del 22 aprile 2024 della domanda di CIG ordinaria protocollata al n. INPS.0900.18/03/2024.02228908; e) del provvedimento di reiezione n. 090090339752 del 22 aprile 2024 della domanda di CIG ordinaria protocollata al n. INPS.0900.18/03/2024.02228907; d) di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso per presupposizione e consequenzialità, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202401239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: dinieghi di tre domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il periodo 4 marzo 2024 - 5 maggio 2024 e deliberazione del Comitato Amministratore che ha respinto il ricorso amministrativo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato i tre provvedimenti INPS di reiezione delle domande di CIGO e la successiva deliberazione del Comitato Amministratore, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e contraddittorietà. La ricorrente sosteneva che la sospensione dell’attività fosse dovuta a una crisi transitoria e non imputabile, determinata dalla mancata ricezione o dall’annullamento di ordini nel settore tessile, dalla crisi generale della moda, dai conflitti internazionali e dalla crisi del Mar Rosso, con conseguente difficoltà di approvvigionamento delle materie prime. Contestava inoltre la valutazione degli indicatori economico-finanziari, sostenendo che l’incremento del fatturato nei primi mesi del 2024 derivasse da commesse lavorate e fatturate nel 2023 e non rappresentasse liquidità corrente. Infine, denunciava la contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché l’INPS aveva successivamente accolto domande di CIGO relative ai mesi di maggio e giugno 2024, asseritamente sulla base di documentazione analoga. La società chiedeva anche l’accertamento del diritto alla prestazione e aveva proposto istanza cautelare, poi respinta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo corretta l’applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015 e della disciplina regolamentare. La CIGO richiede la prova di una situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, oppure a una situazione temporanea di mercato; la non imputabilità implica involontarietà e non riconducibilità dell’evento a imperizia o negligenza, con onere dell’imprenditore di dimostrare che la causa della sospensione esuli dalla propria sfera di controllo e prevedibilità secondo l’ordinaria diligenza. La società si era limitata a dichiarare che alcuni clienti avevano annullato gli ordini, senza indicare committenti, comunicazioni di revoca, quantità o valore delle commesse perse, né fornire elementi concreti che collegassero gli annullamenti ai conflitti internazionali o alla crisi del Mar Rosso. Anche dopo due supplementi istruttori dell’INPS, la ricorrente aveva prodotto soltanto affermazioni generiche sulla crisi del settore, sui conflitti, sulla concorrenza e sull’aumento dei costi delle materie prime. Il giudice ha ritenuto che il rischio dell’andamento dei rapporti contrattuali con i clienti rientri nella normale alea imprenditoriale e non dimostri, di per sé, la non imputabilità richiesta per la CIGO. Ha inoltre considerato rilevanti gli indicatori economico-finanziari del primo bimestre 2024, dai quali emergevano fatturato e redditività significativamente superiori ai dati dell’intero 2023, circostanza incompatibile, o comunque difficilmente conciliabile, con la necessità di una sospensione a zero ore per nove settimane. La precedente fruizione della CIGO nel 2023 è stata valutata come indice di fragilità strutturale o di programmazione aziendale fondata sull’ammortizzatore sociale, contrario alla natura eccezionale e non imputabile dell’evento. Sono state respinte anche le censure di contraddittorietà: ogni domanda di CIGO costituisce un procedimento autonomo e l’accoglimento di domande relative a periodi successivi non vincola l’amministrazione, in assenza della prova che le situazioni e la documentazione fossero perfettamente identiche. Il TAR ha escluso il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione, rilevando che l’INPS aveva richiesto integrazioni documentali e aveva motivato i dinieghi sulla persistente insufficienza della prova della non imputabilità e sull’andamento economico favorevole. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 148/2015

    La CIGO è riconosciuta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, ovvero a situazioni temporanee di mercato.

    La parte richiedente deve dimostrare che la sospensione o riduzione dell’attività dipenda da un evento transitorio, involontario e non imputabile all’impresa o ai dipendenti, oppure da una situazione temporanea di mercato.

  • art. 1, comma 3, decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442

    La non imputabilità consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità a imperizia o negligenza delle parti.

    L’imprenditore deve provare che l’evento causativo della sospensione esuli dalla propria sfera di controllo e prevedibilità secondo l’ordinaria diligenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’impresa richiedente deve fornire una prova concreta e specifica del carattere transitorio e non imputabile dell’evento che ha determinato la sospensione o riduzione dell’attività; non sono sufficienti allegazioni generiche sulla crisi del settore, sull’andamento economico o su eventi internazionali.
  • La mera perdita, riduzione o annullamento di ordini da parte dei clienti rientra, di regola, nella normale alea dei rapporti commerciali e nel rischio d’impresa e non integra da sola una causa non imputabile idonea a fondare il riconoscimento della CIGO.
  • L’onere probatorio dell’impresa richiedente comprende l’indicazione e la documentazione degli specifici committenti, delle comunicazioni di revoca o riduzione degli ordini, delle quantità e dei valori delle commesse perse e del nesso concreto tra tali eventi e fattori esterni eccezionali e imprevedibili.
  • La presenza di indicatori economico-finanziari positivi o significativamente migliorati nel periodo immediatamente anteriore alla sospensione può costituire elemento contrario alla prova della situazione di crisi temporanea e non imputabile, soprattutto quando l’impresa non dimostri perché tali dati non riflettano la sua effettiva capacità di far fronte agli obblighi retributivi.
  • Ciascuna domanda di CIGO dà luogo a un procedimento autonomo: l’accoglimento di domande relative a periodi diversi non vincola l’amministrazione né dimostra l’illegittimità del diniego precedente, salvo che sia provata l’identità sostanziale delle circostanze, degli elementi istruttori e del quadro fattuale.
  • Non sussistono difetto di istruttoria o carenza di motivazione quando l’amministrazione abbia richiesto specifici chiarimenti e documenti, abbia esaminato le integrazioni prodotte e abbia motivato il diniego sulla persistente insufficienza della prova dei presupposti normativi.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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