Regolamento (UE) 2016/380
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/380 della Commissione, del 16 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per un dato giorno, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati dalla Commissione in base alla disciplina dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un calcolo quotidiano fondato su dati giornalieri variabili. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini del calcolo del prezzo di entrata nell'Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, limitatamente ai codici NC e alle origini paesi terzi ivi elencati. Incide sulla determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Produce effetti in tutti gli Stati membri dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria. Non disciplina in generale tutti i prodotti agricoli, ma solo quelli specificamente inclusi nell'allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/380 della Commissione – valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento attua la disciplina unionale sul prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli freschi, fissando per un giorno specifico i valori forfettari all'importazione da utilizzare nei rapporti con i paesi terzi. La Commissione richiama la base normativa dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e il meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che consente un aggiornamento quotidiano dei valori in funzione di dati variabili.
Contesto normativo
Il provvedimento si inserisce nel sistema del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si sottolinea che i criteri per la fissazione dei valori forfettari discendono dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e che la determinazione avviene quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito materiale di applicazione
L'atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato e limitatamente ai codici NC indicati, tra cui alcune voci riconducibili a pomodori, cetrioli, uva, agrumi, mele e pere, a seconda della classificazione doganale riportata. Per ciascun codice sono specificate le origini paesi terzi considerate e il corrispondente valore forfettario all'importazione, espresso in EUR/100 kg. La voce "ZZ" è chiarita in nota come riferita ad "altre origini".
Contenuto precettivo
L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione rilevanti ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Si tratta, quindi, di un atto di aggiornamento tecnico-operativo: non introduce un nuovo regime sostanziale, ma quantifica i valori da impiegare nel calcolo del prezzo di entrata per le importazioni dei prodotti interessati.
Decorrenza e efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell'ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. L'allegato riporta i valori, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e per le origini paesi terzi corrispondenti, inclusa la voce "ZZ" per "altre origini".
Base normativa e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari sono determinati in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round e che il loro calcolo avviene ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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