Regolamento (UE) 2016/393
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/393 della Commissione, del 17 marzo 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per le carni di pollame originarie dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il coefficiente di attribuzione da applicare alle domande di titoli/diritti di importazione presentate per un determinato sottoperiodo dei contingenti tariffari UE per carni di pollame originarie dell’Ucraina. La misura si rende necessaria perché, per il contingente 09.4273, i quantitativi richiesti superano quelli disponibili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di diritti di importazione relative a determinati contingenti tariffari UE per carni di pollame originarie dell'Ucraina, limitatamente al sottoperiodo 1 aprile-30 giugno 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di diritti di importazione presentate dal 1º al 7 marzo 2016 nell’ambito dei contingenti tariffari annuali aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina, con riferimento al sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno 2016. Riguarda in particolare il contingente con numero d’ordine 09.4273; per il numero d’ordine 09.4274 l’allegato riporta l’assenza di coefficiente di attribuzione (trattino).
Fissazione del coefficiente di attribuzione per i contingenti tariffari di carni di pollame originarie dell’Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/393 della Commissione interviene nell’ambito della gestione dei contingenti tariffari aperti per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina. La Commissione constata che, per il sottoperiodo 1º aprile-30 giugno 2016, le domande presentate tra il 1º e il 7 marzo 2016 eccedono i quantitativi disponibili per almeno uno dei contingenti, rendendo necessario applicare un coefficiente di attribuzione.
Contesto normativo
La base giuridica è costituita dal regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 188, paragrafi 1 e 3, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il regolamento si colloca inoltre nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, che ha aperto e disciplinato i contingenti tariffari annui per le carni di pollame originarie dell’Ucraina, e del regolamento (CE) n. 1301/2006, richiamato per le regole comuni di gestione dei contingenti tariffari e per il calcolo del coefficiente di attribuzione.
Ambito di applicazione
La misura riguarda le domande di diritti di importazione presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno 2016. Il regolamento opera dunque su un segmento temporale preciso della gestione del contingente e incide sui quantitativi assegnabili agli operatori che hanno presentato domanda nel periodo 1º-7 marzo 2016. Nel testo è specificamente indicato il contingente con numero d’ordine 09.4273; nell’allegato compare anche il numero 09.4274 con un trattino, senza coefficiente indicato.
Determinazione del coefficiente di attribuzione
Il considerando centrale afferma che i quantitativi richiesti per il contingente 09.4273 sono superiori ai quantitativi disponibili. Per questo motivo la Commissione fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato secondo l’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006. L’allegato riporta il coefficiente pari a 2,422583% per il numero d’ordine 09.4273.
Effetti e decorrenza
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, soluzione coerente con l’esigenza di garantire l’efficacia immediata della misura di gestione del contingente. Come di regola per gli atti della Commissione di questo tipo, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Determinazione del coefficiente di attribuzione
Per i quantitativi oggetto delle domande di diritti di importazione presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per il sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno 2016 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell’allegato del regolamento. Il coefficiente è fissato perché le domande superano i quantitativi disponibili, in conformità all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Contingente interessato e valori in allegato
Nell’allegato è indicato il coefficiente di attribuzione per il numero d’ordine 09.4273 pari a 2,422583%. Per il numero d’ordine 09.4274 l’allegato riporta un trattino, senza indicazione di coefficiente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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